Il comune di CASTELVENERE (provincia di Benevento) ha adottato, il 14 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - con effetto dal 1o gennaio 2002, nella misura deI 5 per mille; 2. di determinare, altresi', l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - con effetto dal 1o gennaio 2002, nella misura del 4,5 per mille, limitatamente alle persone fisiche soggetti passivi e ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X00104; Il comune di CASTIGLIONE DI SICILIA (provincia di Catania) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Stabilire l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per Ianno 2002 nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Aumentare la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504, come modificato dai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da Euro 103,29 a Euro 258,23 (pari a L. 500.000) per i cittadini proprietari della prima casa e residenti nella medesima (dimora abituale), senza alcuna correlazione al reddito del nucleo familiare. 3. Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota nonche' della detrazione per la prima casa di residenza, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. (Omissis). 02X00105; Il comune di CASTIGLIONE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili - I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure: A) abitazione principale 5 per mille; B) terreni agricoli 5,5 per mille; C) aree fabbricabili 6,5 per mille; D) altri immobili 6,5 per mille. 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, pari a L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione; 3. la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a Euro 180,76 , pari a L. 350.000, per i seguenti soggetti: Non possedenti sul territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre l'abitazione principale (comprese le pertinenze non locate) se accatastate nelle categorie A12, A13, A14, A15 e che abbiano nel proprio nucleo familiare: portatori di handicap (sordomuti, ciechi ed invalidi civili con grado superiore al 50 per cento) in possesso di certificazione della commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, con reddito familiare dei portatori stessi derivante unicamente da pensione di invalidita' e di accompagnamento. (Omissis). 02X00106; Il comune di CATIGNANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). I. di approvare le aliquote deIIl.C.l. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue: 1) aliquota ridotta, da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per l'unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta al-l'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; 5) aliquota da applicare i soggetti passivi per aree edificabili produttive fino alla data di rilascio di concessione edilizia 6,5 per mille; 6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili al fine di essere destinate ad attivita' turistiche e ricettive: 2 per mille. II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamento d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assignati dagli Istituti autonomi per le case popolari. V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; allo stesso modo e' considerata abitazione principale quella connessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al IV grado, nonche' al coniuge anche se separato. Sono inoltre parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto. (Omissis). 02X00107; Il comune di CATTOLICA (provincia di Rimini) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, (omissis), nelle misure che seguono le aliquote per l'applicazione dell imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002: ===================================================================== ALIQUOTE | FATTISPECIE IMPOSITIVE ===================================================================== |per gli alloggi di proprieta' dell'Azienda Casa |Emilia-Romagna provincia di Rimini (ACER), purche' gli |stessi siano assegnati in locazione (senza patto di |futura vendita e riscatto con contratto registrato ad |un soggetto residente nel comune che le utilizzi come 4 per mille |abitazione principale. --------------------------------------------------------------------- |(*) per le unita' immobiliari e relative pertinenze |art. 5-bis del Reg. Com.) direttamente adibite ad |abitazione principale delle persone fisiche soggetti |passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' 5,8 per mille|indivisa, residenti nel comune; --------------------------------------------------------------------- |(*) per le unita' abitative e relative pertinenze |concesse in uso gratuito a parenti (art. 5-ter del Reg. |Com.), che nelle stesse vi abbiano stabilito la propria |residenza. --------------------------------------------------------------------- 7 per mille |per tutti gli altri immobili. 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aumento a Euro 258,23 della detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, di cui al decreto-legge n. 50/97 convertito con legge n. 122/1997, secondo i criteri di cui all'allegato A alla presente deliberazione, nonche' per gli immobili di proprieta' dell'ACER per i quali sia riconoscibile l'aliquota del 4 per mille. (Omissis). 02X00108; Il comune di CECCANO (provincia di Frosinone) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella seguente misura: 5 per mille per le unita' immobiliare adibite ad abitazione principale; 6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di fissare in Euro 103,29 (L. 200.000) l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 02X00109; Il comune di CELLE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 cosi' come di seguito: Aliquota ordinaria: 6 per mille; Aliquote maggiorate: 7 per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi per tali anche quelli tenuti a disposizione, e gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 8 per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi per tali anche quelli tenuti a disposizione, e gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione di natura abitativa di qualsiasi durata temporale da almeno 2 anni. Aliquote ridotte o agevolate: 4 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Celle Ligure, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 5 per mille: limitatamente alle unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto passivo, e alle unita' possedute da enti non commerciali senza scopi di lucro. 2. di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X00110; Il comune di CERESARA (provincia di Mantova) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare, per l'esercizio finanziario 2002, l'aliquota sotto riportata, per il calcolo dell'inposta comunale sugli immobili nonche' la detrazione e precisamente: il 5 per mille, in misura unica, senza diversificazioni per i vari tipi di immobili; di convertire la detrazione prevista dalla legge per le abitazioni principali in euro 103,29. (Omissis). 02X00111; Il comune di CERIALE (provincia di Savona) ha adottato, l'8 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 4,5 per mille: aliquota I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; detrazione per abitazione principale Euro 129,00; 6,8 per mille: aliquota ordinaria; 2 per mille: per interventi di ristrutturazione ex art. 1, comma 5 legge 27 dicembre 1997, n. 449; 2,5 per mille: immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale ex art. 2, comma 3, legge n. 431/1998. (Omissis). 02X00112; Il comune di CESENATICO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per il comune di Cesenatico le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure, rapportate ai valori degli immobili: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari), per le unita' immobiliari indicate all'art. 4 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di Consiglio n. 138 del 20 novembre 1998, nonche' per unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado; 7 per mille per gli alloggi non locati e le unita' abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale diversi da quelli indicati nel punto precedente; 6,4 per mille per tutti gli altri immobili; di approvare per l'anno 2002 la maggiore detrazione, pari a lire 300.000 (Euro 154,94), prevista per l'abitazione principale, in relazione a categorie di soggetti in condizioni di particolare disagio economico e sociale, come individuati nello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera a): (Omissis). IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2002 Aumento della detrazione prevista per l'abitazione principale, da lire 200.000 (Euro103,29) a lire 300.000 (Euro 154,94) rapportate ad unita' immobiliare, per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992. Categorie individuate: Caso A: soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, che vive solo; in possesso nell'anno 2001 di solo reddito da pensione, oltre quello dell'unita' abitativa, non superiore a lire 14.000.000 (Euro 7.230,40) lordi. Caso B: soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, con coniuge; con reddito del nucleo familiare nell'anno 2001 costituito da soli redditi di pensione, oltre quello dell'unita' abitativa, di importo complessivo non superiore a lire 21.000.000 (Euro 10.845,59) lordi. Caso C: soggetto passivo titolare di pensione di invalidita' civile, non titolare di redditi di lavoro proprio; con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2001 non superiore ad importo pari a Lire 10.000.000 (Euro 5.164,57) per ogni componente il nucleo stesso. Caso D: soggetto passivo appartenente a nucleo familiare ove sono presenti 2 figli di eta' inferiore a 18 anni; con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2001 non superiore ad importo pari a lire 10.000.000 (Euro 5.164,57) per ogni componente il nucleo stesso. Caso E: soggetto passivo con nucleo familiare formato da almeno 5 componenti; con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2001 non superiore ad importo pari a lire 10.000.000 (Euro 5.164,57) per ogni componente il nucleo stesso. Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potra' avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuta. Dovra' produrre al servizio tributi apposita dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti entro iI termine di pagamento della prima rata d'imposta per l'anno 2002; l'ufficio provvedera' successivamente alle verifiche, riservandosi di richiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario. In caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione, la suddetta dichiarazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. (Omissis). 02X00113; Il comune di CHIESA IN VALMALENCO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2002, come di seguito: prima abitazione 5 per mille; altri immobili 6,5 per mille; detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) sull'abitazione principale. (Omissis). 02X00114; Il comune di CHIUSI (provincia di Siena) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota ordinaria 6 per mille; b) aIiquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune; c) aliquota del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni ed in particolare per le uniti immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi B, C e D (per la categoria C/1 vedi lettera i)); d) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili individuate ai sensi dell'art. 1 del regolamento sull'I.C.I., approvato con deliberazione del conto corrente n. 95 dell'11 dicembre 1998, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, cosi' come classificati dalla variante al P.R.G. del centro storico, adottata ai sensi della L. R. 59/1980, approvata con delibera del C. C. n. 70 del 9 maggio 1983, per i quali sono previste le categorie di intervento di cui al titolo Il, paragrafo c) e paragrafo d) limitatamente alla categoria D1, della variante stessa. