Art. 21
                        Copertura finanziaria

1.  Alle  spese  derivanti dalla applicazione del presente decreto si
provvede mediante l'utilizzazione delle seguenti risorse finanziarie,
espresse   in  euro,  iscritte  sul  capitolo  1256  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero per il 2001 e sui corrispondenti
capitoli per il 2002 e il 2003, come appresso indicato:


2001                 126.531.940
2002                 123.292.722
2003                 121.964.000

2.  Modifiche  ai precedenti articoli del presente provvedimento, che
si dovessero rendere necessarie, potranno essere disposte con decreto
del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto
indicato  al  punto  2  del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.
507.
3. lI presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 24 aprile 2002
                                   Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

Il  presente  atto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo
di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.