Art. 8.
                Autorizzazione e idoneita' sanitaria
  1.  L'attivita'  di  preparazione  e  trasformazione  di alimenti e
bevande  e'  subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente
dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n.
283,  in relazione dell'attivita' esercitata. Tale provvedimento deve
espressamente     indicare     la    specializzazione    merceologica
dell'attivita' medesima.
  2.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28
del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114 e per il rilascio
dell'autorizzazione  amministrativa  prevista  dal medesimo articolo,
nonche'   di  quella  sanitaria  prevista  dall'art.  2  della  legge
30 aprile   1962,  n.  283,  l'autorita'  sanitaria  territorialmente
competente  accerta  la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti
dalla  presente  ordinanza.  Al  momento  della  presentazione  della
domanda,  ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione sanitaria o di
nulla-osta  sanitario,  il  venditore  deve  indicare le modalita' di
conservazione  e  di condizionamento termico, qualora previsto, degli
alimenti  durante  i  periodi  di  non  attivita'  commerciale e deve
altresi'  indicare il luogo dove e' ricoverato il negozio mobile o il
banco temporaneo.
  3.  Per  i  negozi  mobili, l'autorizzazione di cui all'art. 2 deve
contenere:
    a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
    b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta durante
i periodi di non attivita' commerciale.
  4.  I  locali di cui al comma 3, lettera b), devono essere adeguati
da  un  punto  di  vista  igienico, a contenere derrate alimentari, e
garantire idonee modalita' di conservazione e condizionamento termico
per gli alimenti deperibili.
  5. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c),
d)  ed  e)  del  comma  1  dell'art.  4 e dell'impianto di erogazione
autonomo  di energia elettrica di cui al comma 1, lettera e), possono
effettuare  l'attivita'  commerciale esclusivamente nelle aree di cui
all'art. 1 della presente ordinanza munite rispettivamente di:
    a)  allacciamento  idropotabile  accessibile  da parte di ciascun
veicolo;
    b)  scarico  fognario  sifonato  accessibile  da parte di ciascun
veicolo;
    c) allacciamento   elettrico  accessibile  da  parte  di  ciascun
veicolo.
  6. Anche se il sistema autonomo di erogazione di energia dispone di
potenza   adeguata  da  soddisfare  al  mantenimento  costante  della
temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non e' da
intendersi  alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilita'
di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
  7.  Per  il  personale  addetto  alla vendita e somministrazione di
alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, articoli 37 e 42.