Art. 3.
                Modifiche all'articolo 71 delle norme
            di attuazione del codice di procedura civile
  1.  Nell'articolo 71  delle  norme  di  attuazione  del  codice  di
procedura  civile,  approvato  con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368,  e  successive  modificazioni,  le parole: "l'indicazione delle
parti,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ((  "l'indicazione delle
parti,  nonche'  le  generalita'  ed il codice fiscale ove attribuito
della parte che iscrive la causa a ruolo,". ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  71  delle norme di
          attuazione  del codice di procedura civile, come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  71  (Nota  d'iscrizione  a  ruolo).  -  La  nota
          d'iscrizione  della causa nel ruolo generale deve contenere
          ((  l'indicazione delle parti, nonche' le generalita' ed il
          codice  fiscale  ove  attribuito della parte che iscrive la
          causa  a  ruolo,  ))  del  procuratore  che si costituisce,
          dell'oggetto  della  domanda,  della  data di notificazione
          della  citazione,  e  dell'udienza  fissata  per  la  prima
          comparizione delle parti.".