Art. 5. Corsi di laurea in scienze motorie 1. Perle iniziative di innovazione didattica previste dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, relativo alla istituzione di facolta' e di corsi di laurea in scienze motorie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003: consolidabili 2001 2.582.284 2002 2.516.178 2003 2.489.061 2. I fondi indicati al comma 1 saranno ripartiti tra le Universita' statali, per il 50 per cento in parti uguali e per il 50 per cento in proporzione al numero (con limite ai fini del computo a 250) degli studenti immatricolati ai corsi di laurea in scienze motorie, attribuendo ponderazione 2 ai corsi di laurea istituiti nell'ambito delle facolta' di scienze motorie; attesa la particolarita' organizzativa dell'istituto universitario di scienze motorie di Roma, derivante dalla trasformazione dell'ISEF statale di Roma, il contributo relativo e' incrementato del 50 per cento. 3. L'erogazione dei fondi di cui al precedente comma e' subordinata alla verifica, da parte del Comitato, della rispondenza delle iniziative agli obiettivi ed alle modalita' stabilite dall'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione.