Art. 3.
  1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere
a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda
stessa da parte dell'organismo comunitario.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 aprile 2002
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio