Art. 10.
                        Vigilanza e controllo
  1. L'attivita' di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme
di   cui  alla  presente  ordinanza  e'  effettuata  dagli  organismi
istituzionalmente preposti.
  2.  Tale  attivita'  e'  svolta  anche  dal  personale  del Comando
Carabinieri  per  la sanita', funzionalmente dipendente dal Ministero
della  salute.  Gli  atti amministrativi compilati da detto personale
vengono  inoltrati  all'autorita' sanitaria competente per territorio
in conformita' alle procedure previste dalla legge 30 aprile 1962, n.
283, e dal relativo regolamento d'esecuzione.