Art. 3.
  Le  proroghe  di  cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i
lavoratori  nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per
accedere  ai  benefici  previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto-legge  16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988, citata in preambolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 aprile 2002
                                       Il direttore generale: Achille