Art. 5. Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso. L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 marzo 2002, sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2002 Il Ministro: Tremonti