Art. 10. Vigilanza e controllo 1. L'attivita' di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza e' effettuata dagli organismi istituzionalmente preposti. 2. Tale attivita' e' svolta anche dal personale del Comando Carabinieri per la sanita', funzionalmente dipendente dal Ministero della salute. Gli atti amministrativi compilati da detto personale vengono inoltrati all'autorita' sanitaria competente per territorio in conformita' alle procedure previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e dal relativo regolamento d'esecuzione.