Art. 2.
            Caratteristiche generali delle aree pubbliche
  1. Le  aree  pubbliche  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e i
posteggi  che  siano  isolati o in numero tale da non far raggiungere
nel  loro  insieme  la  qualifica  di mercato secondo la legislazione
regionale e la pianificazione comunale, dove si effettua il commercio
dei  prodotti  alimentari,  devono  possedere caratteristiche tali da
garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche.
  2. Le  aree  pubbliche,  di  seguito  denominate aree, destinate ai
mercati  di  cui  all'art.  1,  comma 2,  lettera b),  dove si svolge
quotidianamente  il  commercio dei prodotti alimentari devono avere i
requisiti  generali  di  cui  al  comma 1  e inoltre, in particolare,
devono essere:
    a) appositamente  delimitate  o recintate, ove non lo impediscano
vincoli  di tipo architettonico, storico, artistico ed ambientale, ed
avere  sia  una propria rete fognaria con esito finale idoneo secondo
la  normativa  vigente  sia una pavimentazione con strato di finitura
compatto  ed  igienicamente corretto per l'uso al quale e' destinato.
Tale  pavimentazione  deve  avere  idonee  pendenze che permettano il
regolare  e  rapido  deflusso  delle  acque meteoriche e di quelle di
lavaggio,  per  consentire  un'adeguata  pulizia, ed essere dotata di
apposite  caditoie  atte  a  trattenere  il  materiale grossolano. Le
fognature  devono  assicurare anche lo smaltimento idoneo dei servizi
igienici  sia generali del mercato sia dei posteggi che ne abbiano la
necessita' secondo questa ordinanza;
    b) dotate  di  reti  per  allacciare  ciascun posteggio all'acqua
potabile,  allo  scarico  delle  acque  reflue attraverso un chiusino
sifonato,   anche   nella  fognatura  prescritta  alla  lettera a)  e
all'energia  elettrica. Tali reti devono prevedere apparecchiature di
allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;
    c) dotate  di  contenitori  di  rifiuti  solidi urbani, muniti di
coperchio,   in  numero  sufficiente  alle  esigenze,  opportunamente
dislocati  nell'area  e  facilmente  accessibili  in  particolare dai
posteggi,
    d) corredate  di  servizi igienici sia per gli acquirenti sia per
gli operatori. Tali servizi sono da distinguere per sesso e un numero
adeguato di essi, sempre divisi per sesso, deve essere riservato agli
operatori alimentari. I servizi igienici, che possono essere del tipo
prefabbricato   autopulente,  devono  avere  la  porta  con  chiusura
automatica  e  fissabile con serratura di sicurezza ed il lavabo e lo
sciacquone con erogatore di acqua corrente azionabile automaticamente
o  a  pedale;  nel  loro  interno vi devono essere il distributore di
sapone liquido o in polvere e gli asciugamani non riutilizzabili dopo
l'uso.
  3. Se  nelle  aree  di  cui  al  comma 2  i posteggi destinati alla
vendita ed alla somministrazione dei prodotti alimentari sono riuniti
in uno o piu' spazi destinati esclusivamente ad essi, le prescrizioni
di cui allo stesso comma 2 sono vincolanti soltanto per tali spazi.
  4. Il  comune,  od il soggetto gestore del mercato in sede propria,
e'  tenuto  ad  assicurare, per cio' che attiene gli spazi comuni del
mercato  e  dei  relativi  servizi,  la funzionalita' delle aree come
prescritta  nei  precedenti  commi  ed  in particolare, per quanto di
competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilita'
dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la
raccolta   e  l'allontanamento  dei  rifiuti.  Ciascun  operatore  e'
responsabile,  per  cio'  che  attiene  il  posteggio  nel  quale  e'
autorizzato   ad   esercitare   l'attivita',   del   rispetto   delle
prescrizioni indicate nella presente ordinanza, dell'osservanza delle
norme   igienico-sanitarie,   e   deve   assicurare,  per  quanto  di
competenza,  la conformita' degli impianti, la potabilita' dell'acqua
dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione,
la  raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali
responsabilita'  e  doveri  anche  se  il loro posteggio e' isolato o
riunito  con  altri  che  insieme  non  raggiungano  la  qualifica di
mercato.