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Resta confermata l'agevolazione, per il residuo periodo, per presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2000 e 2001; e) aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 (modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione), comma 5 (contratti assistiti o ad autonomia privata assistita); f) aliquota del 4 per mille per le uniti immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi E, C e D, destinate all'attivita' di impresa, ubicate nell'area del piano attuativo per gli insediamenti produttivi (PAIP) denominato "Le Biffe", cosi' come individuata con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 31 settembre 2000. Per usufruire dell'agevolazione il presupposto d'imposta deve verificarsi a partire dall'anno 2002. La durata dell'agevolazione e' stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto. Resta confermata l'agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi nell'anno 2001; g) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari possedute e nelle quali e' esercitata l'attivita' imprenditoriale, da parte di giovani imprenditori di eta' inferiore a 40 anni, nuovi titolari di partita IVA a partire dall'anno 2002. La durata dell'agevolazione e' stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto (rilascio partita IVA). Resta confermata l'agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi nell'anno 2001; h) aliquota al 7 per mille per le uniti immobiliari di categoria A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11 non locate, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto d'affitto registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato a parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, che risultano ivi residenti, e gli alloggi sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; i) aliquota al 7 per mille per le uniti immobiliari di categoria C/1 (negozi e botteghe), qualora non risultino utilizzate secondo la loro destinazione, ovvero non siano locate ad uso negozi e botteghe o non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni. Sono escluse le uniti immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. Diversamente dai casi prospettati si applica l'aliquota prevista alla lettera c); 2. di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, a euro 119; 3. di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, a euro 207 esclusivamente per i casi sottoelencati: a) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione sociale; b) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione di importo uguale al trattamento minimo; c) proprieta' di prima casa da parte di nucleo familiare il cui reddito e' costituito da n. 2 pensioni di cui alle lettere a) e b); d) proprietari della prima casa che versino in particolari condizioni: 1) disagio economico e sociale su specifica indicazione e segnalazione del servizio sociale, che puo' essere effettuata anche su richiesta dell'interessato; 2) casi o presenza di malattie particolari che necessitano di spese notevoli per cure mediche e sempre su segnalazione del servizio sociale, che puo' essere effettuata anche su richiesta dell'interessato; Le condizioni di cui al punto 3 dovranno essere supportate da idonea documentazione probatoria (dichiarazioni reddituali, certificati di disoccupazione, documentazione rilasciata dal servizio sociale ecc...); 4. di poter computare l'ammontare della detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa; 5. di confermare che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X00115; Il comune di CICOGNOLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono riportate, l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2002 nella misura indifferenziata del 5,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, come specificato in premessa; 3. di confermare che, anche per il periodo d'imposta 2002, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata; 4. di confermare per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro. (Omissis). 02X00116; Il comune di CINTO CAOMAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in Euro 113,70 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, del 6 per mille per le sue pertinenze senza che le stesse usufruiscano della detrazione attribuita alle abitazioni principali, del 6 per mille per i terreni agricoli, del 7 per mille per le aree edificabili e tutti gli altri immobili. (Omissis). 02X00117; Il comune di CISSONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002, e' fissata al 6 per mille; riguardo alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale si applichera', sempre per l'anno 2002, la detrazione minima fissata per legge. (Omissis). 02X00118; Il comune di CISTERNA DI LATINA (provincia di Latina) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote di imposta: aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6,5 per mille; l'aliquota ridotta nella misura del 5,75 per mille applicabile all'abitazione principale e ad una sola pertinenza. Sono considerate pertinenze le unita' immobiliari quali box, posto auto, cantina, soffitta, classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale anche se accatastate separatamente dall'abitazione; l'aliquota sulla prima abitazione di nuclei familiari con persone in condizione di handicap grave di non autosufficienza attestato dalla Azienda USL di Latina ai sensi della legge n. 104/1992 nella misura del 5 per mille; fissare inoltre la riduzione dell'aliquota di cui ai due punti immediatamente precedenti, nella misura dello 0,25 per mille per ciascun figlio, oltre il secondo, appartenente al nucleo familiare del soggetto passivo a condizione che iI reddito complessivo del nucleo familiare percepito nell'anno precedente a quella di imposizione (anno 2001) non superi L. 50.000.000, pari ad euro 25.823 nell'anno di riferimento; 3. fissare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 103,30; 4. di fissare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 213/1998, l'arrotondamento a due decimali trattandosi di importi originariamente espressi in migliaia di lire; 5. di fissare che l'importo finale in euro da corrispondere al Comune deve essere arrotondato al centesimo secondo le regole generali in modo che: se il terzo decimale e' inferiore a 5, l'importo da pagare deve essere sempre arrotondato per difetto, mentre se e' uguale o superiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso. (Omissis). 02X00119; Il comune di CITTANOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). La conferma, per l'anno 2002 dell'aliquota I.C.I. nella misura unica del cinque per mille, che sara' applicata su tutto il territorio comunale. (Omissis). 02X00120; Il comune di CIVITELLA DEL TRONTO (provincia di Teramo) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per il corrente anno 2002 le aliquote ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili nelle misure di cui al seguente prospetto: 5 per mille: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 4 per mille: unita' immobiliari adibita ad abitazione principale con presenza di minori a carico portatori di handicap gravi; 6,5 per mille: altre unita' immobiliari e aree edificabili. La detrazione per l'abitazione principale continua a essere fissata in Euro 103,29. (Omissis). 02X00121; Il comune di COGOLETO (provincia di Genova) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Prospetto aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, in esecuzione del decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992 art. 6 e successive modificazioni ed integrazioni: 1) aliquota I.C.I. ordinaria: 7 per mille; 2) aliquota I.C.I. ridotta: e differenziata 6 per mille; 3) aliquota I.C.I. aumentata: 9 per mille (legge n. 431/1998 art. 2 comma 4). Aliquota del 7 per mille quale aliquota ordinaria, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni; Aliquota del 6 per mille: per l'abitazione principale; per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Cogoleto; per l'unita' immobiliare concessa in comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti fino al terzo grado e affini di secondo grado, se in tale immobile il parente ha stabilito la propria residenza; per l'unita' immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; per l'unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali: "C2" - "C3" - "C4" - "C5" - "C6"-"C7"; per le aree fabbricabili e i terreni agricoli. Aliquota del 9 per mille (introdotta ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998) per l'unita immobiliare adibita ad uso abitativo, non beata (non occupata) per la quale non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. La detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in Euro 103,29; Nel caso di locazione di immobile, adibito ad uso abitativo, con contratto registrato sia per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 6 per mille che per l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 per mille e' necessario presentare all'Ufficio tributi di questo comune, copia del contratto di locazione debitamente registrato a norma delle vigenti leggi in materia. (Omissis). 02X00122; Il comune di COGOLLO DEL CENGIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili secondo le seguenti aliquote diversificate: cinque per mille: immobili adibiti ad abitazione principale, attivita' produttive, direzionali, artigianali e commerciali, loro pertinenze ed accessori; sette per mille: aree fabbricabili; cinque virgola cinque per mille: alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconde case) e loro pertinenze ed accessori. 2. di stabilire, inoltre, che dall'imposta comunale sugli immobili docuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo si detraggono Euro 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X00123; Il comune di COLLEPASSO (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del cinque per mille; 2. di dichiarare la presente deliberazione, previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. (Omissis). 02X00124; Il comune di COLONNA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili, gia' stabiite per l'anno 2001 con delibera giunta comunale 29/2001, secondo i seguenti prospetti: ===================================================================== Tipologia immobili | Aliquota ===================================================================== Abitazione principale | 7 per mille Aree fabbricabili | 7 per mille Altri fabbricati | 7 per mille Riduzione e detrazioni d'imposta. Le categorie dei soggetti passivi, in particolare disagio economico sociale, a cui concedere le riduzioni o, in alternativa, le detrazioni d'imposta, vengono esattamente idividuate come segue: 1) soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda uno o piu' disabili con invalidita' non inferiore al 75 per cento risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche; 2) altri soggetti passivi che abbiano un limite di reddito complessivo del nucleo familiare (risultante al 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento per l'I.C.I.) rientrare nei seguenti limiti di reddito: ===================================================================== Composizione nucleo familiare| Limiti di reddito complessivo ===================================================================== Unico componente | L. 30.000.000 --------------------------------------------------------------------- Due componenti | L. 42.000.000 --------------------------------------------------------------------- Tre componenti | L. 50.000.000 --------------------------------------------------------------------- Quattro componenti | L. 55.000.000 --------------------------------------------------------------------- Cinque componenti | L. 60.000.000 --------------------------------------------------------------------- Sei componenti | L. 65.000.000 --------------------------------------------------------------------- Sette componenti | L. 70.000.000 --------------------------------------------------------------------- Otto componenti | L. 75.000.000 --------------------------------------------------------------------- oltre otto componenti | L. 75.000.000 --------------------------------------------------------------------- | + 5.000.000 per ogni componente | oltre l'ottavo A condizione che: a) nessuno dei componenti il nucleo familiare sia possessore di altri immobili e' quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale, nel territorio nazionale: b) che non venga effettuata sub-locazione; c) come da regolamento I.C.I., d) che per reddito complessivo del nucleo familiare si intenda quello riferito all'anno precedente il periodo di riferimento I.C.I. e risultante da apposito modello (740, 730, CUD o similari); e) che i richiedenti dovranno produrre apposita apposita domanda entro il termine previsto peril versamento della prima rata di acconto dell'imposta, a pena di decadenza, al comune di Colonna - Ufficio tributi, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale l'obbligato al pagamento del tributo dichiari di essere nelle condizioni sopra indicate; f) che tale domanda deve essere corredata da fotocopie di ogni documento che il contribuente ritenga opportuno presentare per attestare il diritto all'ulteriore detrazione; g) che tale domanda deve essere ripetuta per ogni anno per il quale si ritenga ricorrano le condizioni suddette; h) che il contribuente nella dichiarazione di cui sopra deve in ogni caso indicare la composizione del proprio nucleo familiare con i relativi redditi; i) che i contribuenti che avranno inviato la domanda, terranno conto la momento del pagamento dell'imposta della maggiore detrazione. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. Abitazione principale: nuclei familiari con portatori di handicap: ...........detrazione L. 300.000; Abitazione principale: nuclei familiari con reddito inferiore ai limiti di cui sopra: ............ detrazione L. 300.000. La maggiore detrazione sara' determinata proporzionalmente per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste. (Omissis). 02X00125; Il comune di CORIANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti risultanze: 1. 5 per mille, per le abitazioni principali, comprese le pertinenze a servizio dell'abitazione principale, dei soggetti residenti (aliquota ridotta); 2. 6,5 per mille, per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali dei soggetti residenti (aliquota ordinaria); 3. 