Art. 3. Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile 1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole: "l'indicazione delle parti," sono sostituite dalle seguenti: (( "l'indicazione delle parti, nonche' le generalita' ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo,". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 71 (Nota d'iscrizione a ruolo). - La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere (( l'indicazione delle parti, nonche' le generalita' ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, )) del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.".