Art. 11.
                          Scuole Superiori

1.  In  attuazione  di  quanto  previsto dall'art. 56, comma 5, della
legge  23  dicembre  2000,  n. 388, per il consolidamento nell'ambito
delle  Universita'  di  Catania,  Lecce  e  Pavia delle iniziative di
sperimentazione  di  Scuole  Superiori,  avviate  in  relazione  alle
previsioni  degli accordi di programma stipulati tra tali Universita'
ed  il  Ministero  (ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6, della legge 24
dicembre  1993,  n.  537),  ai  fini  della realizzazione di percorsi
formativi  di  alta qualificazione nella fase pre e post-laurea, sono
destinate  le  seguenti  risorse  finanziarie,  espresse in euro, per
ciascuno degli anni 2001-2003:


                  non consolidabili

2001                 1.549.371
2002                 1.509.707
2003                 1.493.437

2.  Le iniziative dovranno essere tassativamente caratterizzate dalla
residenzialita',   dalla   adeguata   dotazione   di   biblioteche  e
laboratori,  dall'ottimale rapporto numerico e funzionale tra docenti
e studenti, nonche' dal pieno esercizio del tutorato.
3.  Al  termine  del  primo  periodo  triennale  di  sperimentazione,
stabilito  dagli  accordi  di  programma,  il  Comitato  provvede  ad
effettuare  la  prevista  verifica.  Sulla  base  degli  esiti  della
verifica,   del   piano   operativo   presentato   dalle  Universita'
relativamente ai mezzi (finanziari, personale, strumentali, strutture
edilizie) sui quali fare affidamento, della relazione predisposta dal
Comitato,  nella  quale  dovranno essere altresi' delineati i criteri
per  la  ripartizione  delle  risorse  previste  dal  primo comma del
presente  articolo,  con  decreto  del  Ministro  viene  attivata  la
procedura  per  la  istituzionalizzazione  delle  iniziative e per la
ripartizione dei fondi.
4.  Al  termine dei periodi di sperimentazione stabiliti dall'accordo
di  programma  stipulato tra l'Universita' di Siena e il Ministero ai
fini della realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione
nella   fase   pre   e   post-laurea,   con  particolare  riferimento
all'internazionalizzazione  del  dottorato  di  ricerca,  il Comitato
provvede  ad  effettuare  la prevista verifica ai fini dell'eventuale
istituzionalizzazione dell'iniziativa.