7 per mille, per le unita' immobiliari sfitte, classificate o classificabili nella categoria catastale A( appartamenti abitativi o assimilabili) ad eccezione della categoria catastale A/10 (uffici), nell'intesa che non sono da considerare sfitte le unita' immobiliari per le quali e' stato stipulato contratto di locazione debitamente registrato e che le unita' immobiliari abitate da parenti entro il primo grado in linea retta, residenti nell'immobile, siano assoggettate all'aliquota di cui al punto 1, (aliquota ridotta) purche' uno dei due contraenti sia pensionato ultrasessantenne, alla data del 31 dicembre 2001 e con reddito del nucleo familiare non superiore a Euro 8.779,77 annui, (L. 17.000.000) se singolo o Euro 15.493,71 annui, (L. 30.000.000) nel caso di coniugi e o altri componenti il nucleo familiare di convivenza. Di stabilire inoltre che i soggetti passivi delle unita' immobiliari abitate da parenti entro il primo grado che godono della sola aliquota ridotta, dovranno presentare apposita istanza, i n carta semplice, all'Ufficio tributi del comune di Coriano, entro la data a saldo dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2002, pena esclusione del diritto. (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, le detrazioni a favore dei soggetti residenti nel comune di Coriano, come in appresso: a) proprietari dell'unica unita' immobiliare posseduta, piu' eventuali pertinenze a servizio di detta unita' immobiliare, purche' questa sia di tipologia catastale A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare) ed adibita a propria abitazione principale, oltre alla detrazione annua di Euro 103,29 (L. 200.000), una ulteriore detrazione di Euro 61,97 annue (L. 120.000) cosi' per complessivi Euro 165,27 annui (L. 320.000); b) pensionati, con eta' superiore ai 60 anni, alla data del 31 dicembre 2001, aventi solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 2001 a Euro 8.779,77 lordi (L. 17.000.000) se il soggetto passivo vive solo, se il soggetto passivo non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni e con riferimento ai redditi anno 2001, viene fissato in Euro 15.493,71 (L. 30.000.000) per il nucleo di due persone, detto limite di reddito viene incrementato di Euro 3.098,74 (L. 6.000.000) per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, e redditi derivanti da terreni agricoli il cui ammontare, comprensivo del reddito dominicale piu' quello agrario, sia inferiore a Euro 51,65 (L. 100.000) su base annua, viene concessa, oltre alla detrazione di Euro 103,29 annui (L. 200.000), una ulteriore detrazione di Euro 134,28 (L. 260.000), cosi' per complessivi Euro 237,58 annui (L. 460.000) purche' proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unita' immobiliare pos seduta adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate. Si precisa inoltre che l'ulteriore detrazione di Euro 134,28 annui (L. 260.000), per i pensionati, non sara' accordata ai nuclei familiari all'interno dei quali sia ricompreso un componente che risulti titolare di partita IVA agricola; dal computo del reddito complessivo sono esclusi: la casa o appartamento di proprieta' adibiti ad abitazione esclusiva piu' le eventuali pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc...); tutti i redditi esenti IRPEF; gli emolumenti arretrati; i compensi erogati per lavori socialmente utili; i redditi derivanti da terreni agricoli il cui ammontare, comprensivo sia del reddito dominicale piu' quello agrario sia inferiore a Euro 51,65 (L. 100.000), su base annua per il nucleo familiare; in deroga a quanto previsto a favore dei pensionati, si precisa che l'ulteriore detrazione verra' accordata anche a quei nuclei familiari composti da, o che ricomprendono al proprio interno soggetti di eta' inferiore ai 60 anni anche se non titolari di pensione purche' totalmente e permanentemente inabili al lavoro o comunque con una invalidita' non inferiore al 67%, tale da precludere un inserimento lavorativo, ed aventi un reddito annuo lordo non superiore a Euro 8.779,77 (L. 17.000.000); di stabilire, inoltre, che tutti i fruitori che godono della ulteriore detrazione, determinata con il presente atto, per averne diritto, dovranno presentare apposita istanza, in carta semplice, all'ufficio tributi del comune di Coriano, entro la data a saldo dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2002, pena esclusione del diritto; non sono tenuti alla presentazione della prescritta documentazione coloro che hanno gia' provveduto negli anni precedenti e le cui situazioni corrispondono, per l'anno 2002 ai requisiti sopra individuati; di determinare, inoltre che le ulteriori detrazioni fruibili, come sopra specificato, non sono cumulabili fra loro. (Omissis). 02X00126; Il comune di CORNEDO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicare sulla base imponibile per tutti gli immobili siti nel territori comunale e soggetti al tributo, senza prevedere aliquote differenziate, riduzioni o detrazioni diverse da quelle di cui al seguente punto 2); 2. di stabilire: in Euro 103,29 annue la detrazione per l'abitazione principale dando la possibilita' di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare appartenente ad anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata; in Euro 258,23 annue la detrazione per l'abitazione principale, quando il contribuente che la utilizzi come abitazione principale per se e per i suoi familiari, versi in condizioni di disagio economico ed in particolare si accertino le condizioni indicate nella delibera di giunta comunale n. 64 del 20 febbraio 2001. (Omissis). 02X00127; Il comune di CORREGGIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. e le detrazioni da applicare nelle seguenti misure: 6 per mille (aliquota ordinaria): altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli; 4,3 per mille: abitazione principale - detrazione L.200.000 (Euro 103,29); 7 per mille: abitazioni sfitte; 0.01 per mille: abitazione data in locazione concordata (gia' sfitta) solo per il primo anno solare; 4,3 per mille: abitazioni rilocate e abitazioni con schema contratto concordato. 2. di confermare che i proprietari di immobili che daranno in locazione gli stessi per la prima volta, utilizzando lo schema tipo del contratto depositato in comune dalle organizzazioni firmatarie, per poter beneficiare dell'aliquota agevolata dovranno darne comunicazione scritta all'ente, utlizzando all'uopo i moduli predisposti in distribuzione presso l'ufficio relazioni con il pubblico dimostrando che nel periodo di imposta precedente hanno corrisposto l'I.C.I. nella misura del 7 per mille; 3. di confermare che anche i proprietari che rilocano i propri immobili ad uso abitativo o che riattano immobili ad uso abitativo rurali da dare in locazione, per beneficiare dell'aliquota agevolata dovranno darne comunicazione utilizzando la modulistica come indicato al punto 2); 4. che in caso di risoluzione anticipata della locazione, dovra' esserne data comunicazione al comune utilizzando la modulistica predisposta come indicato al punto 2). (Omissis). 02X00128; Il comune di CORTEMILIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per l'unita' immobiliare principale e le sue pertinenze iscritte distintamente in catasto, in L. 200.000. (Omissis). 02X00129; Il comune di COURMAYEUR (provincia di Aosta) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare un'aliquota ordinaria del cinque per mille per l'anno 2002; 2. di stabilire, per l'anno 2002, le seguenti aliquote agevolate: A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9: abitazioni principali o assimilate ai sensi del regolamento comunale in materia di applicazione dell'I.C.I.: 4 per mille con detrazione prima casa di Euro 206,58; C/1 - C/2 - C/3 - C/4: destinate ad attivita' produttive 4,5 per mille; D/........ : 4,5 per mille; 3. di stabilire per gli immobili di categoria A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8- A/9, concessi con contratto regolarmente registrato in locazione come abitazione principale a residenti in Courmayeur, l'aliquota del 4 per mille (senza detrazione prima casa); 4. di prevedere che gli interessati all'applicazione dell'aliquota di cui al punto precedente, presentino, entro e non oltre il 30 giugno 2002, apposita richiesta presso l'ufficio tributi del comune comprovante, anche mediante autocertificazione, il possesso dei predetti requisiti di diritto e di fatto; 5. di stabilire che la nozione di "abitazione principale" e' quella definita dall'art. 8, comma 2 del regolamento comunale in materia di applicazione dell'I.C.I.: "Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"; 6. di prendere atto che il regime fiscale dei beni di pertinenze seguira' quello del bene principale, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile; (Omissis). 02X00130; Il comune di CRAVANZANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 dicembre, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anno 2002 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, confermando l'aliquota del 2001. 2. di stabilire la quota detraibile per prima casa in L. 200.000. (Omissis). 02X00131; Il comune di CRISPANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 secondo il prospetto sotto elencato: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5,5 per mille; altri fabbricati 6 per mille; altri fabbricati non locati 7 per mille; aree fabbricabili e terreni agricoli 6 per mille. di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000, decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 5045, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). 02X00132; Il comune di CROCETTA DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 4,5 per mille per l'abitazione principale; 7 per mille per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili; 2. di determinare in Euro 120,00 (pari a L. 232.352) l'ammontare massimo di detrazione per l'abitazione principale; 3. di stabilire per l'anno 2002 una detrazione di Euro 200, anziche' Euro 120, per abitazioni detenute a titolo di proprieta', uso, usufrutto da soggetti facenti parte di un nucleo familiare che dimostri, con idonea documentazione da presentarsi all'ufficio tributi del comune, di avere percepito nell'anno precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima I.N.P.S., comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo familiare e' composto da due o piu' persone) e dimostri, inoltre, di non possedere altre unita' immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze; 4. di stabilire, altresi', la detrazione di Euro 200,00 per abitazione principale a favore dei contribuenti che dichiarino che il proprio nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto di detrazione, comprenda uno o piu' disabili con invalidita' pari al 70%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita'. La fruizione della maggiore riduzione e' condizionata alla presentazione di domanda, allegando la documentazione necessaria a permettere la verifica dei redditi percepiti l'anno precedente. (Omissis). 02X00133; Il comune di DALMINE (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e le detrazioni come di seguito indicato: Aliquote: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze (limitatamente ad una) 4,75 per mille; ogni altro immobile diverso dalle abitazioni principali e/o posseduto in aggiunta all'abitazione principale 5 per mille. Riduzioni: quelle previste per legge. Detrazioni: viene stabilito l'importo di Euro 124,00 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Resta inteso che la detrazione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari. (Omissis). 02X00134; Il comune di DENNO (provincia di Trento) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno d'imposta 2002 nella misura che segue: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota per l'abitazione principale: 4 per mille; aliquota abitazioni (cat. A) che non siano abitazione principale: 6 per mille. 2. di elevare per lo stesso anno la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ad Euro 206,00 da utilizzare fino a concorrenza dell'imposta. 3. di esentare dal pagamento dell'imposta in argomento per l'anno 2002, le ONLUS come previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. (Omissis). 02X00135; Il comune di FLUMERI (provincia di Avellino) ha adottato, il 4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare (omissis), per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come da prospetto che si allega sotto la lettera "A" (omissis). 