Art. 3.
              Corsi di laurea e di laurea specialistica

1.  In  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art.  13, comma 4, del
                        decreto ministeriale
3  novembre  1999,  n.  509,  l'istituzione  dei corsi di laurea e di
laurea  specialistica  "aventi  la stessa denominazione" dei corsi di
diploma  universitario o di laurea dallo stesso previsti non comporta
il  ricorso  alla  procedura  di cui al successivo comma, fatto salvo
                  quanto stabilito alla lettera b).
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre
1999,  n.  509,  ai  fini  della istituzione dei corsi di laurea e di
                        laurea specialistica:
a)  le  Universita'  acquisiscono la relazione tecnica favorevole del
Nucleo  di  valutazione  interno,  che  verifica la congruita' tra le
iniziative   da   realizzare   ed  i  mezzi  (finanziari,  personale,
    strumentali, strutture edilizie) sui quali fare affidamento;
b)  l'istituzione  dei corsi puo' essere disposta soltanto nella sede
dell'Universita'  nella  quale  sono attualmente istituiti e attivati
             corsi di diploma universitario o di laurea;
c)  va  acquisito il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero
                   provinciale) di coordinamento.
3.  L'attivazione  delle iniziative indicate al precedente comma 2 e'
subordinata  alla  previa positiva valutazione del Ministero, sentito
il   Comitato,   in   ordine   alla  disponibilita'  delle  dotazioni
                             necessarie.