(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                               STATUTO

Titolo I

                          PRINCIPI GENERALI


                               Art. 1.


                   Finalita' e principi direttivi

    1.  L'Universita'  degli  studi di Brescia, di seguito denominata
Universita',  e' un'istituzione pubblica, sede primaria della ricerca
scientifica e dell'istruzione superiore.
    2. L'Universita' ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed
ha piena autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria
e contabile.
    3.  L'Universita'  ha piena capacita' giuridica, che esercita nei
limiti  del  presente statuto e dell'ordinamento universitario. Essa,
nel  rispetto dei diritti fondamentali della persona, assume tutte le
iniziative  e compie tutti gli atti idonei a realizzare i propri fini
istituzionali o che ad essi siano, anche indirettamente, strumentali.
    4.   L'Universita'   per   il   perseguimento   dei  propri  fini
istituzionali,  puo'  stabilire  rapporti con enti pubblici e privati
italiani,   stranieri   e   internazionali   attraverso  contratti  e
convenzioni  e  puo'  istituire  o  partecipare a consorzi e a centri
interuniversitari,  nonche'  stabilire rapporti con soggetti fisici e
giuridici che esercitino attivita' di impresa o professionali.
    5.  L'Universita'  adotta il metodo della programmazione e valuta
le   condizioni   di   efficacia  e  di  efficienza  delle  attivita'
didattiche,  scientifiche  e  amministrative delle proprie strutture.
Tale  valutazione  si  avvale  di  indicatori atti a rappresentare le
risorse  impiegate,  le  modalita'  di  utilizzazione  e  i risultati
ottenuti.   Dell'attivita'  di  valutazione  si  terra'  conto  nelle
successive   determinazioni   riservate   agli   organi   di  governo
dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

                               Art. 2.


                        Statuto di autonomia

    Il  presente  statuto  e' espressione fondamentale dell'autonomia
dell'Universita'  degli studi di Brescia secondo i principi dell'art.
33  della  Costituzione  e  nei  limiti  stabiliti dalle disposizioni
inderogabili delle leggi dello Stato.

                               Art. 3.


                           Fonti normative

    1.  In  virtu'  del  presente  statuto  ed  ai  sensi della legge
9 maggio  1989,  n.  168,  sono  fonti  normative  dell'Universita' i
seguenti regolamenti:
      a) il  regolamento  generale  di  Ateneo, che detta le norme di
organizzazione  dell'Universita',  in  particolare  disciplinando  le
procedure  di attivazione e disattivazione delle strutture didattiche
e  scientifiche,  le modalita' e i criteri di elezione per gli organi
centrali  dell'Ateneo,  i  criteri  di  elezione  e  le  modalita' di
funzionamento  degli  altri  organi.  Detta  inoltre  i  criteri e le
modalita'  relative  al servizio di tutorato e per l'istituzione e il
funzionamento  dei  nuclei  di  valutazione  della  didattica e della
ricerca;
      b) il  regolamento didattico, che detta in particolare le norme
sull'ordinamento  degli  studi  e  le prove d'esame con riferimento a
tutti  i corsi di cui al successivo art. 8 dello statuto. Esso indica
inoltre  i  criteri  per  i  servizi didattici integrativi nonche' le
disposizioni  disciplinari,  organizzative ed amministrative relative
agli studenti;
      c) il  regolamento  per l'amministrazione, la contabilita' e la
finanza,   che   detta  in  particolare  le  norme  per  la  gestione
amministrativa,  contabile  e  finanziaria dell'Universita', fissa le
regole  per  la  gestione  dei  rapporti  con  il  personale tecnico,
amministrativo  e  ausiliario,  stabilendo le forme di organizzazione
del  lavoro  piu' consone, ivi comprese quelle dirette a disciplinare
l'utilizzazione  temporanea  di  personale  esterno.  Esso disciplina
altresi'  le  modalita' di accesso ai rapporti convenzionali esterni,
nonche'  le  regole  dei  rapporti  di  coordinamento  interno tra le
strutture  con particolare riferimento ai centri. Il regolamento puo'
disciplinare in via autonoma gli ambiti a cui si applica, fatti salvi
i  principi  generali  della  contabilita'  dello  Stato e degli enti
pubblici;
      d) il  regolamento  d'Ateneo  per  l'accesso  agli  atti  e  ai
documenti  che consente la disciplina dei procedimenti amministrativi
assicurando pubblicita' e trasparenza alle proprie attivita'.
    2.   Le   strutture   didattiche,   scientifiche  e  di  servizio
disciplinano  con  appositi  regolamenti,  nel  rispetto dei principi
posti  dai  regolamenti di cui al comma precedente, l'organizzazione,
il  funzionamento  e le procedure loro proprie, nonche' le materie ad
esse demandate dall'ordinamento universitario e dallo statuto.
    3.  I  regolamenti  di  cui  al  primo  comma sono regolamenti di
Ateneo,  deliberati a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato
accademico  o  dal consiglio di amministrazione secondo le rispettive
competenze.   L'approvazione   di   ciascun   regolamento  presuppone
l'acquisizione  dei  pareri  previsti dallo statuto in relazione alla
materia  oggetto  di  disciplina,  con  le  modalita'  volta  a volta
specificamente previste. Sono emanati con decreto del rettore, previa
trasmissione  al  Ministero  in  base alla vigente legislazione per i
prescritti  controlli  ed  entrano  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro emanazione.
    4.  I  regolamenti  di  cui  al secondo comma sono predisposti ed
approvati   dalla   singola  struttura  didattico-scientifica  previa
acquisizione  dei  pareri di conformita' prescritti dallo statuto. Il
rettore  puo' rinviare, entro sessanta giorni dal parere negativo del
senato  accademico  o del consiglio di amministrazione, i regolamenti
che  risultino  difformi dai principi dello statuto e dei regolamenti
generali  previsti ai commi precedenti. I regolamenti vengono emanati
con decreto rettorale e divengono immediatamente efficaci.

                               Art. 4.


                     Corpo docente e ricercatore

    1.  Il  corpo  docente e ricercatore dell'Universita' e' composto
dai  professori  ordinari, straordinari e associati e dai ricercatori
di ruolo.
    2.  A  tutti  i  componenti  del corpo docente e ricercatore sono
garantite,  secondo quanto stabilito dall'art. 33 della Costituzione,
liberta' di insegnamento ed autonomia di ricerca.
    Ad    essi    sono   assicurati   l'accesso   ai   finanziamenti,
l'utilizzazione   delle  infrastrutture  e  degli  apparati  tecnici,
nonche'  la  fruizione  di  periodi di esclusiva attivita' di ricerca
presso altri centri di ricerca italiani, stranieri o internazionali.
    3.  I professori ed i ricercatori di ruolo possono essere a tempo
pieno o a tempo definito.
    4.  L'Universita',  accertata l'impossibilita' di provvedervi con
personale  universitario,  puo'  predisporre annualmente la copertura
degli  insegnamenti di un corso di studio anche mediante attribuzione
ad  esperti  qualificati  con  contratti  di  diritto privato a tempo
determinato,   finanziati  con  fondi  del  proprio  bilancio,  anche
provenienti da terzi.

                               Art. 5.


                               Ricerca

    1. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede
primaria,  e'  compito  qualificante di ogni professore e ricercatore
universitario.
    2.  L'Universita',  al fine di consentire l'acquisizione di nuove
conoscenze,  fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli
strumenti  necessari  allo  svolgimento  della ricerca scientifica di
base  e applicata. A tal fine destina annualmente per le diverse aree
scientifiche   una   quota  delle  risorse  disponibili  del  proprio
bilancio.
    3.  L'Universita'  provvede  altresi' ad assicurare la conoscenza
dei  risultati  dell'attivita'  scientifica svolta al proprio interno
agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.
    4.  Ogni  valutazione sull'attivita' di ricerca e' esclusivamente
riservata   agli   organismi   previsti   dal   presente   statuto  e
dall'ordinamento universitario.

                               Art. 6.


                              Didattica

    1.   L'Universita'  garantisce  la  liberta'  di  insegnamento  e
l'autonomia   delle   strutture   didattiche   per   quanto   attiene
l'organizzazione    dei    corsi    di    studio   ed   i   contenuti
scientifico-culturali   delle   varie   discipline   nell'ambito  dei
rispettivi  ordinamenti.  Compito delle strutture didattiche e' anche
quello  di  garantire  la  coerenza  delle attivita' formative con le
professionalita'  richieste  e  di  assicurare  il  coordinamento dei
programmi  degli  insegnamenti  impartiti affinche' si realizzino gli
obiettivi stabiliti dagli ordinamenti didattici.
    2. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali,
l'Universita'   puo'   attuare   servizi  di  orientamento  anche  in
collaborazione  con  gli  enti  per  il  diritto allo studio e con le
scuole secondarie superiori.
    3.  Inoltre l'Universita' istituisce, disciplinandone l'esercizio
nel proprio regolamento generale, il tutorato, al fine di agevolare e
sostenere  gli  studenti universitari lungo il corso degli studi e di
rimuovere eventuali ostacoli a una regolare frequenza dei corsi.

