Art. 2.
              Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
  1. Dopo  l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito
il seguente:
  "Art.  5-bis  (Gratuita' del procedimento). - 1. Il procedimento di
cui  all'articolo 3  e' esente dal pagamento del contributo unificato
di  cui  all'articolo  9  della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (( Il
procedimento  iscritto prima del 13 marzo 2002 e' esente dall'imposta
di  bollo,  dai  diritti  di cancelleria e dai diritti di chiamata di
causa dell'ufficiale giudiziario.". ))
          Riferimenti normativi:
              - La  legge  24 marzo 2001, n. 89, reca: "Previsioni di
          equa   riparazione   in  caso  di  violazione  del  termine
          ragionevole  del  processo  e  modifica  dell'art.  375 del
          codice di procedura civile".
              -  Per  il titolo della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
          si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.