Art. 16. Decongestionamento degli Atenei sovraffollati 1. Per il decongestionamento del sistema universitario romano mediante interventi a favore dell'Universita' "La Sapienza" di Roma e delle Universita' di Roma "Tor Vergata" e di Roma "Tre" istituite, rispettivamente, con la legge 3 aprile 1979, n. 122 e con il decreto ministeriale 29 ottobre 1991 per il decongestionamento della stessa, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003: consolidabili 2001 12.911.422 2002 12.580.890 2003 12.445.306 2. li' 50 per cento dei fondi indicati al precedente comma i e' riservato per le esigenze di decongestionamento dell'Universita' "La Sapienza" di Roma. I fondi saranno utilizzati dall'Universita' in relazione alle iniziative individuate nei decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 30 marzo 1998, valutate dal Comitato come decongestionanti e che necessitano di risorse integrative. 3. lI restante 50 per cento dei fondi indicati al comma 1 va ripartito, in parti uguali, tra le Universita' di Roma "Tor Vergata" e di Roma "Tre", che utilizzeranno gli stessi per il consolidamento delle iniziative didattiche che hanno svolto o svolgeranno effetti di decongestionamento degli analoghi corsi dell'Universita' "La Sapienza" di Roma, valutato sulla base dell'incremento realizzato o previsto delle iscrizioni, e che necessitano di risorse integrative.