Art. 2.
  1. Al comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio
dei   Ministri   4 agosto  2000,  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, le parole "non
piu' di sei servizi" sono sostituite dalle parole "non piu' di cinque
servizi".