Art. 5.
                Caratteristiche dei banchi temporanei
  1. I  banchi  temporanei  di  cui  all'art. 1, comma 2, lettera f),
ferma  restando  l'osservanza  delle norme generali di igiene, devono
avere i seguenti requisiti:
    a) essere  installati in modo che ne sia assicurata la stabilita'
durante   l'attivita'  commerciale  utilizzando  qualsiasi  materiale
purche'  igienicamente  idoneo  a venire in contatto con gli alimenti
che sono offerti in vendita;
    b) avere  piani rialzati da terra per una altezza non inferiore a
1,00 metro;
    c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente
lavabile  e  disinfettabile  e muniti di adeguati sistemi in grado di
proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
  2. Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1,  lettere b) e c), non si
applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari
non  deperibili,  confezionati  e  non.  Tali  prodotti devono essere
comunque  mantenuti  in  idonei  contenitori  collocati ad un livello
minimo di 50 centimetri dal suolo.
  3. Per  la  vendita  di  prodotti della pesca, i banchi temporanei,
oltre  ad  avere i requisiti di cui al comma 1, devono essere forniti
di:
    idoneo  sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in
regime di freddo;
    serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacita';
    lavello con erogatore automatico di acqua;
    serbatoio   per  lo  scarico  delle  acque  reflue  di  capacita'
corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
    adeguato piano di lavoro,
nonche'  rispettare  le  prescrizioni  di cui all'art. 6, lettera c),
punti 1), 2), 3) e 6).
  4. Per  la  vendita  di  molluschi bivalvi vivi i banchi temporanei
devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera d).
  5. Per  la  vendita  di  alimenti  cotti,  gia' preparati o che non
necessitino  di  alcuna  preparazione, o di altri alimenti deperibili
confezionati,  i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui
al comma 1, devono essere forniti di:
    sistema  scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in
attesa  di  vendita  alla temperatura compresa fra 60o e 65o, ovvero,
per  gli altri alimenti, di adeguato sistema di refrigerazione per il
mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;
    serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacita';
    lavello con erogatore automatico di acqua;
    serbatoio   per  lo  scarico  delle  acque  reflue  di  capacita'
corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile.
  6. I  banchi  temporanei non possono essere adibiti alla vendita di
carni fresche e alla loro preparazione, nonche' alla preparazione dei
prodotti della pesca.