IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto   l'art.  1  del  decreto-legge  26 novembre  1993,  n.  478,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;
  Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art. 4, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visti  gli  accordi  collettivi  del 31 luglio 1995 e del 10 aprile
1996,  che costituiscono parte integrante del presente provvedimento,
in  cui  la  societa'  S.r.l.  IMAC  -  Ind.  manufatti  accessori  e
coperture,  ha  definito con le organizzazione sindacali di categoria
il  programma  di  misure  idonee  a  fronteggiare  le  eccedenze  di
personale;
  Visto  il  decreto  ministeriale datato 27 settembre 2001, n. 30318
con il quale in ottemperanza alla sentenza n. 3234/2001 del Consiglio
di Stato, sono stati accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma
2  della  legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 marzo 1995 al
23 settembre 1995;
  Visto  il  decreto direttoriale datato 27 settembre 2001, n. 30319,
con  il quale e' stato concesso il sopra citato trattamento in favore
dei lavoratori sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta societa';
  Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della predetta
societa', di proroga del trattamento in questione, ai sensi dell'art.
1,  comma  1  o  1-bis della citata legge n. 56/1994, a decorrere dal
24 settembre  1995 per un massimo di nove lavoratori ancora in carica
al fallimento;
  Ritenuto  di  prorogare il trattamento di integrazione salariale in
favore dei suddetti lavoratori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  IMAC - Ind.
manufatti  accessori  e coperture, con sede in Roma e unita' di Roma,
e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento  economico  di  mobilita'  tenendosi  conto ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 24 settembre 1995 al 23 marzo 1996
per nove unita' lavorative.