Art. 9.
                            Autocontrollo
  1. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il
responsabile  dell'"industria  alimentare" come definita dall'art. 2,
lettera  b)  del  decreto  legislativo  26 maggio  1997, n. 155, deve
procedere  ad  effettuare attivita' di autocontrollo nel rispetto dei
principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.