Art. 8. Autorizzazione e idoneita' sanitaria 1. L'attivita' di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande e' subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione dell'attivita' esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attivita' medesima. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa prevista dal medesimo articolo, nonche' di quella sanitaria prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorita' sanitaria territorialmente competente accerta la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla presente ordinanza. Al momento della presentazione della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria o di nulla-osta sanitario, il venditore deve indicare le modalita' di conservazione e di condizionamento termico, qualora previsto, degli alimenti durante i periodi di non attivita' commerciale e deve altresi' indicare il luogo dove e' ricoverato il negozio mobile o il banco temporaneo. 3. Per i negozi mobili, l'autorizzazione di cui all'art. 2 deve contenere: a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo; b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta durante i periodi di non attivita' commerciale. 4. I locali di cui al comma 3, lettera b), devono essere adeguati da un punto di vista igienico, a contenere derrate alimentari, e garantire idonee modalita' di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili. 5. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 4 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia elettrica di cui al comma 1, lettera e), possono effettuare l'attivita' commerciale esclusivamente nelle aree di cui all'art. 1 della presente ordinanza munite rispettivamente di: a) allacciamento idropotabile accessibile da parte di ciascun veicolo; b) scarico fognario sifonato accessibile da parte di ciascun veicolo; c) allacciamento elettrico accessibile da parte di ciascun veicolo. 6. Anche se il sistema autonomo di erogazione di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare al mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non e' da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilita' di allacciamento elettrico dell'area pubblica. 7. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, articoli 37 e 42.