Art. 13. Iniziative oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione Europea 1. In relazione alle previsioni dei programmi comunitari indicati nelle premesse del decreto 8 maggio 2001, alle richieste delle Universita', e tenuto conto di quanto indicato dall'art. 12 del decreto ministeriale 21 giugno 1999, il Ministero dispone la concessione di contributi, nella misura necessaria ad assicurare la copertura della quota nazionale, per le iniziative ammissibili ai finanziamenti a valere sui fondi strutturali dell'Unione Europea in quanto - in rapporto alla dinamica del mercato del lavoro ed alle esigenze dello sviluppo territoriale - aventi le caratteristiche previste nei programmi comunitari. 2. Per le iniziative relative ai progetti CAMPUS 1999, nell'ambito del programma operativo 1994-1999 "interventi per la formazione e l'occupazione", per le regioni dell'obiettivo 3, e APOLLO, all'interno del programma operativo 1994-1999 "azioni innovative per la formazione e l'occupazione", per le regioni dell'obiettivo 3, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003: non consolidabili 2001 11.801.040 2002 -- 2003 -- 3. Per le iniziative nell'ambito del programma operativo 2000-2006 "ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" per le regioni dell'obiettivo 1, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003: non consolidabili 2001 8.263.311 2002 8.050.965 2003 7.964.199 4. Il Ministero dispone la concessione di contributi nella misura necessaria al consolidamento delle borse di dottorato oggetto di cofinanziamento nell'ambito del programma operativo 1994-1 999 "ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione" per le regioni dell'obiettivo 1. A tali fini sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001 -2003: non consolidabili 2001 8.779.767 2002 8.555.810 2002 8.463.605