Art. 9. Autocontrollo 1. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'"industria alimentare" come definita dall'art. 2, lettera b) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attivita' di autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.