Art. 2. 1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo di "C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l." quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Gorgonzola"; 2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta "Gorgonzola", registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata da "C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l." ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Gorgonzola" ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.