                               Art. 7.


                       Rapporti internazionali

    1.   L'Universita'   collabora   con   organismi   nazionali   ed
internazionali  per la definizione e la realizzazione di programmi di
cooperazione scientifica e di formazione.
    2.   Al   fine  di  realizzare  la  cooperazione  internazionale,
l'Universita':
      a) stipula  accordi  e  convenzioni  con  atenei  e istituzioni
culturali e scientifiche di altri Paesi;
      b) promuove   e   incoraggia   gli   scambi  internazionali  di
professori, ricercatori, personale tecnico, amministrativo e studenti
anche con interventi di natura economica.
    3.  L'Universita'  puo' realizzare strutture per l'ospitalita' di
studiosi  e  studenti,  anche  in  collaborazione  con altri enti, di
preferenza  con  quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio
degli studenti.
    4.  L'Universita' intende sviluppare il proprio ruolo nell'Unione
europea, in particolare attraverso:
      a) la  promozione  di  meccanismi  di  reclutamento di studenti
europei e l'invio di studenti italiani presso universita' europee;
      b) la  promozione di accordi per la mobilita' accademica tra le
universita' europee;
      c) l'adesione  ai  programmi  di ricerca scientifica e sviluppo
tecnologico promossi dall'Unione europea.
    5.  Al  fine  di  favorire  l'attuazione  di  quanto  indicato ai
precedenti  commi  e' istituita dal senato accademico una commissione
per i rapporti internazionali.

                               Art. 8.


                 Livelli di formazione universitaria

    1. L'Universita' puo' rilasciare, ai sensi delle leggi vigenti, i
seguenti titoli di studio:
      a) laurea (L);
      b) laurea specialistica (LS);
      c) diploma di specializzazione (DS);
      d) dottorato di ricerca.
    L'Universita'  puo'  altresi'  attivare  corsi di alta formazione
successivi   al   conseguimento   della   laurea   o   della   laurea
specialistica,  alla  conclusione  dei quali sono rilasciati i master
universitari di primo e di secondo livello.
    2.  L'Universita'  puo'  rilasciare  i  titoli di cui al presente
articolo,  anche  congiuntamente ad altri atenei italiani, comunitari
ed esteri, previe apposite convenzioni.
    3.    L'Universita'    puo'   altresi'   organizzare   corsi   di
perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente, nonche'
partecipare  alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione
di servizi culturali e formativi sul territorio.

                               Art. 9.


                         Diritto allo studio

    1.  L'Universita'  si impegna a rendere effettivo il diritto allo
studio  e a promuovere l'elevazione culturale dei propri studenti con
particolare    attenzione   a   quelli   sfavoriti   socialmente   ed
economicamente ma capaci e meritevoli, in particolare:
      a) concedendo  forme  di  esonero  totale o parziale di tasse e
contributi;
      b) agevolando   la   frequenza   ai   corsi  e  alle  strutture
universitarie;
      c) salvaguardando   i   diritti  degli  studenti  portatori  di
handicap  con  provvedimenti  riguardanti  le  dotazioni didattiche e
tecniche,  i  programmi,  i  linguaggi  specializzati,  le  prove  di
valutazione e coordinando in modo appropriato le suddette iniziative;
      d) sostenendo   e  potenziando  i  progetti  di  collaborazione
didattica nazionale ed internazionale;
      e) collaborando  alle  attivita' degli enti per il diritto allo
studio nelle forme di volta in volta piu' idonee;
      f) favorendo le attivita' formative autogestite dagli studenti,
nei  settori  della  cultura  e  dello  scambio dei saperi, del tempo
libero e delle attivita' sportive.

                              Art. 10.


Attivita'   culturali  e  di  aggiornamento  del  personale  tecnico,
                     amministrativo e ausiliario

    L'Universita'  promuove  l'aggiornamento  del  personale tecnico,
amministrativo  ed  ausiliario delle strutture centrali e periferiche
dell'Ateneo  e  favorisce la promozione di iniziative autogestite nei
settori del tempo libero e delle attivita' sportive.

                               Art. 11


                       Prestazione di servizi

    Nel  rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie
finalita'    pubbliche   di   istruzione,   formazione   e   ricerca,
l'Universita'  puo'  prestare  servizi  anche all'esterno favorendo a
tale  fine  il coordinamento e l'interazione tra le proprie strutture
interne.  L'attivita'  di servizio e' esercitata attraverso centri di
servizio  dipartimentali,  interdipartimentali  o  di  Ateneo, la cui
costituzione,  gestione  e funzionamento sono regolati dal successivo
art. 37.

                              Art. 12.


                       Collaborazioni esterne

    1.  L'Universita',  in  conformita' ai principi di cui all'art. 1
del  presente statuto, puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e
privati  per  avvalersi  di  attrezzature  e  servizi di terzi per lo
svolgimento   di   attivita'  di  ricerca  e  didattiche  integrative
finalizzate   al   completamento   della   formazione   accademica  e
professionale.
    2. Nell'ambito di tali convenzioni e nel rispetto della normativa
vigente,  su  proposta  delle  facolta'  interessate,  possono essere
attribuite,  anche  senza  oneri  per  l'Universita',  le funzioni di
professore   a   contratto   a   dipendenti  ed  esperti  degli  enti
convenzionati.
    3.   L'Universita'  puo'  altresi'  promuovere  o  partecipare  a
consorzi  o  societa'  consortili  di  ricerca,  a  fondazioni  e  ad
associazioni  di  diritto  privato  per il perseguimento di finalita'
connesse alle proprie funzioni istituzionali, secondo le modalita' ed
entro  i  limiti  fissati  dal  regolamento per l'amministrazione, la
contabilita' e la finanza.

                              Art. 13.


                      Ripartizione degli utili

    1.  Gli  utili da prestazioni di servizio o comunque derivanti da
contratti  o  da  convenzioni stipulate con enti pubblici o privati e
con  soggetti  fisici  e  giuridici  anche  esercitanti  attivita' di
impresa o professionali, saranno destinati ad attivita' istituzionali
ed   al   personale,   nella  misura  ed  entro  i  limiti  stabiliti
autonomamente    dall'Universita'    nel   proprio   regolamento   di
amministrazione, contabilita' e finanza.
    2.  Il regolamento per l'amministrazione, contabilita' e finanza,
nel rispetto dei principi fissati dalle norme legislative, disciplina
diritti  e  doveri  per  l'Universita'  e  per  i  singoli  autori in
relazione  ad invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca
istituzionale  o  svolta in esecuzione di contratti o convenzioni con
enti pubblici o con privati.

                              Titolo II

                       ORGANI DELL'UNIVERSITA'


                              Art. 14.


                       Organi dell'Universita'

    Sono    organi    di    governo    preposti    al   funzionamento
dell'Universita':  il  rettore  che  rappresenta l'Ateneo a qualsiasi
livello  ed  in  ogni rapporto che abbia rilevanza esterna; il senato
accademico; il consiglio di amministrazione.

                              Art. 15.


