Art. 6.
                      Prescrizioni particolari
  1. La  vendita  e  la preparazione sulle aree di cui all'art. 1 dei
seguenti prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme
vigenti  e  in  particolare  delle  specifiche  condizioni di seguito
riportate:
    a) carni   fresche,  preparazioni  di  carni  e  carni  macinate,
prodotti a base di carne:
      1) devono   essere   disponibili   strutture   frigorifere,  di
capacita'  adeguata  alle esigenze commerciali delle singole unita' e
idonee  a  mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la
conservazione,   sia   durante   l'esposizione   delle  carni,  delle
preparazioni  di  carne  e  dei  prodotti  di  salumeria  nei  limiti
richiesti dalle specifiche normative;
      2) i  banchi di esposizione devono essere provvisti di comparti
separati  per  le  carni  fresche,  per  le carni avicunicole, per le
preparazioni di carni e per i prodotti di salumeria;
      3) le  carni fresche allo stato di congelazione e scongelazione
possono  essere  vendute  solo  all'interno  di  costruzioni  stabili
adeguatamente  attrezzate;  in  questo  caso, sono necessari banchi e
attrezzature  separati,  rispettivamente  per  le  carni refrigerate,
congelate e scongelate;
      4) si  puo' procedere al momento, su richiesta dell'acquirente,
alla produzione di carni macinate;
      5) si  puo' procedere al sezionamento delle carni, nel rispetto
delle   norme   previste   e  della  netta  separazione  per  derrate
igienicamente  incompatibili,  in  un  settore separato, non connesso
direttamente con l'ambiente esterno, nel perimetro di una costruzione
stabile;  tale  settore deve essere dotato di adeguata attrezzatura e
disporre  di  uno  spazio  sufficiente e proporzionato alle capacita'
commerciali dell'attivita';
      6) si  puo' procedere all'elaborazione di preparazioni di carne
nel  settore  separato  di  cui al punto 5), purche' in tempi diversi
dall'attivita'   di  sezionamento  delle  carni,  rispettando  flussi
igienici  di  produzione,  limitatamente  ai quantitativi che possono
essere venduti nella stessa giornata di preparazione;
      7) le  attivita'  di  sezionamento  e  preparazione  di  cui ai
punti 5)  e  6)  possono  essere  svolte  soltanto in una costruzione
stabile  e  se  esiste  nell'area un servizio igienico riservato agli
operatori  del  settore  alimentare  rispondente  ai requisiti di cui
all'art. 2, comma 2;
    b) prodotti di gastronomia cotti:
      1) si  puo'  procedere  sul posto alla preparazione di prodotti
della  gastronomia  da  vendere cotti soltanto in un settore separato
chiuso  sui  quattro  lati,  non connesso direttamente con l'ambiente
esterno  e  posto  nel  perimetro  dell'attivita'  di una costruzione
stabile.  Tale  locale deve essere dotato dei requisiti minimi propri
di un laboratorio e deve avere uno spazio sufficiente per il regolare
svolgimento   dei   flussi   operativi   e  adeguato  alle  capacita'
commerciali dell'attivita';
      2) il  piano di cottura, la friggitrice e il forno a girarrosto
devono  essere  dotati  di cappa aspirante o a dispersione automatica
dei  vapori;  essi  e  parte del banco caldo devono essere in acciaio
inox e a tenuta stagna. L'autorizzazione sanitaria per l'attivita' di
preparazione  di  alimenti  subordinata alla legge 30 aprile 1962, n.
