Art. 14.
                 Centri di eccellenza nella ricerca

1.  Per  il  consolidamento  e  la promozione di centri di eccellenza
nella   ricerca,  mediante  la  realizzazione  delle  attrezzature  e
infrastrutture   necessarie,   sono  destinate  le  seguenti  risorse
finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:


                  non consolidabili

2001                 10.329.138
2002                 20.129.424
2003                 14.934.367

2. I fondi saranno attribuiti alle Universita':
a)  10.329.138  euro relativi all'anno 2001 e 5.032.356 euro relativi
all'anno   2002  per  il  consolidamento  delle  iniziative  previste
dall'art.   4  (centri  di  eccellenza  nella  ricerca)  del  decreto
ministeriale 21 giugno 1999;
b)  le  restanti  risorse  saranno ripartite tra le Universita' con i
criteri  e  le metodologie di selezione delle iniziative che verranno
definiti con decreti del Ministro.