Art. 19
                     Relazioni delle Universita'

1.  Per  le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli
4, 5, 7, 8,15 e 16, comma
3,  del  presente decreto, le Universita' invieranno al Ministero una
relazione con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi
e  delle  modalita'  di  attuazione  delle  stesse,  corredata da una
relazione  tecnica  del  Nucleo  di  valutazione  interno nella quale
dovra'  essere dato atto della verificata congruita' tra il contenuto
delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.
2.  Per  tutte  le  iniziative  finanziate  con  i fondi previsti dal
presente  provvedimento  le  Universita'  invieranno al Ministero, al
termine  del  periodo  che  sara'  stabilito in sede di comunicazione
delle  specifiche assegnazioni, una relazione con l'indicazione delle
iniziative   realizzate,   dei   risultati  conseguiti,  delle  somme
impegnate e di quelle effettivamente spese.
3. Ove le Universita' non dovessero utilizzare le risorse finanziarie
assegnate  entro il termine del periodo indicato al precedente comma,
ovvero  si  dovessero  verificare scostamenti non motivati tra quanto
indicato  nella  relazione  preventiva  di  cui  al  comma 1, o nelle
proposte  di  cui  agli  articoli  9,10,11,12,13,14,16, comma 2, e in
quella  successiva  di  cui  al  comma  2,  il Comitato formulera' al
Ministero  motivate  proposte  in  ordine  agli  importi che potranno
essere  recuperati  mediante  riduzione del contributo da attribuire,
relativamente  all'anno  successivo,  sul  fondo per il finanziamento
ordinario (Universita' statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge
29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali).
4.  Quanto previsto al precedente comma 3 non trova applicazione alle
iniziative  finanziate  con  i  fondi  previsti agli articoli 4 e 15,
comma  2,  lettera  b), per le quali gli stessi articoli stabiliscono
specifiche indicazioni operative.