Art. 5.
                 Corsi di laurea in scienze motorie

1.  Perle  iniziative  di  innovazione didattica previste dal decreto
legislativo  8  maggio  1998,  n.  178,  relativo alla istituzione di
facolta'  e  di corsi di laurea in scienze motorie, sono destinate le
seguenti  risorse  finanziarie,  espresse in euro, per ciascuno degli
anni 2001-2003:


                   consolidabili

2001                 2.582.284
2002                 2.516.178
2003                 2.489.061

2.  I  fondi indicati al comma 1 saranno ripartiti tra le Universita'
statali, per il 50 per cento in parti uguali e per il 50 per cento in
proporzione  al  numero  (con limite ai fini del computo a 250) degli
studenti  immatricolati  ai  corsi  di  laurea  in  scienze  motorie,
attribuendo  ponderazione  2 ai corsi di laurea istituiti nell'ambito
delle   facolta'   di   scienze  motorie;  attesa  la  particolarita'
organizzativa dell'istituto universitario di scienze motorie di Roma,
derivante   dalla   trasformazione  dell'ISEF  statale  di  Roma,  il
contributo relativo e' incrementato del 50 per cento.
3.  L'erogazione  dei fondi di cui al precedente comma e' subordinata
alla  verifica,  da  parte  del  Comitato,  della  rispondenza  delle
iniziative  agli  obiettivi ed alle modalita' stabilite dall'art. 17,
comma   115,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  dal  decreto
legislativo  8 maggio 1998, n. 178 e dai conseguenti provvedimenti di
attuazione.