283,   deve   essere   rilasciata,   tra   l'altro,   tenendo   conto
dell'ubicazione   dell'attivita'   commerciale.   Tale   rilievo   e'
finalizzato  all'accertamento  specifico  che  le emissioni derivanti
dalle attivita' di cottura, frittura e girarrosto non creino molestia
al  vicinato  e  che  siano  in regola con le disposizioni vigenti in
materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti;
      3) le attrezzature utilizzate per l'esposizione dei prodotti da
conservarsi  in  "regime  caldo"  devono  essere  munite  di  sistema
scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa della
vendita, alla temperatura compresa tra 60 oC e 65 oC;
      4)  il  banco,  gli  armadi  e  la  vetrina  frigorifera per la
conservazione  dei  prodotti  da  consumarsi  freddi, in attesa della
vendita,  devono  essere  mantenuti  alle  temperature previste dalla
normativa vigente;
      5)  le  attivita' di preparazione di prodotti della gastronomia
da  vendere  cotti  possono essere svolte soltanto in una costruzione
stabile  e  se  esiste  nell'area un servizio igienico riservato agli
operatori  del  settore  alimentare  rispondente  ai requisiti di cui
all'art. 2, comma 2;
      6)  nei  negozi  mobili e' consentita l'attivita' di cottura di
alimenti gia' preparati o che non necessitino di alcuna preparazione,
per  la  successiva  immediata  somministrazione  o in presenza delle
attrezzature  per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime
caldo" di cui al punto 3);
    c) prodotti della pesca:
      1) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura
in  regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto
e durante la conservazione;
      2)  e'  consentita la conservazione dei prodotti della pesca in
regime  di  freddo  per  mezzo di ghiaccio purche' prodotto con acqua
potabile;
      3)   i  banchi  di  esposizione  devono  essere  realizzati  in
materiali   impermeabili,   facilmente   lavabili  e  disinfettabili,
costruiti  in  modo  da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del
ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;
      4) si puo' procedere sul posto alla frittura dei prodotti della
pesca  soltanto  in  un settore separato e posto nel perimetro di una
costruzione  stabile o di un negozio mobile. Tale settore deve essere
dotato  di  uno spazio sufficiente al regolare svolgimento dei flussi
operativi e adeguato alle capacita' commerciali dell'attivita';
      5)  il  piano  della  frittura  deve  essere  fornito  di cappa
aspirante  o  a  dispersione  automatica dei vapori e parte del banco
caldo deve essere in acciaio inox e a tenuta stagna. L'autorizzazione
sanitaria, subordinata alla legge 30 aprile 1962, n. 283, deve essere
rilasciata, tra l'altro, tenendo conto dell'ubicazione dell'attivita'
commerciale,  previo  accertamento  della  condizione  specifica  che
l'emissione dei fumi derivante dalla frittura non crei molestia;
      6) e' vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti
della   pesca.   Le  operazioni  finalizzate  alla  vendita  diretta,
decapitazione, eviscerazione e sfilettatura possono essere effettuate
nelle  costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei
aventi  i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, purche' al momento su
richiesta dell'acquirente;
    d) molluschi bivalvi vivi:
      1)   i  banchi  di  esposizione  devono  essere  realizzati  in
materiali  impermeabili,  facilmente  lavabili  e  disinfettabili,  e
devono essere corredati da:
        a) dispositivi   atti   a   raccogliere  e  smaltire  l'acqua
intravalvare dei molluschi bivalvi vivi;
        b)  idoneo  impianto  che  assicuri  temperature  adeguate al
mantenimento in vita dei molluschi;
        c) appositi  comparti separati da quelli degli altri prodotti
della  pesca  per  il  loro  mantenimento  in  condizioni di igiene e
vitalita';
      2)  la  vendita  di  molluschi  bivalvi vivi e' consentita solo
nelle strutture di cui all'art. 1, comma 2, lettere d), e), f);
    e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi:
      1)  la vendita di prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi
deve avvenire in costruzioni stabili attrezzate in modo esclusivo per
questa  attivita'  o  comunque in un locale nettamente separato dalla
vendita di alimenti;
      2)  gli  acquari,  a  tenuta stagna, devono essere dotati delle
necessarie  attrezzature  per il mantenimento delle idonee condizioni
di vita dei prodotti detenuti;
      3)  la  macellazione  e  l'eviscerazione  dei pesci deve essere
effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
  2.  E'  vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella
forma  itinerante prevista all'art. 28 del decreto legislativo n. 114
del 31 marzo 1998.
  3.  La  vendita  di  pane  sfuso e' consentita sulle aree pubbliche
nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di
banchi  di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'art.
3,  comma  3.  In assenza di tali banchi, e' consentita la vendita di
pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.
  4.   L'esposizione   e   la  vendita  di  prodotti  alimentari  non
deperibili,  confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi
e'  consentita  anche  senza  collegamento alle reti di distribuzione
dell'energia  elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale
bagnatura  dei prodotti ortofrutticoli freschi puo' essere effettuata
soltanto con acqua potabile.
  5.  In deroga a quanto previsto al comma 1, lettere a), b) e c), in
occasione di manifestazioni temporanee come sagre, fiere e simili, la
elaborazione  e  la cottura di preparati di carne o di altri prodotti
di  gastronomia  da  vendere  cotti, nonche' di prodotti della pesca,
puo'  essere  effettuata  anche  in  un  settore  separato  posto nel
perimetro  di  un  negozio  mobile o di un banco temporaneo avente le
opportune  caratteristiche  indicate  all'art.  5, per la sola durata
della  manifestazione,  con modalita' atte a garantire la prevenzione
della   contaminazione   microbica   e   nel   rispetto  delle  altre
prescrizioni, indicate al comma 1, lettere a), b) e c).