Art. 5. Caratteristiche dei banchi temporanei 1. I banchi temporanei di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti: a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilita' durante l'attivita' commerciale utilizzando qualsiasi materiale purche' igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita; b) avere piani rialzati da terra per una altezza non inferiore a 1,00 metro; c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo. 3. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 1, devono essere forniti di: idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo; serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacita'; lavello con erogatore automatico di acqua; serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacita' corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile; adeguato piano di lavoro, nonche' rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera c), punti 1), 2), 3) e 6). 4. Per la vendita di molluschi bivalvi vivi i banchi temporanei devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera d). 5. Per la vendita di alimenti cotti, gia' preparati o che non necessitino di alcuna preparazione, o di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 1, devono essere forniti di: sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita alla temperatura compresa fra 60o e 65o, ovvero, per gli altri alimenti, di adeguato sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto; serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacita'; lavello con erogatore automatico di acqua; serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacita' corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile. 6. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione, nonche' alla preparazione dei prodotti della pesca.