Art. 18.
                 Riassetto del sistema universitario

1. Le facolta' ed i corsi di laurea istituiti o che saranno istituiti
ai sensi dell'art. 2, comma 4 (in deroga alle procedure relative alla
programmazione  del sistema universitario) del decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25:
a)  per un numero di anni successivi alla loro attivazione, pari alla
durata  legale  dei  corsi, non sono tenuti in considerazione ai fini
della  ripartizione,  per  le  Universita'  statali, dei fondi per il
finanziamento  ordinario,  per la programmazione e per l'edilizia, e,
per  le  Universita'  non  statali, dei fondi previsti dalla legge 29
luglio 1991, n. 243 e per la programmazione;
b)  dopo  il termine del periodo indicato alla precedente lettera a),
saranno tenuti in considerazione ai fini delle ripartizioni dei fondi
subordinatamente  alla positiva valutazione del Ministero, sentito il
Comitato, in ordine alla disponibilita' delle dotazioni necessarie.
2.  Entro  un  anno  dalla data di pubblicazione del decreto 8 maggio
2001  nella  Gazzetta  Ufficiale i corsi eventualmente funzionanti in
difformita'  di quanto disposto dalla vigente normativa devono essere
sottoposti  dalle  Universita'  alla  procedura  prevista all'art. 2,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25.
Nei  riguardi  ditali  corsi  trova  applicazione  quanto indicato al
precedente   comma  1.  Il  Ministro,  con  proprio  decreto,  previa
relazione tecnica del Comitato, dispone la soppressione dei corsi che
non  dovessero essere regolarizzati entro il termine stabilito, fermo
restando il completamento dei corsi per gli studenti gia' iscritti ai
medesimi.
3.  lI  Comitato  presenta,  entro  il  2002,  una  relazione tecnica
sull'assetto  del  sistema  universitario che consenta la valutazione
della  possibilita'  di  adottare,  nell'ambito  della programmazione
relativa   al   triennio   2004-2006,   i  provvedimenti  volti  alla
razionalizzazione   ditale   sistema,   mediante  la  soppressione  o
l'istituzione  di corsi di studio o facolta' o il trasferimento degli
stessi ad altre Universita'.