Art. 7.
  1.  I  componenti della Commissione, i funzionari e il personale di
qualsiasi  ordine  e  grado, addetti alla Commissione stessa, ed ogni
altra  persona che collabori con la Commissione, o compia, o concorra
a  compiere  atti  di  inchiesta, sono obbligati al segreto per tutto
quanto  riguarda  le  deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti
acquisiti al procedimento d'inchiesta, anche quando di tali materiali
e  di  tali  informazioni  siano  venuti  a conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio.