Art. 6. Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti e per le professioni legali Le scuole di specializzazione indicate ai successivi articoli 7 e 8 del presente decreto utilizzano, con il loro consenso, professori e ricercatori delle facolta' presso le quali le necessarie competenze sono disponibili, con impegno temporale adeguato e per periodi di tempo predeterminato.