IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio,  a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto in particolare l'art. 7 del decreto legislativo n. 303/1999;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
4 agosto 2000, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Visto in particolare, gli articoli 12 e 12-bis del suddetto decreto
del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4 agosto  2000,  che
disciplinano rispettivamente il Dipartimento per gli affari economici
e il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 ottobre 2001, con cui e' stato confermato presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  il  Comitato  per  il  coordinamento  delle
iniziative per l'occupazione;
  Visto  in  particolare l'art. 2 del suddetto decreto del 10 ottobre
2001,  il  quale  colloca  il  citato  Comitato  e  l'Ufficio  per il
coordinamento  delle iniziative per l'occupazione, che costituisce la
struttura  di  supporto  del  Comitato, presso il Dipartimento per lo
sviluppo delle economie territoriali;
  Ritenuto  opportuno rendere le strutture organizzative maggiormente
rispondenti  alle competenze assegnate al Dipartimento per gli affari
economici   e   al   Dipartimento  per  lo  sviluppo  delle  economie
territoriali,  senza  peraltro  che  cio'  comporti  un aumento della
dotazione  organica  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne'
oneri  aggiuntivi  per il bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
  Sentito  il  Comitato  per  il  coordinamento  delle iniziative per
l'occupazione;
  Sentite le organizzazioni sindacali;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  l.   L'Ufficio   per   il   coordinamento   delle   iniziative  per
l'occupazione  e'  soppresso.  Le  attivita'  di  supporto tecnico al
Comitato  per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione che
opera   presso   il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  delle  economie
territoriali sono assicurate da un servizio di tale Dipartimento.
  2.  Al  comma  2  dell'art.  12-bis  del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, come modificato dal decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, le parole "non
piu'  di  quattro  servizi" sono sostituite dalle parole "non piu' di
sei servizi".