                             Il rettore

    1.   Il   rettore   esprime  l'unita'  degli  organi  di  governo
dell'Universita'  di  cui  e'  il  rappresentante legale. Egli adotta
provvedimenti a carattere definitivo sotto forma di decreto.
    2. Rientra nella sua esclusiva competenza:
      a) emanare  lo  statuto,  le  norme  modificative  di  esso e i
regolamenti,  curandone  l'inserimento  nella  raccolta ufficiale dei
regolamenti;
      b) presentare  all'inizio di ogni anno accademico una relazione
pubblica  sullo  stato  dell'Universita'  e  presentare  al  Ministro
competente per l'Universita' le relazioni previste dalla legge;
      c) convocare  e  presiedere il senato accademico e il consiglio
di   amministrazione   assicurando   l'attuazione   delle  rispettive
deliberazioni, formulandone le scelte operative;
      d) adottare  qualsiasi  provvedimento concernente lo status dei
docenti  universitari  e  dei  ricercatori,  compresi i provvedimenti
disciplinari, garantendo la loro autonomia scientifica e didattica;
      e) sovrintendere   all'organizzazione   amministrativa   ed  ai
servizi   dell'Universita'   nonche'  indirizzare  e  controllare  la
gestione amministrativa contabile e finanziaria dell'Ateneo;
      f) indicare, sulla base di valutazione di ordine fiduciario, il
direttore  amministrativo, la cui nomina avviene secondo le procedure
stabilite dall'art. 40, comma 1;
      g) esercitare   il   potere   disciplinare  nei  confronti  del
personale  e  degli  studenti nei limiti previsti dalla legge e dalle
norme statutarie;
      h) svolgere  ogni  altra  funzione che gli sia attribuita dalle
leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
    3.  In  caso  di  necessita'  ed  urgenza,  il  rettore puo', con
adeguata motivazione, adottare provvedimenti di competenza del senato
accademico   o   del  consiglio  di  amministrazione,  immediatamente
esecutivi.  Tali  provvedimenti  saranno tempestivamente portati alla
ratifica  dell'organo  competente.  La  mancata  ratifica comporta la
perdita  di  efficacia  del provvedimento e l'annullamento degli atti
prodotti, salva una diversa valutazione dell'organo competente.
    4.  Il  rettore  e'  eletto  fra  i  professori di ruolo di prima
fascia,  dura  in  carica  quattro  anni  accademici  e  puo'  essere
riconfermato  per  non piu' di un mandato consecutivamente secondo le
modalita' previste dal primo periodo del successivo comma 7. Nel caso
in  cui  la  cessazione  dalla  carica  avvenga  prima della naturale
scadenza  del  termine,  il  nuovo  eletto  assume la carica in corso
d'anno,  ma  il  quadriennio  decorre  a  partire  dal primo novembre
precedente.
    5.  L'elettorato  attivo  per  l'elezione  del  rettore spetta ai
professori  di ruolo e fuori ruolo, ai rappresentanti dei ricercatori
nel  senato  accademico,  nel  consiglio  di  amministrazione  e  nei
consigli  di  facolta', ai membri del consiglio rappresentativo degli
studenti  ed  ai  membri  del consiglio rappresentativo del personale
tecnico, amministrativo e ausiliario.
    6.  La  data  della  elezione  del  rettore e' fissata dal senato
accademico  e  deve  ricadere  nell'arco  temporale ricompreso tra il
centocinquantesimo  e  il  novantesimo  giorno precedenti la scadenza
dalla  carica del rettore uscente. Nel caso di cessazione anticipata,
la  data  e'  fissata  fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno da
detta cessazione.
    La  convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo
segue in ordine di anzianita' nel ruolo.
    7.  Nelle  prime tre votazioni il rettore e' eletto a maggioranza
assoluta  degli  aventi  diritto.  In  caso  di  mancata elezione, si
procede  successivamente  con  il  sistema del ballottaggio tra i due
candidati  che  nell'ultima  votazione  abbiano  riportato il maggior
numero  di  voti;  in  tal  caso  e'  eletto il candidato che ottiene
il maggior numero di consensi.
    Il   rettore   in  carica  che  abbia  gia'  svolto  due  mandati
consecutivi  puo'  tuttavia  essere  rieletto solo in occasione della
prima  votazione  e  a  seguito  del raggiungimento della maggioranza
assoluta   degli   aventi  diritto,  per  il  terzo  mandato,  ovvero
della maggioranza   dei  due  terzi  degli  aventi  diritto  per  gli
ulteriori mandati consecutivi.
    Nell'ipotesi   di  mancato  raggiungimento  nel  primo  turno  di
votazione  dei  previsti quorum, il rettore uscente e' ineleggibile a
partire dalla seconda votazione.
    Il  rettore  e'  proclamato dal decano ed e' nominato con decreto
del competente Ministro.
    8.  Il  rettore designa il prorettore vicario, scegliendolo fra i
professori  ordinari. Il prorettore vicario sostituisce il rettore in
ogni  sua  funzione  in  caso  di  assenza o impedimento di questi ed
esercita  le  funzioni  che  gli  sono  state  delegate  con  decreto
rettorale.
    9.  Nell'esercizio  delle  sue funzioni il rettore puo' avvalersi
anche   di   prorettori   delegati,   da   lui   scelti   nell'ambito
dell'Universita'  e  nominati  con  proprio decreto nel quale vengono
precisati  i compiti e i settori loro affidati. I prorettori delegati
rispondono  direttamente  al  rettore  del loro operato. Su argomenti
relativi ai settori di loro competenza i prorettori delegati possono,
su  proposta  del  rettore,  far  parte delle commissioni istruttorie
degli  organi  dell'Universita'  ed  essere  invitati alle sedute del
senato accademico e del consiglio di amministrazione.

                              Art. 16.


                        Il senato accademico

    1.  Il senato accademico esercita i poteri di programmazione e di
governo  dell'Universita' che non sono espressamente attribuiti dalla
legge o dal presente statuto ad altri organi.
    2.   Compete   al  senato  accademico  promuovere  e  controllare
l'attuazione  e  l'esercizio  della autonomia dell'Universita' tenuto
conto   delle   compatibilita'   economico-finanziarie  indicate  dal
consiglio di amministrazione. In particolare compete al senato:
      a) elaborare i piani pluriennali di sviluppo dell'Universita' e
deliberare  le richieste ad essi inerenti, sentiti per gli aspetti di
rispettiva competenza le facolta' e i dipartimenti;
      b) coordinare  le  attivita' delle strutture didattiche e delle
strutture di ricerca;
      c) deliberare  sulla ripartizione tra le facolta' delle risorse
disponibili  in  bilancio  per  la  copertura  di  posti  di ruolo di
professore e ricercatore;
      d) determinare  i  criteri  per  la distribuzione del personale
tecnico, amministrativo ed ausiliario e delle risorse finanziarie tra
le  strutture  didattiche  e  scientifiche,  tenuto  conto  di quanto
deliberato dal consiglio di amministrazione;
      e) approvare il regolamento generale di Ateneo e il regolamento
didattico;  dare  il  proprio parere di conformita' per i regolamenti
delle  strutture didattiche e delle strutture di ricerca ed esprimere
infine  parere obbligatorio sul regolamento per l'amministrazione, la
contabilita'  e  la  finanza,  esercitando  su  di  esso il controllo
mediante la richiesta motivata di riesame;
      f) esprimere  parere  obbligatorio  sul  bilancio di previsione
dell'Universita'  e sulle relazioni previste dalla legge e presentate
dal rettore ai sensi del precedente art. 15, comma 2, lettera b);
      g) approvare  per  quanto  di  competenza  il manifesto annuale
degli  studi  e  programmare,  sentite  le  facolta'  e  il consiglio
rappresentativo   degli  studenti,  l'ammissione  degli  studenti  ai
diversi corsi di studio;
      h) proporre  al  consiglio  di  amministrazione  la  nomina del
nucleo di valutazione di Ateneo;
      i) approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo
scioglimento  dei  dipartimenti  e dei centri, nonche' l'afferenza ad
essi dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
      l) assumere deliberazioni motivate sulle proposte del consiglio
rappresentativo degli studenti;
      m) esprimere   parere   sulle   proposte   di   costituzione  o
partecipazione  a consorzi, fondazioni o associazioni nonche' in tema
di contratti e di convenzioni inerenti l'attivita' didattica, secondo
quanto  previsto  dal  regolamento di amministrazione, contabilita' e
finanza;
      n) deliberare,   nella   composizione  integrata  stabilita  al
comma 4,  le  modifiche  di  statuto, con la sola eccezione di quelle
riguardanti  il  mero  recepimento di norme di legge inderogabili che
vengono   adottate   con  decreto  del  rettore,  sentito  il  senato
accademico;
      o) nominare la commissione per i rapporti internazionali di cui
all'art. 7.
      p) svolgere  ogni  altra  funzione assegnata dalla legge, dallo
statuto  e  dai  regolamenti,  nonche'  ogni  altra funzione generale
residuale che non risulti espressamente assegnata ad altri organi.
    3. Compongono il senato accademico:
      a) il rettore che esercita le funzioni di presidente;
      b) il prorettore vicario;
      c) i presidi di facolta';
      d) un direttore di dipartimento per ciascuna delle macroaree di
cui all'allegato A, eletto dai professori di prima e seconda fascia e
dai  ricercatori appartenenti alla rispettiva macroarea, a condizione
che ad essa afferisca almeno un dipartimento tipico;
      e) il presidente del consiglio della ricerca;
      f) un  professore  di  prima  fascia,  un professore di seconda
fascia ed un ricercatore rispettivamente eletti dai rappresentanti di
ciascuna  delle  tre  categorie nel consiglio della ricerca di cui al
successivo art. 19;
      o) il  presidente  del  consiglio rappresentativo del personale
tecnico, amministrativo e ausiliario;
      h) una  rappresentanza  degli studenti, con elettorato attivo e
passivo  esteso anche agli iscritti ai corsi di cui all'art. 8, comma
1,  lettere  c)  e  d) del presente statuto, in misura pari al 15 per
cento   dei   componenti  del  senato,  arrotondato,  se  necessario,
all'unita'  superiore,  eletti  con  modalita'  che  garantiscano  la
rappresentanza di tutte le facolta'.
    Possono  essere  altresi'  invitati dal rettore ad assistere alle
riunioni,  per  argomenti  relativi  ai settori di loro competenza, i
prorettori delegati.
    Il  direttore  amministrativo  partecipa  alle  sedute del senato
accademico con funzioni di segretario verbalizzante.
    4.  Per  la  trattazione delle materie di cui al comma 2, lettera
n),  il  senato accademico e' integrato da quattro rappresentanti dei
professori  di prima fascia, da quattro rappresentanti dei professori
di seconda fascia e da quattro rappresentanti dei ricercatori, eletti
nell'ambito  delle  rispettive fasce con il sistema del voto limitato
ad una sola preferenza; un ulteriore rappresentante del personale non
docente, designato dal consiglio rappresentativo di cui al successivo
art.  21;  corrispondentemente  il numero degli studenti e' aumentato
sino  al  15%  dei  componenti del senato accademico cosi' integrato,
arrotondato  se  necessario all'unita' superiore. I membri aggiuntivi
del  senato,  rappresentativi  dei docenti e dei ricercatori, vengono
eletti  dalle  rispettive  categorie  in occasione della elezione dei
membri  ordinari  del  senato  di  cui  al comma 3, lettere d) ed f).
Egualmente gli studenti provvedono ad eleggere in una unica tornata i
loro   rappresentanti  sia  nel  senato  accademico  sia  nel  senato
accademico   integrato;   il  consiglio  rappresentativo  di  cui  al
successivo  art.  21,  contestualmente  all'insediamento  dei  membri
elettivi  del  senato  accademico,  designa, a sua volta, l'ulteriore
rappresentante   che   puo'  essere  anche  cambiato  nel  corso  del
quadriennio ordinario.
    5.  Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno ogni due
mesi  o  quando  almeno  un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta
motivata;  il  senato  accademico  integrato e' chiamato a deliberare
sulle   proposte  di  modifica  statutaria  avanzate  dal  rettore  o
sottoscritte da almeno la meta' dei suoi componenti.
    6.   I  membri  elettivi  del  senato  accademico  e  del  senato
accademico integrato, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti,
durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano
in  carica  due  anni. I membri elettivi, eccettuati i rappresentanti
degli  studenti,  non  possono  essere  rieletti  piu'  di  una volta
consecutivamente.  I  requisiti  e  i  limiti  di  eleggibilita'  dei
rappresentanti  degli studenti sono previsti dal regolamento generale
di Ateneo.

                              Art. 17.


                   Il consiglio di amministrazione

    1.   Il   consiglio   di   amministrazione   cura   la   gestione
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita'.
    2. Spetta, in particolare, al consiglio di amministrazione:
      a) dare   attuazione,   nell'ambito   delle  compatibilita'  di
bilancio,  ai  programmi  annuali e pluriennali deliberati dal senato
accademico  ai  sensi  del precedente art. 16, comma 2, identificando
sulla  base  di essi, le modalita' di acquisizione delle risorse e la
migliore utilizzazione delle strutture esistenti;
      b) approvare,  sentito  il  senato  accademico,  il bilancio di
previsione ed approvare il bilancio consuntivo;
      c) esercitare  la  vigilanza sulla conservazione del patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'Universita';
      d) approvare, sentito il senato accademico nei casi previsti al
precedente art. 16, comma 2, lettera m), i contratti e le convenzioni
e  deliberare  in  merito  ad  ogni altro atto negoziale che comporti
impegno  di  spesa,  fatti  salvi i poteri espressamente riservati ad
altri organi o strutture;
      e) esprimere  parere  obbligatorio  sulle  modificazioni  dello
statuto;
      f) deliberare   la   pianta  organica  del  personale  tecnico,
amministrativo e ausiliario e di quello dirigente;
      g) deliberare,  a  seguito  dell'indicazione del rettore, sulla
nomina  del  direttore  amministrativo  e  stabilire  il  trattamento
economico  di  quest'ultimo a carico del bilancio dell'Universita' in
conformita' alla normativa vigente;
      h) approvare il regolamento di Ateneo per l'accesso agli atti e
ai  documenti  e,  con le procedure di cui agli articoli 16, comma 2,
lettera   e)   e   21,  comma  2,  lettera  b),  il  regolamento  per
l'amministrazione, la contabilita' e la finanza;
      i) esercitare,  con  adeguata  motivazione  e con deliberazione
assunta  a maggioranza  dei  due  terzi  dei componenti, il potere di
revoca  nei  confronti  del  direttore  amministrativo secondo quanto
previsto dal successivo art. 40, comma 4;
      l) approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo
scioglimento  dei  dipartimenti  e  dei centri, nonche' prendere atto
delle  afferenze  ad essi dei professori e ricercatori approvando gli
atti eventualmente necessari a darvi attuazione;
      m) deliberare,  su  proposta  del senato accademico, sentito il
consiglio  della  ricerca,  sulla nomina del nucleo di valutazione di
Ateneo;
      n) stabilire  l'ammontare  del  fondo  a  carico  del  bilancio
dell'Universita'  per  le  indennita' di funzione dei dirigenti e del
personale preposto agli uffici e alle funzioni di coordinamento;
      o) autorizzare  in  via  temporanea e con modalita' da definire
nel  regolamento  per  l'amministrazione la contabilita' e la finanza
l'utilizzazione  di  personale  esterno  per  rispondere  ad esigenze
specifiche che non possano essere soddisfatte con risorse interne;
      p) esercitare  tutte  le  altre  attribuzioni ad esso conferite
dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
    3.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  convocato dal rettore
almeno  una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta motivata
almeno un terzo dei suoi membri.
    4. Compongono il consiglio di amministrazione:
      a) il rettore che lo presiede;
      b) il prorettore vicario;
      c) un  rappresentante  per  ciascuna facolta' dei professori di
prima  fascia,  dei  professori  di seconda fascia e dei ricercatori,
eletti,   all'interno   delle   singole  facolta',  dalle  rispettive
categorie;
      d) una  rappresentanza  degli studenti, con elettorato attivo e
passivo  esteso anche agli iscritti ai corsi di cui all'art. 8, comma
1,  lettere  c)  e  d) del presente statuto, in misura pari al 20 per
cento   dei  componenti  del  consiglio,  arrotondato  se  necessario
all'unita'  superiore,  eletti  con  modalita'  che  garantiscano  la
rappresentanza di tutte le facolta';
      e) due  rappresentanti  del personale tecnico, amministrativo e
ausiliario;
      f) un  rappresentante  designato dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
      g) il presidente della regione Lombardia o suo delegato;
      h) il presidente della provincia di Brescia o suo delegato;
      i) il sindaco di Brescia o suo delegato;
      l) il   presidente   della   Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura di Brescia o suo delegato;
      m) il vice presidente del comitato dei sostenitori;
      n) fino   ad   un   massimo   di  tre  rappresentanti  indicati
rispettivamente   uno   da   ciascun  ente  finanziatore  che  eroghi
contributi   attraverso   una   convenzione  con  l'Universita',  con
contributo  minimo  annuo  della  misura  indicata  dal  consiglio di
amministrazione   e   comunque   non   inferiore   a  Euro 500.000,00
(cinquecentomila/00);  nel caso in cui gli enti finanziatori siano in
numero  superiore  a  tre,  i  rappresentanti sono indicati di comune
accordo  fra  gli  enti  stessi  o,  in caso di mancato accordo, sono
indicati  con  decreto  del  rettore  sulla  base  dell'ammontare del
contributo.
    Il  direttore  amministrativo partecipa alle sedute del consiglio
di amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.
    5.  I  membri  di  cui  alle  lettere  g),  h), i) ed l), qualora
delegati,  nonche'  i  membri  di  cui  alle lettere f), m) ed n) del
precedente   comma 4,  non  possono  essere  docenti  universitari  o
dipendenti delle Universita'.
    6.  La  mancata  designazione dei membri non elettivi non inficia
l'insediamento del consiglio.
    7.  Il  consiglio  di amministrazione dura in carica tre anni, ad
eccezione  dei  rappresentanti degli studenti che durano in carica un
biennio.   I   membri  elettivi  del  consiglio  di  amministrazione,
eccettuati  i  rappresentanti  degli  studenti,  non  possono  essere
rieletti  per  piu'  di  due  volte consecutivamente. I requisiti e i
limiti  di  eleggibilita'  dei  rappresentanti  degli  studenti  sono
previsti dal regolamento generale di Ateneo.

                              Art. 18.


                            Altri organi

    Sono  organi  dell'Universita':  il  consiglio  della ricerca, il
consiglio    rappresentativo    degli    studenti,    il    consiglio
rappresentativo  del  personale tecnico, amministrativo e ausiliario,
il comitato per le pari opportunita', il comitato dei sostenitori, il
comitato  per  lo  sport  universitario, il collegio dei revisori dei
conti, il garante e il nucleo di valutazione di Ateneo.

                              Art. 19.


