Art. 2. Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis (Gratuita' del procedimento). - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 e' esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (( Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 e' esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.". )) Riferimenti normativi: - La legge 24 marzo 2001, n. 89, reca: "Previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile". - Per il titolo della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.