Art. 11.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. I mercati in sede propria e su strada, realizzati dopo l'entrata
in  vigore  dell'ordinanza,  nei  quali  si  effettui il commercio di
prodotti   alimentari,  devono  rispettare  le  disposizioni  di  cui
all'art. 2 della presente ordinanza.
  2.  I mercati in sede propria e su strada, gia' esistenti alla data
di  entrata  in  vigore  della  ordinanza,  nei  quali si effettui il
commercio dei prodotti alimentari, devono adeguarsi alle disposizioni
previste  dalla  presente  ordinanza  entro  il 30 giugno 2003. Per i
mercati  nei  centri  storici o in zone urbane dove non sia possibile
l'adeguamento  integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di
cui all'art. 6.
  3. I banchi temporanei di cui all'art. 5 debbono essere conformi ai
requisiti  prescritti  dalla  presente ordinanza entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della stessa.