                       Consiglio della ricerca

    1. Il consiglio della ricerca promuove ogni iniziativa utile allo
sviluppo  della ricerca, anche favorendo rapporti con enti pubblici e
privati  italiani  e  stranieri,  la  partecipazione  a consorzi e la
costituzione  di centri interuniversitari anche in collaborazione con
universita'   straniere,  nonche'  rapporti  con  soggetti  fisici  e
giuridici  che  esercitano  attivita'  di  impresa  o  professionale,
purche' utili per la finalita' istituzionale della ricerca.
    2.  Il consiglio della ricerca svolge attivita' di proposta sulle
questioni  attinenti  la  ricerca  e  esprime  parere  sui criteri di
ripartizione  delle  risorse per la ricerca entro i termini stabiliti
dal   senato   accademico.  Il  consiglio  svolge  inoltre  attivita'
istruttoria  per l'assegnazione degli assegni di ricerca, delle borse
di  dottorato,  post-dottorato,  specializzazione all'estero, nonche'
piu'  in  generale  delle risorse destinate alle attivita' di ricerca
sulla  base  dei  criteri  e  delle  indicazioni  espresse dal senato
accademico.
    3.  Il  consiglio della ricerca e' composto da un ugual numero di
professori  di  prima  fascia,  di  professori di seconda fascia e di
ricercatori. Nell'ambito di ciascuna fascia, il numero dei componenti
e'   attribuito   con   decreto  del  rettore,  preventivamente  alla
costituzione  dell'organo  e ad ogni successivo rinnovo, alle singole
macroare  indicate  nell'allegato  A  in  proporzione  al  numero dei
professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo  ad esse afferenti, con un
minimo  di  uno  ed  un  massimo  di  tre membri in rappresentanza di
ciascuna macroarea in ciascuna fascia. Essi sono eletti, per ciascuna
fascia,  rispettivamente  dai  professori  e  dai ricercatori facenti
parte  delle  stesse  macroaree, durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili una sola volta consecutivamente.
    4.  Il  consiglio  della  ricerca  elegge  nel  proprio  seno  un
presidente.  Il  presidente  convoca  il  consiglio  almeno due volte
all'anno  e comunque ogni qualvolta sia necessario. Il consiglio deve
essere  convocato  quando  almeno  un terzo dei suoi membri ne faccia
richiesta motivata.

                              Art. 20.


             Il Consiglio rappresentativo degli studenti

    1.  Il  consiglio  rappresentativo  degli  studenti  e' organo di
rappresentanza del corpo studentesco ed e' composto:
      a) dai  rappresentanti  degli studenti in senato accademico, in
consiglio   di   amministrazione,   nel   comitato   per   lo   sport
universitario;
      b) dalla  componente studentesca, fino ad un massimo di quattro
studenti,  del  consiglio  dell'Istituto  per  il diritto allo studio
universitario;
      c) da due studenti per ogni facolta' eletti, ogni due anni, con
le modalita' di cui al regolamento generale di Ateneo.
    2. Il consiglio rappresentativo degli studenti elegge nel proprio
seno  un  presidente  che  dura  in  carica  due  anni  e puo' essere
riconfermato per non piu' di un mandato consecutivamente.
    3.  Il  consiglio  e' convocato dal presidente ogni qualvolta sia
necessario  e comunque almeno ogni tre mesi; il consiglio deve essere
convocato  quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta
motivata.
    4.  Il  consiglio  rappresentativo  degli studenti esprime pareri
obbligatori sulle proposte concernenti:
      a) i programmi di sviluppo dell'Universita';
      b) il regolamento didattico;
      c) i contributi e tasse a carico degli studenti;
      d) gli interventi di attuazione del diritto allo studio;
      e) i criteri di ammissione ai corsi di studio.
    5.  Qualora  i  pareri  di  cui  al  comma  precedente  non siano
pervenuti  entro trenta giorni dal ricevimento da parte del consiglio
rappresentativo  degli  studenti del testo della proposta, gli organi
competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.
    6.  Nelle  materie  di cui al precedente comma 4, nonche' su ogni
altra  materia, il consiglio rappresentativo degli studenti ha potere
di  proposta  nei confronti degli organi di governo dell'Universita',
qualora  reputi  tali materie di interesse esclusivo o prevalente per
gli studenti.
    7.  Il  consiglio rappresentativo degli studenti ha il compito di
promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le
rappresentanze  studentesche  di  altri  atenei, anche in accordo con
associazioni studentesche aventi analoghi fini.
    8.  I criteri e le modalita' di elezione, nonche' le modalita' di
funzionamento  sono  previsti  dal regolamento generale di Ateneo. Il
consiglio  di  amministrazione  mette  a  disposizione  del consiglio
rappresentativo  degli  studenti idonei spazi per la sua attivita' e,
compatibilmente  con le esigenze di bilancio, un contributo annuo per
le spese di gestione, ai sensi del successivo art. 50 dello statuto.

                              Art. 21.


Il  Consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e
                             ausiliario

    1.   Il   consiglio   rappresentativo   del   personale  tecnico,
amministrativo  e  ausiliario  e' l'organo di rappresentanza di detto
personale a livello di Universita'.
    2.   Il  consiglio  esprime  pareri  obbligatori  nelle  seguenti
materie:
      a) programmi di sviluppo dell'Universita';
      b) regolamento  per  l'amministrazione,  la  contabilita'  e la
finanza;
      c) criteri   per   la   distribuzione  del  personale  tecnico,
amministrativo e ausiliario;
      d) regolamenti  concernenti il personale tecnico amministrativo
e  ausiliario  e  relative  modifiche,  individuati  dal  regolamento
generale di Ateneo.
    3.  Qualora  i  pareri  di  cui  al  comma  precedente  non siano
pervenuti  entro trenta giorni dal ricevimento da parte del consiglio
rappresentativo  del  personale, tecnico, amministrativo e ausiliario
del  testo  della  proposta,  gli organi competenti potranno comunque
procedere alla relativa deliberazione.
    4.  Nelle  materie  di cui al precedente comma 2, il consiglio ha
altresi'  poteri  di  proposta  nei confronti degli organi di governo
dell'Universita'.  Il  consiglio  puo'  inoltre formulare proposte in
merito    all'ottimizzazione    delle    procedure    amministrative,
all'innovazione   organizzativa   degli  uffici,  alla  formazione  e
all'aggiornamento del personale tecnico, amministrativo e ausiliario.
    5.   Il   consiglio   rappresentativo   del   personale  tecnico,
amministrativo  e  ausiliario  e' composto da dodici membri e dura in
carica quattro anni. Esso nomina nel proprio seno un presidente.
    6.  Le  modalita'  di  elezione del consiglio rappresentativo del
personale  tecnico,  amministrativo  e  ausiliario  e le modalita' di
nomina  del  presidente  sono determinate nel regolamento generale di
Ateneo.  Il  consiglio  di  amministrazione  mette a disposizione del
consiglio  rappresentativo  del  personale  tecnico, amministrativo e
ausiliario  idonei  spazi per la sua attivita' e, compatibilmente con
le  esigenze  di  bilancio,  un  contributo  annuo  per  le  spese di
gestione, ai sensi del successivo art. 50 dello statuto.
    7.   Il   consiglio   rappresentativo   del   personale  tecnico,
amministrativo  e  ausiliario  e' convocato dal presidente quando sia
necessario  ed in ogni caso una volta ogni tre mesi. Esso deve essere
convocato  quando  ne  faccia  richiesta motivata almeno un terzo dei
suoi membri.

                              Art. 22.


                          Pari opportunita'

    1.  L'Universita'  promuove  pari opportunita' tra donne e uomini
nella ricerca, nello studio e nel lavoro.
    2.  E'  istituito  un  comitato  per le pari opportunita', le cui
modalita'  di  costituzione  e  funzionamento  sono  disciplinate dal
regolamento generale di Ateneo.

                              Art. 23.


                 Comitato per lo sport universitario

    1.  Il  comitato per lo sport universitario coordina le attivita'
sportive  a  vantaggio  dei  componenti  la comunita' universitaria e
sovraintende  agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai
programmi  di  sviluppo  e  promozione  delle  attivita'  sportive  a
carattere ricreativo e agonistico.
    2.  Il  comitato  per  lo  sport  universitario  ha le competenze
previste   dalle   legge   28 giugno   1977,   n.  394  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
    3.  Il comitato per lo sport dura in carica 4 anni ed e' composto
da:
      a) il rettore o suo delegato;
      b) il direttore amministrativo o suo delegato;
      c) due   membri  designati  dagli  enti  sportivi  universitari
legalmente  riconosciuti,  che organizzano l'attivita' sportiva degli
studenti su base nazionale;
      d) due studenti eletti con cadenza biennale.
    4.  In  caso  di cessazione dalla carica di componenti designati,
gli enti designanti dovranno provvedere a nuova designazione entro il
termine  massimo di trenta giorni. I sostituti restano in carica fino
alla regolare scadenza del mandato.
    5.  Le  modalita' di funzionamento del comitato sono definite dal
regolamento generale di Ateneo.
    6.  La  gestione  degli  impianti sportivi e lo svolgimento delle
altre attivita' possono venire affidati in tutto o in parte ad enti e
centri  pubblici  e  privati mediante convenzioni, nel rispetto degli
indirizzi  predisposti  dal  comitato  per  lo  sport universitario e
tenendo   conto  dei  soggetti  che  storicamente  hanno  contribuito
all'attivita' sportiva universitaria.
    7.  Alla  copertura  delle  spese per l'attivita' sportiva e alla
manutenzione  degli  impianti  sportivi  si provvede mediante i fondi
stanziati  dalle  legge di cui al comma 2 e mediante altre specifiche
entrate del bilancio.