2. di fissare, per l'anno 2002, la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 103,29 annui. Allegato "A" ===================================================================== n. ordine|delibera|aliquota| riferita a: ===================================================================== 1 | | | --------------------------------------------------------------------- 2 | | 4 |Abitazione principale --------------------------------------------------------------------- | | |Abitazione principale anziani o disabili 3 | | 4 |art. 3 - comma 55 L. 23/12/96 n. 662. --------------------------------------------------------------------- | | |Abitazioni locate utilizzate come | | |abitazione pricipale art. 4 - comma 1 L. 4 | | 4 |24/10/96 n. 662. --------------------------------------------------------------------- | | |Immobili diversi da abitazioni | | |(specificare) immobili a destinazione 5 | | 7 |speciale-gruppo D. --------------------------------------------------------------------- 6 | | 4 |Alloggi non locati. --------------------------------------------------------------------- 7 | | 4 |Enti senza scopo di lucro (specificare). --------------------------------------------------------------------- | | |Fabbricati realizzati per la vendita e | | |non venduti art. 3 - comma 55 L. 23/12/96 8 | | 4 |n. 662. --------------------------------------------------------------------- | | |Abitazioni possedute in aggiunta 9 | | 4 |all'abitazione principale. (Omissis). 02X00136; Il comune di FORNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, anche per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue e gia' applicate nell'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.: ===================================================================== N.| Aliquote e tipologia degli immobili ===================================================================== |Aliquota del 6 per mille per abitazione principale e relative 1 |pertinenze. --------------------------------------------------------------------- |Aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutti gli altri 2 |fabbricati 2. di determinare altresi' ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). 02X00137; Il comune di FRATTA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. approvata con deliberazione di G.M. n. 24 dell'8 febbraio 2001, e pari al 5,75 per mille;. (Omissis). 3. di confermare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 123,95 fissata a favore dei soggetti meno abbienti individuati con delibera consiliare n. 7 del 15 febbraio 1996 che si intende integralmente richiamata. (Omissis). Estratto della deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 15 febbraio 1996. (Omissis). 1. di applicare la detrazione unica di L. 240.000 per quelle sole unita' immobiliari adibite ad abitaizione principale dei soggetti che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti: a) reddito ai fini IRPEF inferiore o pari all'ammontare di persone minima INPS escluso il reddito derivante dall'abitazione stessa e del garage. Nel caso di nuclei familiari composti da due o piu' persone il reddito massimo non puo' essere superiore a due volte l'ammontare della pensione minima INPS. b) valore del fabbricato stsso (rendita catastale effettiva o presunta x 100) compreso nelle categorie da A/2 ad A/6. (Omissis). 02X00138; Il comune di GALLODORO (provincia di Messina) ha adottato, il 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di rideterminare l'aliquota I.C.I. da applicare sul territorio comunale di Gallodoro nell'anno 2002, diversificandola per tipologia di immobili, nelle misure che seguono: aliquota agevolata: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille; aliquota ordinaria: unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale e comunque per tutte le altre tipologie di immobili soggetti ad I.C.I., comprese le aree edificabili: 6 per mille. 2. di stabilire in euro 104,00 la detrazione d'imposta da applicare nell'anno 2002 per le unita' e relative pertinenze adibite ad abitazione principale. (Omissis). 02X00139; Il comune di GALZIGNANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura determinata con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 23 febbraio 2000 e meglio di seguito specificate: c) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla seguente lettera b) nella misura del 5,5 per mille; d) aliquota ridotta del 5 per mille da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, residenti in questo Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X00140; Il comune di GARGAZZONE (Gargazon) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 15 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Gargazzone ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del quattro per mille; 2. di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 1.200.000 ( ora Euro 619,75). (Omissis). 02X00141; Il comune di GARLENDA (provincia di Savona) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione abitazione principale: Euro 129,11. (Omissis). 02X00142; Il comune di GEROSA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per quanto in premessa le aliquote I.C.I. per l'anno 2002: 1o abitazione: 5,5 per mille; altri fabbricato: 6 per mille; detrazione prima casa: Euro 103,30. (Omissis). 02X00143; Il comune di GIARDINELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinazione per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 02X00144; Il comune di GIUGGIANELLO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta sugli immobili nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 02X00146; Il comune di GODIASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, della misura di 5,5 per mille; di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura indifferenziata di Euro 103,29. (Omissis). 02X00147; Il comune di GORLA MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 4 per mille; 1. di determinare, per l'anno d'imposta 2002, l'aumento della detrazione spettante al soggetto passivo sull'imposta I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da Euro 103,29, importo previsto dalla legge, ad Euro 258,23 come previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni indicate nel prospetto che di allega quale parte integrante e sostanziale. (Omissis). 02X00148; Il comune di GRANITI (provincia di Messina) ha adottato, l'8 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille gia' stabilita con delibera, omissis, di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). 02X00149; Il comune di GRICIGNANO DI AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) determinare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nel modo seguente: 1) abitazione principale e sue pertinenze: 4,5 per mille; 2) fabbricati rientranti nel gruppo "D": 7 per mille; 3) rimanenti immobili: 6 per mille; b) confermare la detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 129,11. (Omissis). 02X00150; Il comune di GROTTAZZOLINA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota ordinaria: 6 per mille; Abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille - detrazione Euro 108,46; Abitazione in uso gratuito a parente in linea retta fino al secondo grado: 5 per mille - detrazione Euro 108,46; Abitazione anziani o disabili, non locata, residente in istituti: 5 per mille - detrazione Euro 108,46; Immobili enti senza scopo di lucro: 5 per mille; Abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; Unita' immobiliari di cui all'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449: 1 per mille; Abitazioni non locate: 7 per mille. (Omissis). 02X00151; Il comune di GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 5 febbraio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica per l'applicazione dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille gia' in atto nell'anno 2001; 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile; 3. di non avvalersi delle facolta' di istituire un'aliquota ridotta come previsto dall'art. 4 del D.L. n. 437/1996 convertito nella legge n. 556/1996; 4. di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 del provvedimento. (Omissis). 02X00152; Il comune di GRUMO NEVANO (provincia di Napoli) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992, di stabilire nella misura del 5,2 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 e in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00153; Il comune di INGRIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 (omissis) l'aliquota I.C.I. attualmente in vigore; di dare atto che per effetto della suddetta conferma tali tariffe ed aliquote risultano essere le seguenti (omissis). Aliquota I.C.I.: 5 per mille. (Omissis). 02X00154; Il comune di INVORIO (provincia di Novara) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (cosi' come definite nel regolamento I.C.I. all'art. 2 comma 3-bis, 4,75 per mille; Aliquota per alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado che occupano come abitazione principale 4,75, per mille (con le caratteristiche e adempimenti previsti dall'art. 2 comma 2 del regolamento comunale I.C.I.); Aliquota per alloggi locato con contratto registrato a soggetto ivi residente 4,75 per mille (con le caratteristiche e adempimenti previsti dall'art. 2 comma 1 del regolamento comunale I.C.I. vigente); Aliquota ordinaria 5,5 per mille; Aliquota per alloggi non locati 6,5 per mille; Aliquota per alloggi locati con contratto registrato a soggetto non residente 6,5 per mille. Di confermare le detrazioni per abitazione principale con le estensioni ex art. 3 regolamento I.C.I. in Euro 113,62. (Omissis). 02X00155; Il comune di LACEDONIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - aliquota del 5 per mille sulla prima abitazione e detrazione per abitazione principale Euro 154,94 (controvalore L. 300.000); aliquota per gli altri immobili e le aree fabbricabili e' del 6 per mille. (Omissis). 02X00156; Il comune di LAVENONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). II. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) da applicare in questo comune per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02X00157; Il comune di LIVORNO ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire (omissis) per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille; b) aliquota ridotta deI 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Livorno per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e in favore di persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliare locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, dando atto nel rispetto del comma 1, dell'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996 n. 437 convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996 n. 556; c) aliquota agevolata del 2 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unita' immobiliari e uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo; d) aliquota del 9 per mille; per le unita' immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 2002 e per le quali risultino - da almeno due anni - alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta non essere stati registrati contratti di locazione; ad esclusione dell'abitazione principale di soggetti passivi residenti all'estero e della unita' immobiliare ad uso abitativo, posseduta da persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo; 2. che l'applicazione delle aliquote ridotte del 2 per mille e 5,3 per mille rispettivamente a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unita' immobiliari ad uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo e in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale; sia subordinata ad una dichiarazione di parte da presentarsi a cura del soggetto passivo I.C.I., locatore dell'immobile, entro e non oltre il 20 dicembre 2002, termine previsto per il pagamento della rata di saldo; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di dare atto, che l'istituzione dell'aliquota ridotta e di quella agevolata, di cui al primo dispositivo, avvengono nel rispetto del gettito complessivo non inferiore a quello dell'anno precedente; (Omissis). 1. di determinare (omissis) per l'anno 2002 le seguenti maggiori detrazioni I.C.I.: a) la maggiore detrazione di Euro 155,00 (L. 300.000) in favore dei soggetti indicati nelle categorie di gravissimo disagio economico di cui al punto 1 lettere a) e b) della delibera consiliare n. 43 del 28 febbraio 2002; b) maggiore detrazione di Euro 104,00 (L. 200.000) in favore dei soggetti indicati nelle categorie di grave disagio economico di cui al punto 2 lettere c) e d) della delibera consiliare n. 43 del 28 febbraio 2002; 2. di dare atto, che le maggiori detrazioni avvengono nel rispetto del gettito complessivo non inferiore a quello dell'anno precedente; 3. (Omissis). 1. di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere a) e b) i soggetti che versano in gravissimo disagio economico-sociale: a) portatori di handicap grave (riconosciuti tali dalla commissione di cui alla legge n. 104/1992), disabili con invalidita' grave (pari al 100%), disabili ultra sessantacinquenni con invalidita' civile grave o medio grave o comunque con invalidita' superiore al 80%, grandi invalidi del lavoro (riconosciuti dalla legge n. 1124/1965) e persone anziane non autosufficienti ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 214/1991 (o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione) riconosciuti tali alla data del 1 gennaio 2002 a condizione di essere possessori solo dell'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage e cantina) e con un reddito complessivo familiare lordo riferito all'anno 2001 non superiore all'importo di Euro 25.822,84 (L. 50.000.000) (comprese eventuali indennita' e rendite ad esclusione dell'indennita' di accompagnamento, ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazion e e dell'eventuale pertinenza); b) possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina o cantina ) e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, (comprese eventuali indennita' e rendite ad esclusione dell'indennita' di accompagnamento ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza,) non superiore a Euro 8.005,08 (L. 15.500000) per la famiglia anagrafica composta da un componente, incrementato di Euro 2.065,83 (L. 4.000.000) per ogni componente in piu'. 2. di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere c) e d) i soggetti che versano in grave disagio economico-sociale: c) avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al 1o gennaio 2002, essere possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina o cantina, essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo (comprese indennita' e rendite ad esclusione dell'indennita' di accompagnamento ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza) riferito all'anno 2001 non superiore Euro 10.329,14 (L. 20.000.000 ) se unico componente la famiglia, incrementato di una quota di Euro 2.065,83 (L. 4.000.000) per ogni componente in piu'; nel caso uno solo dei contitolari abbia compiuto 65 anni alla data del 1o gennaio 2002, lo stesso potra' utilizzare la maggiore detrazione proporzionalmente a quella ordinariamente adoperata, in presenza di altro o altri contitolari coabitanti che non possiedono il requisito dell'eta'; d) per le famiglie formate da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data del 1o gennaio 2002, in cui entrambi i componenti siano di eta' inferiore ai trentacinque anni al 1o gennaio 2002 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese indennita' e rendite ad esclusione dell'indennita' di accompagnamento ed escluso il reddito dei fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza) riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 18.07,92 (L. 35.000.000); Per reddito familiare lordo s'intende il reddito complessivo lordo, comprensivo di indennita' e rendite, percepito da tutti i componenti la famiglia anagrafica. 3. di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni: a) che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare nel territorio dello Stato e all'estero; b) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico); c) che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che i contribuenti presentino apposita domanda, corredata della relativa documentazione, all'ufficio tributi entro la data del 20 dicembre 2002 - termine per il versamento della rata a saldo; 4. di stabilire che il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetti anche se iI soggetto passivo o un suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno (di piccole dimensioni), diverso da area fabbricabile, sul quale l'attivita' agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosiddetti "orticelli"). 5. di stabilire che "per i possessori della sola unita' immobiliare debbono considerarsi altresi' i comodatari parenti di primo grado del proprietario"; 6. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48,comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, la misura delle maggiori detrazioni di cui al presente provvedimento viene determinata con deliberazione della giunta comunale. (Omissis). 02X00158; Il comune di LOZZO ATESTINO (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare e determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nelle seguenti misure: 5,25 per mille per abitazione principale e pertinenze all'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta), anche se le stesse risultano distintamente iscritte in catasto (aliquota agevolata); 7 per mille per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria). 2. di confermare, altresi', per lo stesso anno, la detrazione di Euro 103,29, per l'abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02X00159; Il comune di MAGENTA (provincia di Milano) ha adottato, il 1o febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 3 comma 53 e successive dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 nelle seguenti misure: 1. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10: a) adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e loro pertinenze (box e cantina), aliquota del 4,5 per mille; concessi gratuitamente a parenti in linea retta entro il primo grado per uso abitazione principale e loro pertinenze (box e cantina), aliquota del 4,5 per mille; locali con contratto stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 comma 3 e loro pertinenze (box e cantina), aliquota del 4,5 per mille; b) dati in affitto ad uso abitazione principale e loro pertinenze (box e cantina), aliquota del 6 per mille; 2. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A/10 - B - C - D - E Utilizzati dal soggetto passivo o locati, aliquota del 6 per mille. 3. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A - B - C - D - E Tenuti a disposizione o sfitti aliquota del 6,5 per mille. 4. Terreni agricoli ed aree fabbricabili, aliquota del 6 per mille. 5. Detrazioni d'imposta per l'anno 2002: a) dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione; b) e' ridotta di Euro 154,94 l'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con nuclei familiari nel quale uno o piu'' componenti, anagraficamente conviventi, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidita', certificata ai sensi della legislazione vigente e certificabili dai competenti organi sanitari regionali, superiori al 60% secondo le tabelle approvate con decreto del Ministero della sanita' 25 luglio 1980, ovvero un grado di invalidita' equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi; c) e' ridotta di Euro 154,94 l'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita per abitazione principale del soggetto passivo con famiglia monoreddito, il cui componente titolare del reddito, risulti disoccupato o in cassa integrazione a zero ore da almeno sei mesi; Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 5 - si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle Cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche'' agli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) ex Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 02X00160; Il comune di MAGIONE (provincia di Perugia) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune e per gli immobili categoria catastale C/6 e C/7 direttamente asserviti all'abitazione principale; b) 6,5 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad attivita' artigianali commerciali ed industriali - categorie catastali C/1, C/2, C/3 e D - con esclusione del gruppo D/5 - nel caso in cui il soggetto passivo ci eserciti direttamente la propria attivita'; c) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari compresi i terreni fabbricabili; 2. di confermare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 (pari a L. 200.000) e di dare altresi' atto che questa amministrazione non intende avvalersi della facolta' di aumentare tale detrazione. (Omissis). 02X00161; Il comune di MAGLIONE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). " di approvare la normativa, e, per effetto, di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1992, n. 421, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e di determinare in Euro 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicano le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". (Omissis). 02X00162; Il comune di MAGNACAVALLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dal decreto legislativo n. 446/1997 ed apposito regolamento di applicazione, di confermare, per l'anno 2002, la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille stabilita per l'anno 2001, con le seguenti diversificazioni: riduzione dell'I.C.I. dal 6 al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto asclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'allineamento di immobili; aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati di proprieta' in aggiunta all'abitazione principale; 2. di confermare, altresi' in Euro 103,29 il valore della detrazione per la prima abitazione, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X00163; Il comune di MAGNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 4,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5,6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale; 5,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni; 2) di concedere, per l'anno 2002, l'aumento della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni: a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.PE.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fina a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.PE.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.PE.F., di tutti i componenti del nucleo familiare a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; d) lavoratori posti in cassa integrazione, con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o nel caso di presenza di persone anziane non atosufficienti con certificazione della A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000; f) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti. Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' tutte le unita' immobiliari classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9 anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra. Il beneficio dell'ulteriori detrazione e' subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unita' immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari il box o il posto macchina ecc. di proprieta' del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o altri familiari conviventi. (Omissis). 02X00164; Il comune di MALEGNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nel seguente modo: aliquota base pari al 5 per mille con detrazione per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto pari a L. 200.000 (Euro 103,29); aliquota pari al 4 per mille per gli interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici cosi' come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5; agevolazioni: di aumentare la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come previsto dall'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997 fino alla concorrenza dell'imposta dovuta sulle abitazioni principali di categoria catastale A2/A3/A4/A6 e le loro pertinenze identificate in: una unita' adibita a cantina (c2), possedute e occupate da: nuclei familiari con presenza di persone con grado di invalidita' superiore o uguale al 67%; persone sole, residenti, con eta' superiore ai 65 anni, proprietarie anche di una sola quota dell'unita' adibita ad abitazione principale che non possiedano altre unita' immobiliari, ad eccezione di fondi agricoli, aree fabbricabili o pertinenze all'abitazione come sopra descritte; famiglie in condizione economiche disagiate. La condizione di disagio verra' accertata caso per caso, sulla scorta di criteri oggettivi, su valutazione della giunta comunale mediante apposito atto. (Omissis). 02X00165; Il comune di MALESCO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 5,5 per mille per le abitazioni principali, gli altri fabbricabili con una detrazione di Euro 103,29, per le abitazioni principali; 4,5 per mille per il 2002 per le abitazioni ed altri fabbricati ubicati all'interno dei centri storici del capoluogo e delle frazioni Zornasco e Finero, al fine di incentivare interventi finalizzati al recupero degli immobili stessi. (Omissis). 02X00166; Il comune di MALGRATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, pertanto, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille; 2. di dare atto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituto della legge n. 662/1996 e successive modificazioni, che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in Euro 103,29 rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto, altresi', ai sensi del comma 1 del medesimo art. 8, che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. (Omissis). 02X00167; Il comune di MALVITO (provincia di Cosenza) ha adottato, l'11 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2002 nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02X00168; Il comune di MANDURIA (provincia di Taranto) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per l'anno 2002; di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta per la prima casa al 4,5 per mille; di stabilire per l'anno 2002 la detrazione di imposta pari a Euro 154,93, relativamente all'abitazione principale. (Omissis). 