Art. 14. Centri di eccellenza nella ricerca 1. Per il consolidamento e la promozione di centri di eccellenza nella ricerca, mediante la realizzazione delle attrezzature e infrastrutture necessarie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003: non consolidabili 2001 10.329.138 2002 20.129.424 2003 14.934.367 2. I fondi saranno attribuiti alle Universita': a) 10.329.138 euro relativi all'anno 2001 e 5.032.356 euro relativi all'anno 2002 per il consolidamento delle iniziative previste dall'art. 4 (centri di eccellenza nella ricerca) del decreto ministeriale 21 giugno 1999; b) le restanti risorse saranno ripartite tra le Universita' con i criteri e le metodologie di selezione delle iniziative che verranno definiti con decreti del Ministro.