Art. 16.
            Decongestionamento degli Atenei sovraffollati

1.   Per  il  decongestionamento  del  sistema  universitario  romano
mediante interventi a favore dell'Universita' "La Sapienza" di Roma e
delle  Universita'  di  Roma "Tor Vergata" e di Roma "Tre" istituite,
rispettivamente,  con la legge 3 aprile 1979, n. 122 e con il decreto
ministeriale  29 ottobre 1991 per il decongestionamento della stessa,
sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per
ciascuno degli anni 2001-2003:


                    consolidabili

2001                 12.911.422
2002                 12.580.890
2003                 12.445.306

2.  li'  50  per  cento  dei  fondi indicati al precedente comma i e'
riservato  per le esigenze di decongestionamento dell'Universita' "La
Sapienza" di Roma.
I   fondi  saranno  utilizzati  dall'Universita'  in  relazione  alle
iniziative   individuate   nei   decreti   ministeriali  adottati  in
attuazione  dell'articolo  3  del decreto ministeriale 30 marzo 1998,
valutate  dal  Comitato  come  decongestionanti  e che necessitano di
risorse integrative.
3.  lI  restante  50  per  cento  dei  fondi  indicati  al comma 1 va
ripartito,  in parti uguali, tra le Universita' di Roma "Tor Vergata"
e  di  Roma "Tre", che utilizzeranno gli stessi per il consolidamento
delle iniziative didattiche che hanno svolto o svolgeranno effetti di
decongestionamento   degli   analoghi   corsi   dell'Universita'  "La
Sapienza"  di  Roma, valutato sulla base dell'incremento realizzato o
previsto delle iscrizioni, e che necessitano di risorse integrative.