02X00169; Il comune di MARACALAGONIS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 nella misura del 4 per mille l'I.C.I. in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' in favore di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56 legge 23 dicembre 1996, n. 662; di confermare nella misura del 7 per mille l'I.C.I. per i restanti immobili; di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nella misura massima di Euro 258,23 (in L. 500.000) nei confronti dei soggetti passivi il cui nucleo familiare e' percettore di un reddito annuo non superiore ad Euro 28.822,84 (in lire 50 milioni) (imponibile I.R.PE.F.), quale risulta dal: 1. modello unico 2002 rigo n. 5; 2. modello CUD rigo n. 1; 3. modello 730/2002 rigo n. 6. E ne faccia domanda al comune entro la data di effettuazione del primo versamento o nel caso l'immobile venga acquisito nel 2o semestre, entro la data del secondo ed unico versamento. La domanda stessa dovra' essere compilata su modelli autocertificati predisposti dal comune (allegato A) e messi a disposizione dei contribuenti interessati in tempo utile. In caso di contitolarita', la domanda potra' essere presentata congiuntamente dai titolari che dovranno debitamente sottoscrivere la stessa. Il soggetto passivo, in relazione alla domanda suddetta, si autoliquidera' e precedera' ai dovuti versamenti operando la detrazione di Euro 258,23 (in L. 500.000), se unico titolare, o, in quota parte, se contitolare, sempre tenendo presente il periodo temporale di destinazione. (Omissis). 02X00170; Il comune di MARANO PRINCIPATO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti tariffe per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune per l'anno 2002: 1. aliquota: sei per mille; 2. detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta: Euro 103,29; di dare atto che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 02X00171; Il comune di MARATEA (provincia di Potenza) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquote: 1. 5,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei soggetti passivi per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Con soggetti passivi devono intendersi le persone fisiche e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Maratea. 2. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado a condizione che questi ultimi la destinino a loro abitazione principale. 3. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di: a) aree edificabili; b) immobili in aggiunta all'abitazione principale. Detrazioni: 4. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale in 100,00 euro. Sono esclusi dal beneficio della detrazione per l'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado. 5. di determinare in 200,00 euro la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze per le persone fisiche e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa che si trovano nelle seguenti condizioni: a) Soggetto passivo e componenti del nucleo familiare titolari, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprieta', usufrutto, uso ed abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale, con eventuali pertinenze. b) Il reddito complessivo conseguito nell'anno 2001 dall'intero nucleo familiare del soggetto passivo convivente e certificato dall'anagrafe delle persone residenti nel comune di Maratea, non deve essere superiore a: Euro 7.230,40 L. 14.000.000 se il nucleo familiare e' composto da una sola persona; Euro 12.394,97 L. 24.000.000 se il nucleo familiare e' composto da due persone; Euro 15,493,71 L. 30.000.000 se il nucleo familiare e' composto da tre persone; Euro 17.559,53 L. 34.000.000 se il nucleo familiare e' composto da quattro persone; Euro 18.592,45 L. 36.000.000 se il nucleo familiare e' composto da cinque persone; Euro 19.625,36 L. 38.000,000 se il nucleo familiare e' composto da sei persone; Euro 20.658,28 L. 40.000.000 se il nucleo familiare e' composto da piu' di sei persone; Nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti come previsto dal TUIR vigente. L'agevolazione non si applicano nel caso di unita' immobiliare censita in catasto nelle categorie A1, A7, AS e A9. La detrazione va riportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare e adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 6. di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al precedente punto 2) debbono presentare apposita dichiarazione entro il termine perentorio del 20 dicembre 2002. 7. di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al precedente punto 5) debbono presentare apposita istanza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2002. I contribuenti che acquisiscono la soggettivita' passiva dopo il 30 giugno 2002 debbono presentare la dichiarazione entro il 20 dicembre 2002. Il termine di presentazione delle richieste deve considerarsi perentorio con conseguente decadenza del beneficio per le dichiarazioni tardive. (Omissis). 02X00172; Il comune di MARCIANA MARINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 2002, il doppio regime di aliquote I.C.I., e determinare le misure come segue: aliquota del 4 per mille in favore di: persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune. per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; unita' immobiliari beate con contratto annuale registrato ad un soggetto, residente nel comune, che le utilizzi come abitazione principale; anziani o disabili che vengono ricoverati permanentemente in strutture sanitarie o di ricovero, sempre che l'unita' immobiliare da loro posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto non risulti locata; soggetti che concedono l'unita' immobiliare posseduta in comodato, con contatto registrato, a parenti ed affini fino al secondo grado, che la utilizzano quale abitazione principale; pertinenze con categoria C6 (autorimesse) per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale; aliquota del 7 per mille per le categorie residuali degli altri immobili soggetti ad imposizione comprendente tutti i fabbricati diversi da quelli sopra indicati, e delle aree fabbricabili; 2. di stabilire il regime di detrazioni per l'abitazione principale per l'anno 2002 nelle seguenti misure: Euro 258,23 per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento da soggetti pensionati con reddito imponibile inferiore a Euro 7.746,85 e non titolari di diritti reali, anche per quote, su altri immobili ad eccezione di quelli considerati accessori o pertinenza dell'abitazione principale, in qualsiasi comune essi siano situati da comprovarsi con le modalita' descritte in narrativa che si intendono integralmente riportate; Euro 180,76 annue in tutte le altre ipotesi impositive; 3. con riferimento alla detrazione di Euro 258,23 di cui al precedente punto 2), di disciplinare l'agevolazione disponendo che gli aventi diritto provvedano al versamento della rata di acconto commisurandola all'ordinaria detrazione di Euro 180.76 salvo conguaglio da effettuarsi in sede di versamento del saldo a seguito di presentazione di apposita richiesta corredata dei documenti utili a comprovare il diritto all'agevolazione ovvero di sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi della vigente normativa. (Omissis). 02X00173; Il comune di MARINA GIOIOSA IONICA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) gia' vigente nell'anno 2001, come di seguito indicate: abitazione principale dei residenti: 6 per mille. (Omissis). 02X00145; Il comune di MARMORA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili: Euro 103,29 detrazione prima casa. (Omissis). 02X00174; Il comune di MARSAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili; di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 02X00175; Il comune di MARTANO (provincia di Lecce) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 2002 con le seguenti aliquote: a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 6 per mille, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) della presente deliberazione; b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare e relative pertinenze direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari e relative pertinenze locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; c) aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2. stabilire, inoltre, che la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' elevata a Euro 129,00 ed e' rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X00176; Il comune di MARTIGNACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 27 dicembre 2001 e il 13 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille; (Omissis) 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dello 0 per mille (zero per mille) a favore dei soggetti che realizzano gli interventi di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da applicarsi: a) per tre anni a decorrere da quello di inizio dei lavori, e nel caso di trasferimento degli immobili o di diritti reali sugli stessi, spetta all'acquirente; b) qualora sussistano le stesse condizioni stabilite per la concessione della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (comma 3 dell'art. 1 della legge n. 449/1997). 2. di stabilire per l'anno 2002, (omissis), le seguenti maggiori detrazioni sull'abitazione principale, relativamente ai casi di seguito indicati: a) persone indigenti che hanno beneficiato direttamente o per il proprio nucleo familiare di interventi assistenziali da parte del comune: importo detrazione Euro 154,94; b) nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidita' superiore al 50% nel caso in cui il reddito complessivo del nucleo famigliare, conseguito nell'anno 2000, risulti inferiore al seguente limite: 1. nucleo familiare composto da due persone, Euro 20.658,28; 2. per ogni persona in piu', Euro 6.713,94; importo detrazione Euro 206,58. c) persone componenti di nuclei familiari nell'ambito dei quali oltre all'abitazione principale sia presente come unico reddito una pensione sociale o comunque d'importo annuale non superiore a Euro 4.028,36 importo detrazione Euro 154,94; d) Nuclei familiari ove l'unico titolare di reddito sia rimasto disoccupato per almeno quattro mesi nell'arco dell'anno precedente all'anno di imposta. importo detrazione Euro 154,94. 3. di dare atto che l'aliquota agevolata e la maggiore detrazione saranno subordinate alla presentazione di apposita autocertificazione entro la data di pagamento del saldo dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 02X00177; Il comune di MARTINSICURO (provincia di Teramo) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di provvedere l'aliquota ordinaria relativa alle aree fabbricabili in misura pari al 6 per mille; 3. di confermare l'aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili; 4. di confermare nella misura pari al 4,5 per mille l'aliquota sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 5. di confermare l'aliquota del 4,5 per mille per i casi previsti nell'art. 3 del vigente regolamento I.C.I.; 6. di confermare l'elevazione della detrazione I.C.I. per l'anno 2002 da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 154,94 (L. 300.000) per le tipologie di contribuenti indicate nella richiamata deliberazione di consiglio comunale n. 130 del 30 dicembre 1996, tenendo presente l'adeguamento del limite di reddito indicato nella premessa pari a Euro 12.762,43; 7. di confermare il termine del 20 dicembre dell'anno in corso per la presentazione della richiesta di ulteriore detrazione, corredata dalla documentazione probatoria, o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. (Omissis). 02X00178; Il comune di MASERADA SUL PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le seguenti aliquote e le detrazioni: a) aliquota ordinaria del 4,5 per mille; b) detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo Euro 180,00 - e detrazione massima di Euro 260,00 - per 5 anni per chi vorra' ristrutturare l'abitazione principale con un progetto di restauro conservativo per gli immobili che rientrino nell'elenco allegato alla variante sui centri storici, gia' approvata dal comune. c) aliquota sulle case sfitte del 6 per mille con esclusione: 1. dell'unita' immobiliare in precedenza adibita ad abitazione principale, posseduta da anziani o disabili i quali acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari o presso i propri familiari; 2. dell'unita' immobiliare tenuta a disposizione del figlio che si impegni ad occuparla entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori o entro un anno dalla data in cui risulta sfitta; 3. delle unita' immobiliari costruite per la vendita da societa' immobiliari o imprese di costruzione per il tempo massimo di due anni dalla data di ultimazione dei lavori. (Omissis). 02X00179; Il comune di MATINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille, quale aliquota ordinaria e per l'abitazione principale; 2. di fissare un'aliquota I.C.I. agevolata pari al 2 per mille, della durata di tre anni dall'inizio dei lavori, per i proprietari che effettuano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 3. di determinare, altresi', la detrazione Euro 103,29 spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55 punto 2, della legge n. 662/1996. (Omissis). 02X00180; Il comune di MAZARA DEL VALLO (provincia di Trapani) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per il periodo d'imposta 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 4 per mille per i soli immobiili adibiti dal soggetto passivo dell'imposta ad abitazione principale ed al 5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di fissare, a decorrere dall'inizio dei lavoratori e fino al 31 dicembre del secondo periodo d'imposta successivo, l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura dell'1 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliare inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata non puo' essere applicata per i lavori iniziati entro il 31 dicembre 2001; 3. di stabilire che il contribuente che intende usufruire dell'aliquota I.C.I. agevolata deve presentare al settore tributi, entro sei mesi dall'inizio degli interventi, apposita comunicazione contenente i data identificativi del soggetto titolare del diritto reale sull'immobile ed i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto degli interventi di cui al punto 2) del dispositivo. (Omissis). 