Art. 4. Innovazione didattica 1. Per la promozione ed il sostegno della innovazione didattica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, come disciplinata dall'art. 3 del presente decreto, anche con riferimento all'adeguamento delle strutture e dei servizi, ivi comprese le biblioteche, e all'insegnamento universitario a distanza, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003: non consolidabili 2001 44.931.750 2002 37.239.434 2003 31.859.984 2. I fondi previsti al comma 1 saranno ripartiti tra le Universita' in proporzione al numero dei corsi di studio potenzialmente attivabili e incentivabili, determinato con le modalita' definite dal Comitato nel documento DOC 6/01 "interventi di sostegno per l'avvio della riforma dei corsi di studio". 3. i fondi indicati al comma 1 non potranno essere utilizzati: per i corsi di laurea specialistica; per le facolta' ed i corsi di laurea gia' istituiti o che saranno istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4, (in deroga alle procedure relative alla programmazione del sistema universitario) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; per i corsi di nuova istituzione o attivazione per i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 2 agosto 1999, n. 264, viene prevista dalle Universita' la programmazione degli accessi. 4. L'innovazione didattica, attuata secondo i criteri riportati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sara' valutata al termine del periodo di riferimento della presente programmazione dal Comitato, sulla base dei predetti criteri. In relazione ad esiti non positivi ditale valutazione l'entita' dei fondi attribuiti per l'innovazione didattica (in relazione al presente articolo ovvero ad assegnazioni disposte a tal fine su altri fondi) sara' recuperata, in tutto o in parte, mediante riduzione del contributo da attribuire sul fondo per il finanziamento ordinario (Universita' statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali).