Art. 2.
  1.  Coloro  i  quali  intendano avvalersi della protezione a titolo
transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto,
devono  assoggettarsi  al  controllo  di  "C.S.Q.A.  - Certificazioni
S.r.l." quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta "Gorgonzola";
  2.  Fermo  restando  il  diritto  dei  soggetti  utilizzatori della
denominazione   di  origine  protetta  "Gorgonzola",  registrata  con
regolamento  (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996, di
accedere  alla  certificazione  di  conformita'  alla  disciplina  di
produzione   da  esso  prevista,  la  certificazione  di  conformita'
rilasciata  da  "C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l." ai sensi del primo
comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
  3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale
mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
"Gorgonzola"  ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a
titolo transitorio di cui all'art. 1.