02X00181; Il comune di MAZZARRA' S. ANDREA (provincia di Messina) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 02X00182; Il comune di MEDEA (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002, le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite; b) aliquota del 6,5 per mille per le unita' immobiliari (alloggi) adibite ad uso abitativo posseduto in aggiunta all'abitazione principale; c) aliquota del 6,5 per mille per gli alloggi non locati (sfitti); 2. di dare atto che la determinazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 e' confermato in Euro 103,29; 3. di confermare per l'anno 2002, l'aumento della detrazione da Euro 103,29 a Euro 129,11 per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. sempre che l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi: a) persone asistite dal servizio sociale comunale nei modi previsti dalla legge; b) reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a Euro 4.906,34 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte Euro 2.844,64 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare); c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore a Euro 18.209,72 per i nuclei con una persona, 23.898,53 con due, 29.588,85 con tre, per ogni ulteriore componente si aggiungono 2.844,64 (L.R. n. 49/1993 - art. 23 modificato con l'art. 7 legge regionale n. 20/1995, art. 32, legge regionale n. 10 del 19 maggio 1998, delibera della giunta regionale n. 1406 del 15 maggio 1998). (Omissis). 02X00183; Il comune di MELENDUGNO (provincia di Lecce) ha adottato, il 13 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). stabilire, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: 1) aliquota del 4 per mille: a) in favore di persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; c) per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 2) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per le abitazioni non locate; 3) dall'aliquota dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 300.000 (Euro 154,94) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 4) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalla famiglia della quale facciano parte cittadini disabili portatori di handicap in situazione di gravita' nella misura del 100% (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104), quando il disabile e' fiscalmente a carico, sono detratte dall'imposta dovuta: L. 500.000 (Euro 258,23) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. (Omissis). 02X00184; Il comune di MELITO DI PORTO SALVO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, da applicare l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili; di confermare, altresi', per l'anno 2002 l'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille nei seguenti casi: a) immobile concesso in uso gratuito (comodato) al figlio/a conigato/a residente (in tal caso il figlio/a non avra' diritto alla detrazione per abitazione principale); b) immobile che abbia subito interventi di recupero consistenti in attivita' edili di completamento dei rustici comprensivo del decoro esterno. Tale agevolazionie e' applicabile per i lavori che abbiano inizio e siano ultimati entro l'anno 2002; c) immobile che abbia subito interventi di ornato e di decoro delle facciate. Tale agevolazione e' applicabile per i lavori che abbiano avuto inizio e siano ultimati entro l'anno 2002; per avere diritto alla agevolazione di cui ai punti b) e c) sara' necessario dimostrare, mediante asibizione della documentazione, che durante il periodo interessato il contribuente era in possesso di licenza edilizia rilasciata dal comune od aveva effettuato al comune la comunicazione di inizio attivita'; di riconoscere una detrazione d'imposta pari a L. 200.000 (Euro 103,29) nei confronti del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale sull'immobile adibito effettivamente ad abitazione principale; di riconoscere una detrazione d'imposta pari a L. 300.000 (Euro 154,94): pensionati con reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. non superiore a 10.000.000 (Euro 5.164,57); qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap. In tal caso il nucleo familiare del portatore di handicap non dovra' possedere redditi imponibili I.R.PE.F. superiori ai 50.000.000 al netto dell'indennita' di accompagnatore. (Omissis). 02X00185; Il comune di MELLE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale, e nella misura del 6 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (c.d. secondo case); 2. di dare atto che le nuove aliquote si applicheranno a far data dal 1o gennaio 2002. (Omissis). 02X00186; Il comune di MENDICINO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 4,75 per mille. (Omissis). 02X00187; Il comune di MERANO (Meran) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). IL CONSIGLIO COMUNALE delibera 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: 4 per mille per le abitazioni principali e una pertinenza, cosi' come definite nel vigente regolamento I.C.I., adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 dd. 26 gennaio 1999 (e successive modifiche) e gli immobili (appartenenti) affittati in base agli accordi territoriali tra sindacati degli inquilini ed associazioni dei proprietari immobiliari previsti dalla legge n 431/1998; 4,8 per mille (aliquota ordinaria) per le aree edificabili e le rimanenti tipologie di immobili per le quali non viene stabilita con la presente deliberazione una apposita aliquota; 7 per mille per: a) gli immobili aventi le caratteristiche di "seconda casa" (comprese le pertinenze), posseduti in aggiunta all'abitazione principale dei soggetti indicati all'art. 18, comma 1 del testo unico delle leggi regionale concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno (d.p.g.r. 23 dicembre 1982, n. 9/L); b) gli alloggi non locati per un periodo superiore a 180 giorni all'anno; c) gli immobili delle categorie catastali A (abitazioni), esclusa la categoria catastale A10 (uffici), non locati a persone che abbiano stabilito in quell'alloggio la residenza anagrafica per se e per la propria famiglia anagrafica; 9 per mille per alloggi sfitti per i quali non risultino registrati contratti registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi della legge n. 431/1998; 2. di mantenere la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in 450.000 lire, ovvero 232,41 euro; 3. di ritenere, al fine dell'applicazione delle citate misure tributarie, comunque validi i dati rilevati all'anagrafe comunale. (Omissis). 02X00188; Il comune di MERLINO (provincia di Lodi) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota ordinaria, 7 per mille; 2. aliquota per abitazione principale e sue pertinenze, 6 per mille; 3. aliquota per terreni agricoli, 6 per mille; 4. aliquota per aree fabbricabili, 7 per mille; di stabilire la detrazione d'imposta per l'abitazione principale pari a Euro 103,29. (Omissis). 02X00189; Il comune di MEZZANI (provincia di Parma) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura del 5,8 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni; 2) di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' di Euro 103,29 (L. 200.000) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3) di non avvalersi della facolta' di applicare, aliquota diversificata e le riduzioni e detrazione d'imposta previste rispettivamente dall'art. 6, comma 2 e dell'art. 3, comma 56 della stessa legge finanziaria; (Omissis). 02X00190; Il comune di MIGLIERINA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille; di confermare che la detrazione per la prima casa di lire 200.000. (Omissis). 02X00191; Il comune di MILETO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 23 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2002: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' individuale, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: 6,5 per mille; 2) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; 3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille; 4) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti e organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 4.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro dalle regioni; 4.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 7 per mille; 5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille. 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per i seguenti soggetti passivi d'imposta: portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1995; invalidi al lavoro con percentuale di invalidita' 100%; invalidi di guerra con percentuale di invalidita' 100%, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. I soggetti interessati, per avere diritto alla detrazione devono presentare al comune, entro il termine di versamento della prima rata dell'imposta (30 giugno 2002), la domanda tendente ad ottenere la maggiore detrazione ed allegare la documentazione necessaria attestante il diritto a poter richiedere tale detrazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 02X00192; Il comune di MILITELLO IN VAL DI CATANIA (provincia di Catania) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2002, la proposta dell'amministrazione comunale avente per oggetto la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02X00193; Il comune di MINERVINO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Imposta comunale sugli immobili, segnalazione aliquote, riduzioni, maggiori detrazioni, anno 2002 (Omissis). ===================================================================== N. Ordine (1)|(2)| Riferita al (3) |Aliquota anno 2002 (4) ===================================================================== 1 | - |Ordinaria | 6 --------------------------------------------------------------------- 2 | - |Abitazione principale | - --------------------------------------------------------------------- | |Abitazione principale | | |anziani o disabili, art. 3, | | |comma 56, legge 23 dicembre | 3 | - |1996, n. 662 | - --------------------------------------------------------------------- | |Abitazioni locate utilizzate| | |come abitazione principale, | | |art. 4, comma 1, legge | 4 | - |24 ottobre 1996, n. 556 | - --------------------------------------------------------------------- 5 | - |Alloggi non locati * | - --------------------------------------------------------------------- 6 | - |Aree fabbricabili | - Alloggi non locati, intendendosi per tali alloggi, non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto d'affitto. Sono esclusi i fabbricati utilizzati da parenti fino al primo grado (figli, genitori che risultano ivi residenti). detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale euro 103,29. Si evidenzia, poi, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unita' immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario, entro il limite, avviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unita'. Alla detrazione di L. 200.000 annue hanno diritto anche gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) per ogni alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti stessi. Il beneficio e' stabilito in favore dell'Istituto nella sua veste di soggetto passivo I.C.I., per la detrazione competente solo per gli alloggi, regolarmente assegnati in locazione, per i quali obbligato al pagamento dell'I.C.I. e' l'Istituto stesso. 