Art. 6.
            Scuole di specializzazione per la formazione
            degli insegnanti e per le professioni legali

Le  scuole  di specializzazione indicate ai successivi articoli 7 e 8
del  presente  decreto utilizzano, con il loro consenso, professori e
ricercatori  delle  facolta' presso le quali le necessarie competenze
sono  disponibili,  con  impegno  temporale adeguato e per periodi di
tempo predeterminato.