                              Art. 24.


                      Comitato dei sostenitori

    1.  Il  comitato  dei sostenitori dell'Universita' ha lo scopo di
promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali
e produttive, anche mediante proposte di obiettivi e manifestazioni.
    2.   Il   comitato   e'   costituito  da  persone  fisiche  e  da
rappresentanti  di  persone  giuridiche  pubbliche  e  private che si
impegnano  a  favorire  l'attivita'  dell'Universita',  anche tramite
l'erogazione di contributi finanziari.
    3. Le modalita' di partecipazione e di funzionamento del comitato
sono previste nel regolamento generale di Ateneo.
    4. Il comitato e' presieduto dal rettore ed al suo interno elegge
un vice presidente.
    5.  Il  rettore  espone  annualmente  al  comitato  una relazione
sull'attivita' dell'Universita' e sulla utilizzazione delle risorse.
    6.   Il  comitato  si  riunisce  almeno  una  volta  all'anno  su
convocazione del presidente.
    7.  La  partecipazione all'organo di cui al presente articolo non
comporta compensi che rechino aggravio al bilancio dell'Universita'.

                              Art. 25.


                   Collegio dei revisori dei conti

    1.  Il collegio dei revisori dei conti e' un organo cui spetta il
controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile
della Universita'.
    2.  E'  composto  da membri esterni all'Universita' in numero non
superiore  a  sei,  di  cui due supplenti, designati dal consiglio di
amministrazione  su  proposta  del rettore, fra esperti di comprovata
qualificazione  in  grado  di  garantire  complessivamente  anche  la
necessaria  competenza  in  materia di contabilita' pubblica. Dura in
carica  tre  anni  finanziari  e  i  componenti  possono essere anche
singolarmente riconfermati per non piu' di due mandati.
    3. I criteri per la designazione dei componenti e le modalita' di
funzionamento   del  collegio  sono  stabilite  dal  regolamento  per
l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.

                              Art. 26.


                             Il Garante

    1.   Per   fornire   consulenza   e   assistenza   agli  studenti
nell'esercizio  dei  loro  diritti  e  per  meglio  garantire loro la
imparzialita',   la   correttezza   e  la  tempestivita'  dell'azione
amministrativa e' istituita la figura del garante.
    2.  Il  garante  viene  proposto  dal  rettore  che ne informa il
consiglio  rappresentativo  degli  studenti ed e' nominato dal senato
accademico  a  scrutinio  segreto e a maggioranza dei due terzi degli
aventi  diritto  tra persone esterne all'Universita' che garantiscano
ampie    competenze    giuridico-amministrative,   imparzialita'   ed
indipendenza   di   giudizio.   Dura   in  carica  quattro  anni,  e'
rieleggibile  consecutivamente  per  un  solo  mandato  e puo' essere
revocato dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi degli
aventi diritto solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue
funzioni.
    3.  Il  garante  esercita  le  proprie  funzioni  su  istanza dei
soggetti singoli e deve sempre fornire una motivata risposta a coloro
che   gli   si   rivolgono.  Gli  organi  dell'Ateneo  e  gli  uffici
dell'amministrazione  universitaria  collaborano  con  il garante nel
rispetto della normativa sull'accesso ai documenti amministrativi.
    4.  In  caso  accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi
dell'azione   amministrativa,  per  i  quali  sia  configurabile  una
responsabilita'  da parte di organi o dipendenti dell'Universita', il
garante  e'  tenuto  ad  investire  della  questione  il rettore e il
direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza.
    Il  garante  presenta  annualmente  una  relazione sull'attivita'
svolta  al  senato  accademico,  al consiglio di amministrazione e al
consiglio rappresentativo degli studenti.
    5.  Il  regolamento generale di Ateneo disciplina le funzioni del
garante  al  quale  il  consiglio  di amministrazione assegna mezzi e
personale necessari oltre alla eventuale indennita' di carica.

                              Art. 27.


                   Nucleo di valutazione di Ateneo

    1.   Le   funzioni   di   valutazione   interna   della  gestione
amministrativa,  delle  attivita'  didattiche  e  di  ricerca e degli
interventi di sostegno di diritto allo studio, con la verifica, anche
mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, della produttivita' della ricerca e
della  didattica,  nonche'  dell'imparzialita'  e  il  buon andamento
dell'azione  amministrativa, sono svolte dal nucleo di valutazione di
Ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri,
di  cui  almeno  due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della
valutazione anche in ambito non accademico.
    2.  Il  Nucleo  di  valutazione  e'  nominato  dal  consiglio  di
amministrazione,  su  proposta  del  senato  accademico,  sentito  il
consiglio della ricerca.

                              Art. 28.


Cause   di  incompatibilita'  ed  effetti  della  decadenza  e  delle
                 dimissioni dagli organi collegiali

    1.  Le  funzioni di rettore, di prorettore vicario, di presidente
del  consiglio della ricerca, di preside di facolta', di direttore di
dipartimento e di direttore di centro dotato di autonomia di bilancio
non sono cumulabili.
    2.  Le  funzioni  di cui al comma precedente non sono compatibili
con  l'opzione con il tempo definito. Qualora il chiamato a ricoprire
la  funzione  sia  professore  a tempo definito, l'accettazione della
carica comporta, per tutta la durata di essa, l'automatica assunzione
dello stato di professore a tempo pieno.
    3. Con le sole eccezioni del rettore e del prorettore vicario, la
carica  di  componente  del  senato  accademico  e  del  consiglio di
amministrazione non e' cumulabile.
    4.  Il  venir  meno  nel  corso  del  mandato  dei  requisiti  di
eleggibilita'  alle  cariche  di  cui al comma 1 costituisce causa di
decadenza  dalle  cariche  stesse, verificatasi la quale si procede a
nuove  elezioni  e,  nel  caso  del  prorettore vicario, ad una nuova
nomina.  Il nuovo eletto permane nella carica per la durata ordinaria
prevista  dal presente statuto, salvo il prorettore vicario che scade
insieme  al  rettore  che  lo ha nominato. Le medesime procedure sono
adottate  in  ogni  altro  caso  di  cessazione  della carica. Per il
computo  della  durata  della  carica,  le frazioni d'anno valgono un
anno.
    Il   venir   meno   nel   corso  del  mandato  dei  requisiti  di
eleggibilita'  negli organismi collegiali costituisce parimenti causa
di  decadenza dalla carica, nella quale succede per la restante parte
del  mandato colui il quale segue nella graduatoria dei voti ottenuti
ovvero,  in  occasione  di  elezioni  tramite liste, il primo dei non
eletti  nell'ambito  della  stessa  lista,  sempre  che  ne abbiano i
requisiti.   In   mancanza   di  candidati  in  grado  di  subentrare
automaticamente  nella  carica  si  procede  a  nuove elezioni con le
modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
    Si  consente,  tuttavia,  di  differire  il momento di cessazione
dalla  carica  sino  alla  individuazione  dei nuovi eletti e per non
oltre   tre   mesi   dal   verificarsi   della  causa  di  decadenza,
esclusivamente  per  i  docenti  ed  i  ricercatori,  che abbiano nel
frattempo  assunto un diverso ruolo accademico nell'Universita' degli
studi  di Brescia e, nei casi di carica collegata alla rappresentanza
di facolta', nella medesima facolta'.
    5.  Le  dimissioni dagli organi collegiali sono irrevocabili, non
necessitano  di  presa  d'atto e diventano esecutive al momento della
surrogazione   che   deve   avvenire  entro  i  termini  fissati  nel
regolamento generale di Ateneo.
    6.  Il collocamento a riposo costituisce causa di decadenza dalle
cariche accademiche.

                             Titolo III

ORGANIZZAZIONE   DELLA   DIDATTICA   DELLA   RICERCA  E  DEI  SERVIZI
                          DELL'UNIVERSITA'


                              Art. 29.


           Strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

    1. Sono strutture didattiche:
      a) le facolta', che possono articolarsi in corsi di studio;
      b) le scuole o corsi di specializzazione e i corsi di dottorato
di ricerca.
    2.  Ove  la  normativa lo preveda, le limitazioni ed i criteri di
selezione per l'ammissione alle strutture didattiche sono determinate
con  motivata  deliberazione dal senato accademico, su proposta della
facolta'  o  della  scuola  o  corso di specializzazione interessata,
sentito    il   consiglio   di   amministrazione   e   il   consiglio
rappresentativo degli studenti.
    3.  Sono  strutture  di  ricerca  i  dipartimenti  e  i centri di
ricerca.  Sono  strutture  di  servizio  i  centri  di  servizio,  le
biblioteche   di   facolta'   e   interfacolta'.   Le   modalita'  di
funzionamento  delle  biblioteche di facolta' e interfacolta' saranno
fissate con apposito regolamento.

                              Art. 30.


