Art. 7.
    Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti

1.   Per   le  iniziative  di  innovazione  didattica  relative  alla
formazione  degli  insegnanti  per  la  scuola, mediante 'attivazione
delle  scuole di specializzazione relative, sono destinate, anche per
le esigenze connesse alle eventuali spese relative ai supervisori, le
seguenti  risorse  finanziarie,  espresse in euro, per ciascuno degli
anni 2001-2003:


                non consolidabili        consolidabili

2001                 2.582.285            2.582.285
2002                 2.516.178            2.516.178
2003                 2.489.061            2.489.061

2.  I  fondi  previsti al comma 1 dovranno essere utilizzati (tenendo
presente, per quanto concerne le risorse consolidabili, il precedente
art.   6)  con  particolare  riguardo  alle  esigenze  dell'indirizzo
relativo  agli  insegnanti  della scuola di base, e saranno ripartiti
tra  le Universita', tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 20
del presente decreto, con i seguenti criteri:
-  per  ciascuna scuola di specializzazione viene assegnata una quota
fissa di:
77.469 euro per le scuole organizzate da una sola Universita';
103.291  euro  per  le  scuole  organizzate  mediante intese tra piu'
Universita';
- il restante importo va ripartito:
per  le risorse non consolidabili, in proporzione al numero dei posti
coperti;  per  le risorse consolidabili, in proporzione al numero dei
posti programmati.