Art. 21 Copertura finanziaria 1. Alle spese derivanti dalla applicazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzazione delle seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, iscritte sul capitolo 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 2001 e sui corrispondenti capitoli per il 2002 e il 2003, come appresso indicato: 2001 126.531.940 2002 123.292.722 2003 121.964.000 2. Modifiche ai precedenti articoli del presente provvedimento, che si dovessero rendere necessarie, potranno essere disposte con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507. 3. lI presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 24 aprile 2002 Il capo del Dipartimento: D'ADDONA Il presente atto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.