Art. 7. Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti 1. Per le iniziative di innovazione didattica relative alla formazione degli insegnanti per la scuola, mediante 'attivazione delle scuole di specializzazione relative, sono destinate, anche per le esigenze connesse alle eventuali spese relative ai supervisori, le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003: non consolidabili consolidabili 2001 2.582.285 2.582.285 2002 2.516.178 2.516.178 2003 2.489.061 2.489.061 2. I fondi previsti al comma 1 dovranno essere utilizzati (tenendo presente, per quanto concerne le risorse consolidabili, il precedente art. 6) con particolare riguardo alle esigenze dell'indirizzo relativo agli insegnanti della scuola di base, e saranno ripartiti tra le Universita', tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con i seguenti criteri: - per ciascuna scuola di specializzazione viene assegnata una quota fissa di: 77.469 euro per le scuole organizzate da una sola Universita'; 103.291 euro per le scuole organizzate mediante intese tra piu' Universita'; - il restante importo va ripartito: per le risorse non consolidabili, in proporzione al numero dei posti coperti; per le risorse consolidabili, in proporzione al numero dei posti programmati.