Art. 4.
                        Innovazione didattica

1.  Per  la  promozione ed il sostegno della innovazione didattica di
cui   al   decreto   ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  come
disciplinata  dall'art. 3 del presente decreto, anche con riferimento
all'adeguamento  delle  strutture  e  dei  servizi,  ivi  comprese le
biblioteche,   e  all'insegnamento  universitario  a  distanza,  sono
destinate  le  seguenti  risorse  finanziarie,  espresse in euro, per
                   ciascuno degli anni 2001-2003:


                  non consolidabili

2001                 44.931.750
2002                 37.239.434
2003                 31.859.984

2.  I  fondi previsti al comma 1 saranno ripartiti tra le Universita'
in   proporzione   al  numero  dei  corsi  di  studio  potenzialmente
attivabili e incentivabili, determinato con le modalita' definite dal
Comitato  nel  documento DOC 6/01 "interventi di sostegno per l'avvio
della riforma dei corsi di studio".
3. i fondi indicati al comma 1 non potranno essere utilizzati:
per i corsi di laurea specialistica;
per  le  facolta'  ed  i corsi di laurea gia' istituiti o che saranno
istituiti  ai  sensi  dell'art. 2, comma 4, (in deroga alle procedure
relative  alla  programmazione del sistema universitario) del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
per  i corsi di nuova istituzione o attivazione per i quali, ai sensi
dell'art.  1, comma 1, lettera e), della legge 2 agosto 1999, n. 264,
viene prevista dalle Universita' la programmazione degli accessi.
4.  L'innovazione  didattica,  attuata  secondo  i  criteri riportati
nell'allegato  1, che fa parte integrante del presente decreto, sara'
valutata  al  termine  del  periodo  di  riferimento  della  presente
programmazione dal Comitato, sulla base dei predetti criteri.
In  relazione  ad esiti non positivi ditale valutazione l'entita' dei
fondi   attribuiti  per  l'innovazione  didattica  (in  relazione  al
presente articolo ovvero ad assegnazioni disposte a tal fine su altri
fondi)  sara' recuperata, in tutto o in parte, mediante riduzione del
contributo  da  attribuire  sul  fondo per il finanziamento ordinario
(Universita' statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio
1991, n. 243 (Universita' non statali).