Art. 7.
                    Attivita' di somministrazione
  1. L'attivita'  di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi
dell'art.  27,  comma  1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  114,  deve  essere effettuata, fatti salvi quelli previsti
dall'allegato  del  decreto  legislativo  26 maggio 1997, n. 155, nel
rispetto dei seguenti requisiti:
    a)  avere  apposite  cucine  o laboratori per la preparazione dei
pasti,   rispondenti  ai  requisiti  dell'art.  28  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26 marzo  1980, n. 327, autorizzati ai
sensi  dell'art.  25,  comma  2,  lettera  c),  del medesimo decreto,
oppure,   nel  caso  in  cui  i  pasti  provengano  da  laboratori  o
stabilimenti esterni, attrezzatura per la loro conservazione e per le
relative operazioni di approntamento;
    b) avere locali di consumo ben aereati, adeguatamente illuminati,
sufficientemente ampi per contenere, con una razionale distribuzione,
gli  arredi,  le attrezzature, l'utensileria e quant'altro occorre ai
fini  della  somministrazione  e per consentire agevolmente il lavoro
del personale e la circolazione del pubblico, ovvero apposite aree di
ristorazione  attrezzate  secondo  criteri razionali sotto il profilo
igienico-sanitario;
    c) avere  locali  o armadi per il deposito degli alimenti e delle
bevande  da  somministrare,  corrispondenti  per ampiezza all'entita'
dell'attivita'   commerciale   e  provvisti,  nel  caso  di  alimenti
deteriorabili, di impianto frigorifero e di banchi caldi;
    d) avere  una  dotazione di adeguati impianti per il lavaggio con
lavastoviglie  automatiche;  nelle cucine di modeste potenzialita' in
assenza  di  detti  impianti  possono  essere  utilizzate stoviglie e
posateria a perdere;
    e) avere  una  adeguata  erogazione  di  acqua potabile, avente i
requisiti  indicati  all'art.  1,  comma  1,  lettera  l). I medesimi
requisiti  sono  richiesti per l'acqua impiegata per la produzione di
ghiaccio;
    f)  avere servizi igienici fissi o mobili costituiti da gabinetti
dotati di acqua corrente, forniti di vaso a caduta d'acqua, lavabi ad
acqua  corrente  con comando di erogazione non azionabile a mano, con
distributore  di  sapone  liquido  o in polvere e con asciugamani non
riutilizzabili  dopo  l'uso;  avere  la  disponibilita'  di  almeno 2
servizi  igienici,  distinti  per  sesso,  per  i primi cento posti a
sedere; per capacita' ricettive superiori a 100 posti a sedere dovra'
essere  previsto  un  servizio  igienico aggiuntivo per ulteriori 100
posti  o  frazione.  In  ogni caso dovra' essere previsto un servizio
igienico ad uso esclusivo del personale;
    g) avere idonea separazione fra i servizi igienici ed i locali di
somministrazione. Va evitato comunque l'accesso diretto dal locale di
somministrazione  al  servizio  igienico.  I locali adibiti a servizi
igienici  devono  avere  pavimenti  e  pareti costruiti con materiale
impermeabile,  le  pareti  fino  all'altezza di due metri, facilmente
lavabili  e  disinfettabili,  nonche'  sistemi  di corretta aerazione
naturale o meccanica;
    h) avere  contenitore  dotato  di  dispositivo  per  l'apertura e
chiusura  non  manuale,  per  la  collocazione di sacco di plastica a
tenuta  di  liquidi  e  a  perdere per la raccolta di rifiuti solidi,
collocato in un settore separato da quelli destinati agli alimenti.
  2.  La  preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni
di  assemblaggio  di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui
non  viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi
pronti  per  la  somministrazione,  e  tutte le altre lavorazioni che
comportano manipolazioni similari vanno effettuate in settori o spazi
separati   con   modalita'  che  garantiscano  la  prevenzione  della
contaminazione   microbica.   I   cibi   preparati   pronti   per  la
somministrazione    devono    essere    adeguatamente   protetti   da
contaminazioni  esterne  e  conservati,  ove  occorra,  in  regime di
temperatura  controllata.  La  conservazione  dei  cibi puo' avvenire
anche  nei  banchi  di esposizione dell'esercizio di somministrazione
rispondenti  ai  requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della presente
ordinanza.
  3.  Qualora  l'attivita'  di somministrazione non possa disporre di
locali  di  cui  al  punto 1), lettera a), sono richiesti i requisiti
generici  di  cui  agli  articoli  3  e  4  e  puo' essere esercitata
esclusivamente   l'attivita'  di  somministrazione  di  sole  bevande
espresse quali infusi, latte, frullati, preparate con le strutture da
banco,  di  alimenti  e  bevande  in  confezioni  originali  chiuse e
sigillate,  di  alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori
autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la
pulizia  delle  stoviglie  e  degli  utensili  mediante  l'impiego di
lavastoviglie  a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate
e  stoviglierie  a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono
essere   posti   in  appositi  contenitori  costituiti  da  materiale
impermeabile,  facilmente  lavabile e disinfettabile, ed al riparo da
contaminazioni esterne.
  4.  Nel  caso  di  strutture  adibite alla preparazione di alimenti
compositi   che   comportano   una   elevata  manipolazione  quali  i
tramezzini,  le  tartine, i panini farciti, le frittate, la farcitura
di  pizze  precotte,  oltre  ai  requisiti  di cui al comma 2, devono
essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.
  5.  Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura
dei  cibi,  sono  richiesti  appositi  settori o spazi strutturati ed
attrezzati  secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione
dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.