Art. 3. Corsi di laurea e di laurea specialistica 1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, l'istituzione dei corsi di laurea e di laurea specialistica "aventi la stessa denominazione" dei corsi di diploma universitario o di laurea dallo stesso previsti non comporta il ricorso alla procedura di cui al successivo comma, fatto salvo quanto stabilito alla lettera b). 2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ai fini della istituzione dei corsi di laurea e di laurea specialistica: a) le Universita' acquisiscono la relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione interno, che verifica la congruita' tra le iniziative da realizzare ed i mezzi (finanziari, personale, strumentali, strutture edilizie) sui quali fare affidamento; b) l'istituzione dei corsi puo' essere disposta soltanto nella sede dell'Universita' nella quale sono attualmente istituiti e attivati corsi di diploma universitario o di laurea; c) va acquisito il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento. 3. L'attivazione delle iniziative indicate al precedente comma 2 e' subordinata alla previa positiva valutazione del Ministero, sentito il Comitato, in ordine alla disponibilita' delle dotazioni necessarie.