                              Facolta'

    1.   Le  facolta'  hanno  il  compito  primario  di  programmare,
organizzare e coordinare l'attivita' didattica.
    2. Sono compiti della facolta':
      a) procedere  alla chiamata ed alla destinazione dei professori
di  ruolo  e  dei ricercatori, sentiti i dipartimenti e i consigli di
corso di studio interessati;
      b) programmare  e  coordinare,  sentiti  i  dipartimenti  e gli
eventuali  consigli  di  corso  di  studio  interessati,  le  risorse
didattiche,   nell'ambito  delle  deliberazioni  assunte  dal  senato
accademico;
      c) indirizzare e coordinare le attivita' didattiche;
      d) determinare  la  distribuzione  dei  compiti  e  del  carico
didattico  dei  professori  di  ruolo e dei ricercatori, nel rispetto
della  liberta'  di insegnamento dei singoli, nonche' autorizzare gli
stessi  alla  fruizione  di periodi di esclusiva attivita' di ricerca
presso organismi scientifici in Italia o all'estero;
      e) formulare  proposte  per  i  piani di sviluppo e proporre al
senato  accademico i criteri per la ripartizione delle risorse tra le
strutture didattiche e di ricerca;
      f) esprimere  parere  obbligatorio  ed  avanzare  proposte  sul
regolamento  generale  di Ateneo e sul regolamento didattico, nonche'
nelle  materie  di  cui  all'art. 16, comma 2, lettere b), g), ed i).
Qualora  tali pareri non siano pervenuti agli organi competenti entro
trenta giorni dal ricevimento da parte della facolta' del testo della
proposta,  detti  organi  potranno  comunque  procedere alla relativa
deliberazione;
      g) predisporre   e   deliberare   il   proprio  regolamento  da
sottoporre  al  senato  accademico  per  il  parere di conformita' ai
principi del regolamento generale di Ateneo;
      h) esercitare ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti.
    3.  Sono  organi  della  facolta':  il  preside e il consiglio di
facolta'.
    4.  Il  preside rappresenta la facolta', ne convoca e presiede il
consiglio,   vigila   sull'organizzazione   e  sulla  gestione  delle
attivita' didattiche che fanno capo ad essa.
    5.  Il  preside  viene  eletto  dai  componenti  del consiglio di
facolta',  fra  i  professori di ruolo di prima fascia. Qualora nelle
prime  tre  votazioni non sia raggiunta la maggioranza assoluta degli
aventi  diritto,  si  procede  col sistema del ballottaggio tra i due
candidati  che  abbiano riportato il maggior numero dei voti. Risulta
eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
    Il  preside  e'  nominato con decreto del rettore, dura in carica
tre  anni  ed  e'  rieleggibile  per  non  piu'  di altri due mandati
consecutivi.
    6.  Il  preside  designa fra i professori di prima fascia un vice
preside, il quale lo supplisce in caso di impedimento temporaneo o di
assenza  e al quale egli puo' affidare specifiche deleghe nell'ambito
delle proprie competenze.
    7.  Nell'ipotesi  in  cui  il preside rassegni volontariamente le
dimissioni  dalla  carica,  egli  e' tenuto a presentarle al rettore,
rimanendo  in  carica  per  l'ordinaria  amministrazione,  fino  alla
elezione del suo successore.
    In  tal  caso il rettore invita il decano della facolta' a indire
nuove   elezioni,   da   svolgersi  entro  due  mesi  dalla  data  di
presentazione delle dimissioni.
    Ove  risulti  impossibile  assicurare l'ordinaria amministrazione
della  facolta'  da  parte  del  preside  dimissionario,  o  comunque
impedito  per  causa  di  forza maggiore,  tale responsabilita' viene
assunta  sino alla elezione del nuovo preside, dal vice preside o, in
mancanza, dal decano della facolta'.
    8. Il consiglio di facolta' e' composto da:
      a) i  professori  di  ruolo  e  fuori  ruolo di prima e seconda
fascia;
      b) i  rappresentanti  dei  ricercatori in numero pari al 20 per
cento  dei  componenti  del  consiglio,  arrotondato,  se necessario,
all'unita' superiore; essi sono eletti ogni tre anni;
      c) un  numero di rappresentanti degli studenti, eletti ogni due
anni, pari al 15 per cento dei componenti del consiglio, arrotondato,
se necessario, all'unita' superiore;
      d) qualora la facolta' non si articoli in piu' corsi di studio,
deve  essere  garantita  nel consiglio di facolta' una rappresentanza
del  personale  tecnico,  amministrativo  e ausiliario secondo quanto
previsto  dal  regolamento di facolta' e, quando siano all'ordine del
giorno    materie    attinenti    l'organizzazione    didattica,   la
partecipazione  di  tutti  i  professori  ufficiali, ivi compresi gli
affidatari  e  i  supplenti  di  corsi  ufficiali  ed  i professori a
contratto.
    9.  Il consiglio di facolta' esercita le proprie attribuzioni con
la  composizione  prescritta dalla normativa vigente in rapporto agli
argomenti  posti all'ordine del giorno. Il consiglio di facolta' puo'
avvalersi  di  una  giunta e di commissioni istruttorie per specifici
argomenti  con  modalita'  e  finalita'  definite  dal regolamento di
facolta'.
    10.  Il consiglio di facolta' e' convocato dal preside quando sia
necessario  e  comunque  almeno  ogni due mesi. Deve essere convocato
quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
    11.  Il  consiglio  di  facolta',  con  proprio regolamento, puo'
delegare  alcune  sue  funzioni  ai  consigli di corso di studio, ove
costituiti.

                              Art. 31.


      Attivita' proprie della facolta' di medicina e chirurgia

    1.  La  facolta'  di  medicina e chirurgia e' tenuta ad assolvere
compiti  assistenziali  come  indispensabile  supporto alle attivita'
istituzionali di didattica e ricerca.
    2. Al fine di garantire le piu' opportune connessioni dei compiti
didattici,   di   ricerca   e  di  assistenza  e  per  assicurare  la
preparazione,  la  specializzazione  e l'aggiornamento permanente dei
laureati e diplomati della facolta', l'Universita' puo' costituire un
apposito  policlinico.  In difetto del quale, la disponibilita' delle
strutture  assistenziali  e' realizzata dall'Universita' con appositi
accordi  con  le  amministrazioni  nazionali,  regionali e locali, in
particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale.
    3. Con specifico regolamento, proposto dalla facolta' e approvato
dal  consiglio  di  amministrazione  sentito  il  senato  accademico,
vengono  determinate  le  modalita' con cui si realizzano le forme di
autonomia  organizzativa  e gestionale delle strutture della facolta'
che  svolgono  compiti  assistenziali,  in  raccordo eventuale con le
strutture del Servizio sanitario nazionale.
    4.  In tale regolamento deve essere previsto uno specifico organo
di consultazione, il consiglio dei clinici, con il compito di fornire
pareri   sulla   gestione   dell'assistenza  sanitaria  svolta  dalla
facolta'.

                              Art. 32.


                           Corsi di studio

    1.  I  corsi  di  studio  istituiti  dalle facolta' organizzano e
gestiscono l'attivita' didattica corrispondente all'offerta formativa
che  e'  stata  ad  essi demandata. All'attivita' dei corsi di studio
sovrintende il consiglio la cui composizione e le cui competenze sono
definite  dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e,
per  quanto  residua,  dai  regolamenti di facolta'. I regolamenti di
ciascun  corso  di  studio consentono l'attuazione e l'esecuzione dei
principi  statutari  e di quelli espressi dal regolamento generale di
Ateneo,  dal  regolamento  didattico  di  Ateneo e dai regolamenti di
facolta'.
    2.  I  consigli  dei  corsi  di  studio  sono composti da tutti i
professori   ufficiali   degli   insegnamenti   afferenti   ai  corsi
interessati  ivi  compresi i ricercatori titolari di insegnamento per
affidamento  o  supplenza  e  i professori a contratto nonche' da una
rappresentanza  dei  ricercatori,  degli  studenti  e  del  personale
tecnico, amministrativo e ausiliario.
    3.  I  presidenti  dei consigli di cui ai commi 1 e 2 sono eletti
dai  rispettivi consigli di corso di studio fra i professori di ruolo
di  prima  fascia  della  facolta'  che  tengano, a qualsiasi titolo,
insegnamenti ufficiali nei corsi di studio.
    4.  Il  regolamento  generale  di  Ateneo definisce i criteri e i
principi  in  base ai quali le facolta' consentono ai singoli docenti
di appartenenza di dichiarare l'afferenza ai corsi di studio attivati
stabilendo  gli  effetti  di  tale afferenza sulla composizione e sul
funzionamento  dei  consigli  di  cui  al  comma 2; il regolamento di
facolta'  definisce le modalita' di elezione delle rappresentanze dei
ricercatori,  degli  studenti e del personale tecnico, amministrativo
ed  ausiliario, il loro numero nonche' le modalita' di partecipazione
ai consigli stessi.
    5. I consigli dei corsi di studio hanno in particolare il compito
di  provvedere  all'organizzazione  della didattica, all'approvazione
dei  curricula  individuali ed alla determinazione delle modalita' di
verifica  del  profitto  degli  studenti  e  della prova finale, come
stabilito dal regolamento del corso di studio sulla base dei principi
fissati  dal  regolamento  didattico  di  Ateneo e dal regolamento di
facolta'.  Essi  inoltre  formulano  proposte  per la copertura degli
insegnamenti  vacanti  e  per  l'espletamento  delle  altre attivita'
didattiche.  Svolgono  altresi'  tutti gli altri compiti previsti dal
regolamento di facolta'.
    6.   Il   consiglio  di  corso  di  studio  esercita  le  proprie
attribuzioni  con  la composizione prescritta dalla normativa vigente
in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
    7.  Il  senato accademico puo' disporre, a seguito della proposta
della  facolta'  interessata  ed  in  base a valutazioni di carattere
organizzativo,  che  piu'  corsi di studio appartenenti ad una comune
area  scientifico-culturale  siano retti da un unico consiglio. Nelle
facolta' nelle quali sia attivato un unico corso di studio o comunque
un  unico  consiglio,  il  medesimo  coincide  con  il  consiglio  di
facolta'.

