Art. 19 Relazioni delle Universita' 1. Per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 4, 5, 7, 8,15 e 16, comma 3, del presente decreto, le Universita' invieranno al Ministero una relazione con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi e delle modalita' di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione interno nella quale dovra' essere dato atto della verificata congruita' tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati. 2. Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le Universita' invieranno al Ministero, al termine del periodo che sara' stabilito in sede di comunicazione delle specifiche assegnazioni, una relazione con l'indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese. 3. Ove le Universita' non dovessero utilizzare le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo indicato al precedente comma, ovvero si dovessero verificare scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1, o nelle proposte di cui agli articoli 9,10,11,12,13,14,16, comma 2, e in quella successiva di cui al comma 2, il Comitato formulera' al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che potranno essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire, relativamente all'anno successivo, sul fondo per il finanziamento ordinario (Universita' statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali). 4. Quanto previsto al precedente comma 3 non trova applicazione alle iniziative finanziate con i fondi previsti agli articoli 4 e 15, comma 2, lettera b), per le quali gli stessi articoli stabiliscono specifiche indicazioni operative.