02X00194; Il comune di MIRABELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, nella misura dell'anno 2001, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo il prospetto che segue: ===================================================================== Tipologia degli immobili | Aliquote ===================================================================== Aliquota ordinaria |6,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale |5,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Edifici non locati o sfitti (si considerano quegli | immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti | volontariamente alla locazione) |6,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Immobili tenuti a disposizione (sono da considerarsi | nella predetta categoria gli immobili posseduti come | residenze secondarie) |6,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Aliquota agevolata A favore di proprietari che eseguano| interventi volti alla realizzazione di nuovi | stabilimenti produttivi (industriali o artigianali) | 1 per mille --------------------------------------------------------------------- Aliquota agevolta del A favore di proprietari che | eseguano interventi volti al recupero di unita' | immobiliari inagibili o inabitabili | 2 per mille Tali aliquote agevolate sono applicate limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori. Di confermare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: abitazione principale - detrazione d'imposta Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02X00195; Il comune di MIRABELLO SANNITICO (provincia di Campobasso) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili stabiliti nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 02X00196; Il comune di MIRANO (provincia di Venezia) ha adottato, il 17 dicembre 2001 e l'8 gennaio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis) per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: ===================================================================== Aliquota ordinaria |6 per mille| ===================================================================== | |L'aliquota si applica | |unicamente all'abitazione | |principale, come definita | |dall'art. 8, comma 2, del | |decreto legislativo n. | |504/1992 e dell'art. 5-bis Aliquota ridotta per | |del regolamento comunale per abitazione principale |5 per mille|l'applicazione dell'I.C.I. --------------------------------------------------------------------- | |Si applica alle abitazioni | |residenziali locate ai sensi | |della legge n. 431/1998, Aliquota ridotta per | |come previsto dall'art. 2, abitazioni locate ai sensi | |comma 4, della medesima della legge n. 431/1998 |0 per mille|legge. --------------------------------------------------------------------- | |Si applica alle abitazioni | |residenziali sfitte, con le | |modalita' previste | |dall'art. 3, comma 9, del | |vigente regolamento comunale Aliquota maggiorata per | |per l'applicazione abitazioni sfitte |7 per mille|dell'I.C.I. --------------------------------------------------------------------- | |Si applica agli immobili non | |locati per i quali non | |risultano essere stati Aliquota maggiorata per | |registrati contratti di abitazioni sfitte da almeno | |locazione da almeno due due anni |9 per mille|anni. 1. di stabilire, per le motivazioni in premessa espresse, le seguenti detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: c) in Euro 104,00 la detrazione per abitazione principale, applicabile secondo le modalita' previste dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, e dall'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; d) di elevare a Euro 155,00 la detrazione per abitazione principale, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, nei seguenti casi di particolare disagio economico e sociale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992: Invalidi: qualora nel nucleo familiare vi sia una persona convivente con grado di invalidita' non inferiore al 74% come risulta dal certificato di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, sempre che il reddito familiare convenzionale annuo non sia superiore a L. 22.847.000 (pari ad Euro 11.800,00) (limite stabilito dalla delibera di giunta regionale n. 880 del 6 aprile 2001 ai fini della legge regionale n. 10 del 2 aprile 1996). Il reddito familiare convenzionale si determina applicando sul reale reddito complessivo del nucleo familiare, al netto dell'assegno di accompagnamento, una detrazione di L. 1.000.000 (pari ad Euro 516,00) per ogni figlio a carico; qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo e' ridotto di lire un milione (pari ad Euro 516,00) per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di sei milioni di lire (pari ad Euro 3.099,00). La riduzione non si applica per i figli a carico ai quali si applica la riduzione prevista dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione per ogni figlio che risulti essere a carico e dopo la detrazione per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%. Minimo vitale: qualora il reddito del nucleo familiare sia pari o inferiore ai valori di cui alla tabella A, allegata al regolamento per l'assistenza economica, approvato con deliberazione di C.C. n. 115 del 25 settembre 1998, successivamente modificata con deliberazione di C.C. n. 101 del 28 luglio 1999 - entrambe esecutive - debitamente aggiornati, per l'anno 2002, dal competente servizio; sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate: A/1, A/7, A/8 e A/9; 2. di porre a carico dei contribuenti che intendono avvalersi delle maggiori detrazioni di cui al precedente punto, lett. b), i seguenti obblighi: indicazione nell'apposito spazio del bollettino di versamento "detrazione per abitazione principaleº" della maggior detrazione; presentazione di apposita richiesta, sotto forma di autocertificazione, attestante la posizione, sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull'unita' adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno precedente; tale dichiarazione dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. (Omissis). 02X00197; Il comune di MOLA DI BARI (provincia di Bari) ha adottato, il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.1. differenziata e precisamente: nella misura del 4 per miIle per: a) l'abitazione principale; b) per l'ulteriore abitazione concessa in uso gratuito o in comodato, con contratto debitamente registrato, a parenti di primo grado con l'obbligo, a pena di decadenza, di produrre apposita istanza documentata entro il 31 dicembre di ciascun anno all'ufficio tributi; c) per le abitazioni locate a studenti residenti fuori provincia e frequentanti scuole, istituti o universita' pubbliche ubicate nel territorio sia di questo Comune che di altri comununi della provincia di Bari, a condizione che i soggetti passivi d'imposta presentino all'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita dichiarazione contenente i seguenti documenti: contratto di affitto registrato; certificato di iscrizione nell'anno scolastico/accademico in corso dello studente contraente; certificato di residenza dello studente; nella misura del 5 per mille: a) per i terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli e coltivatori diretti (tali si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui alla legge n. 9/1963 e soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia); a condizione che il possesso di tali requisiti risulti comprovato con la presentazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno di richieste opportunamente documentate; b) immobili ricompresi in zona "F"; nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. elevare, sempre per l'anno d'imposta 2002, la detrazione per l'abitazione principale stabilita in Euro 103,29 in via ordinaria: 1. a Euro 258,00 limitatamente ai contribuenti in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti socio-economici: a) titolari per l'anno d'imposta 2001 quale unico reddito o di pensione sociale o assegno sociale o minimo I.N.P.S.; c) proprietari o titolari di altro diritto reale su un unico immobile destinato ad abitazione principale la cui rendita catastale non sia superiore a Euro 774,00; a condizione che il possesso di tali requisiti risulti comprovato con la presentazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno di richiesta opportunamente documentata; 2. a Euro 206,00 per le abitazioni locate a studenti residenti fuori provincia e frequentanti scuole, istituti o universita' pubbliche ubicate nel territorio sia di questo comune che di altri comuni della provincia di Bari, a condizione che i soggetti passivi d'imposta presentino all'ufficio tributi, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita dichiarazione contenente i seguenti documenti: contratto di affitto registrato; certificato di iscrizione all'anno scolastico/accademico in corso dello studente contraente; certificato di residenza dello studente. (Omissis). 02X00198; Il comune di MOMBELLO DI TORINO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare, per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare a tutti gli immobili. 2. confermare, altresi', per l'anno 2002, la detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, per le abitazioni principali, pari a Euro 103,29. 3. dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. (Omissis). 02X00199; Il comune di MOMBELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). stabilire ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili del comune di Mombello Monferrato con effetto dal 1o gennaio 2002, l'aliquota unica del 5,5 per mille; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X00200; Il comune di MONASTIER DI TREVISO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per il periodo di imposta 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili applicate nelle seguenti misure: a) del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per i fabbricati produttivi, diversi dalle abitazioni e relative pertinenze, e commerciali (categoria D, negozi, laboratori, magazzini, garage, uffici ecc..) comprese le relative pertinenze, i terreni agricoli e le aree fabbricabili; b) del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione locata, a disposizione o strumentali alle attivita' produttive, comprese le relative pertinenze, con esclusione delle unita' concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, per le quali si applica l'aliquota di cui al precedente punto a), a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva, stabile dimora; c) del 6 per mille per gli alloggi non locati, compresi quelli posseduti da imprese e non venduti, intendendo per alloggi non locati le abitazioni per le quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni. I due anni vengono computati come segue: per l'alloggio di nuova costruzione a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato; per gli altri alloggi a partire dalla data di acquisto o dalla fine della precedente locazione; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in Euro 140,00 dando atto che se la stessa trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale potra' essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze dirette come definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile; 3. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 258,00 (anziche' Euro 140,00) a favore dei soggetti che presentino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti: a) proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione principale (comprendente eventuali pertinenze tipo garage, magazzino ecc., anche se aventi diversa partita catastale; b) che i componenti il nucleo familiare del soggetto passivo, inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione, non possiedano: 1. beni patrimoniali e/o immobiliari (valutati in base al valore catastale rivalutato); 2. titoli di credito sia pubblico che privato; 3. disponibilita' in denaro. che sommati al valore catastale rivalutato dell'abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze dirette, risultino di ammontare superiore a Euro 104.000,00; c) che il reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto passivo, inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione riferito all'anno 2001, rientri in tali limiti: Limiti di reddito una persona - Euro 7.960,00 due persone - Euro 12.200,00, per ogni ulteriore familiare convivente e fiscalmente a carico il limite viene incrementato di Euro 1.595,00; d) i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data del 1o gennaio 2002; qualora il contribuente acquisisca nel corso del 2002 l'immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile; 4. di dare atto che il reddito complessivo del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare viene cosi' inteso: redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile complessivo al lordo degli oneri deducibili); pensioni di guerra e relative indennita' accessorie; pensioni privilegiate; pensioni, assegni ed indennita' erogate dal Ministero dell'interno, agli invalidi civili, ciechi e sordomuti; pensioni sociali; pensioni estere; rendite infortunistiche INAIL; rendite da capitali mobili o immobili; rendite di qualsiasi natura; redditi erogati a titolo risarcitorio; 5. di stabilire che per usufruire della detrazione di Euro 258,00 il contribuente dovra' presentare l'apposita richiesta redatta su modulo a disposizione presso l'ufficio tributi, da cui risultino le condizioni sopra indicate. Il termine per la presentazione della domanda, a pena di decadenza, e' stabilito al 31 dicembre 2002; 7. di escludere dal beneficio della maggiore detrazione di Euro 258,00 le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9. (Omissis). 02X00201; Il comune di MONCHIO DELLE CORTI (provincia di Parma) ha adottato, il 15 e 22 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille; (Omissis). 1. che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del passivo, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare Euro 113,62. (Omissis). 02X00202; Il comune di MONTAGNAREALE (provincia di Messina) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e la detrazione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale sono le seguenti: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota 5,5 per mille; b) immobili diversi dall'abitazione principale aliquota 6,5 per mille; c) detrazione sulla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 02X00203;