                              Art. 33.


                            Prove d'esame

    1.   Le   prove  d'esame  sono  parte  integrante  dell'attivita'
didattica.  Ciascun docente puo' definire le modalita' di svolgimento
delle  prove nel rispetto dei criteri posti dal regolamento didattico
e dai regolamenti dei corsi di studio per quanto di competenza.
    2.  Il regolamento didattico disciplinera' altresi', nel rispetto
dei  principi  di  imparzialita'  e trasparenza posti dalla normativa
vigente,   la   composizione  e  i  criteri  di  funzionamento  delle
commissioni  d'esame,  in  ogni  caso garantendo la pubblicita' delle
prove orali e la verificabilita' delle prove scritte.

                              Art. 34.


                        Dottorati di ricerca

    L'Universita'  istituisce  ed  organizza  i corsi di dottorato di
ricerca  e  provvede  a  disciplinarne  il  funzionamento mediante il
regolamento  didattico  di  Ateneo  che  prevede,  in  ogni  caso, un
organismo  di  coordinamento  dei responsabili dei dottorati con sede
amministrativa presso l'Universita'.

                              Art. 35.


                 Scuole o corsi di specializzazione

    1.   L'attivita'   di   specializzazione   rientra   tra  i  fini
istituzionali  dell'Universita'.  Per  l'attuazione  di  questo  fine
l'Universita' puo' istituire scuole o corsi di specializzazione.
    2.  Le  modalita'  di  istituzione e funzionamento delle scuole o
corsi   di  specializzazione  sono  disciplinate  dalla  legislazione
nazionale  e comunitaria vigente e, per quanto non stabilito da dette
norme,   dal   regolamento   didattico   dell'Ateneo  e  da  apposito
regolamento della singola scuola.
    3.  Sono  organi  di  governo  e gestione delle scuole o corsi di
specializzazione  il  direttore  e  il  consiglio.  Le  modalita'  di
costituzione  degli  organi  e  le loro funzioni sono determinate dai
regolamenti di cui al precedente comma 2.

                              Art. 36.


                            Dipartimenti

    1. Il dipartimento e' la struttura organizzativa della ricerca in
settori disciplinari omogenei.
    2.  La  richiesta  di  costituzione  del dipartimento deve essere
avanzata,  di  norma,  almeno  da  dodici  tra  professori di ruolo e
ricercatori,  dei  quali tre professori di prima fascia. La richiesta
deve  essere  approvata  dal  senato  accademico  e  dal consiglio di
amministrazione.
    3.  Il  senato  accademico in via eccezionale puo' autorizzare la
costituzione  transitoria  di  dipartimenti  atipici  con  un  numero
inferiore  di  professori  di  ruolo  e ricercatori rispetto a quanto
previsto   al   comma  precedente,  dei  quali  comunque  almeno  due
professori   di   prima   fascia,  quando  le  particolari  finalita'
perseguite   e   le   modalita'  per  il  loro  raggiungimento  siano
incompatibili  con  la  costituzione  del  dipartimento  tipico. Tale
autorizzazione e' soggetta a verifica periodica, almeno triennale.
    La   costituzione  di  dipartimenti  atipici  e'  deliberata  dal
consiglio di amministrazione.
    4. I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca
di   uno   o   piu'  settori  scientifico-disciplinari  e  concorrono
all'espletamento dell'attivita' didattica promossa e coordinata dalle
facolta' e dai corsi di studio. Presso di essi, anche consorziati con
altri  di diversa universita', si svolge l'attivita' dei dottorati di
ricerca.
    5.  I  dipartimenti,  per  il settore di competenza, hanno potere
propositivo  in ordine alla richiesta di posti di ruolo di professore
o  di  ricercatore,  nonche' in ordine alla destinazione dei posti di
ruolo a specifici settori disciplinari. Essi esprimono parere, per il
settore  di  competenza,  sui  candidati  alla copertura dei posti di
ruolo.
    6.   I   dipartimenti  svolgono  tutte  le  altre  funzioni  loro
attribuite  dalla  legge  e  dai  regolamenti,  secondo  le norme del
proprio  regolamento interno. Tale regolamento e' approvato, all'atto
della  costituzione,  dal  consiglio  di  cui  al successivo comma 9,
previo  parere di conformita' ai principi del regolamento generale di
Ateneo  e del regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la
finanza   rispettivamente  da  parte  del  senato  accademico  e  del
consiglio  di  amministrazione,  secondo quanto previsto dall'art. 3,
comma  4  dello  statuto.  Puo'  essere istituita anche una giunta di
dipartimento,  con  la  funzione di coadiuvare il direttore e con gli
ulteriori  compiti  ad  essa  delegati dal consiglio. Sono organi del
dipartimento il direttore, il consiglio e la giunta, ove costituita.
    7. Il direttore e' un professore di ruolo di prima fascia, eletto
dai  componenti  il  consiglio  del  dipartimento  ed e' nominato con
decreto del rettore. Resta in carica quattro anni accademici e non e'
rieleggibile  per  piu' di una volta consecutivamente. In caso di non
disponibilita'  di  professori  di  prima  fascia  per  il  ruolo  di
direttore,  quest'ultimo  puo'  essere anche un professore di seconda
fascia a tempo pieno che viene eletto per un anno ed e' eventualmente
rieleggibile per non piu' di tre volte consecutivamente. Il direttore
designa  tra  i  professori di prima fascia afferenti al consiglio un
vice direttore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento
temporaneo.  In  caso  di  non  disponibilita' di professori di prima
fascia per il ruolo di vice direttore, quest'ultimo puo' essere anche
un professore di seconda fascia a tempo pieno.
    8.  Nell'ipotesi  in cui il direttore rassegni volontariamente le
dimissioni  dalla  carica,  egli  e' tenuto a presentarle al rettore,
rimanendo   in   carica   per   l'ordinaria   amministrazione,   fino
all'elezione del suo successore.
    In tal caso il rettore invita il decano del dipartimento a indire
nuove   elezioni   da   svolgersi   entro  due  mesi  dalla  data  di
presentazione delle dimissioni.
    Ove  risulti  impossibile  assicurare l'ordinaria amministrazione
del  dipartimento  da  parte  del direttore, dimissionario o comunque
impedito  per  causa  di  forza maggiore,  tale responsabilita' viene
assunta,  sino alla elezione del nuovo direttore, dal vice direttore;
in  mancanza,  il  rettore  assume  le  iniziative indispensabili per
assicurare l'ordinaria amministrazione del dipartimento.
    9.  Il  consiglio  di  dipartimento e' composto dai professori di
ruolo  e  dai  ricercatori  afferenti  al  dipartimento  nonche'  dai
rappresentanti  del  personale tecnico, amministrativo e ausiliario e
di altre categorie secondo le disposizioni del regolamento interno di
cui al precedente comma 6.
    10. Il segretario amministrativo del dipartimento e' nominato con
decreto   del  rettore,  e'  posto  alle  dipendenze  funzionali  del
direttore  del  dipartimento  ed esercita i compiti attribuitigli dal
regolamento  generale  per  l'amministrazione,  la  contabilita' e la
finanza.  L'esecuzione di atti di sua competenza puo' essere in tutto
o  in  parte avocata, con provvedimento motivato, nei casi e nei modi
previsti da detto regolamento.
    11. La giunta, qualora costituita, e' composta dal direttore, dal
vice  direttore nonche' da un docente di prima fascia, uno di seconda
fascia e un ricercatore eletti dalle rispettive componenti in seno al
consiglio.

                              Art. 37.


                   Centri di ricerca e di servizio

    1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico,
puo' istituire su proposta delle strutture e degli organi interessati
centri  di  ricerca,  centri  di  servizio  biblioteche di facolta' e
interfacolta'   e   centri  di  servizio  e  ricerca  dipartimentali,
interdipartimentali  e  di Ateneo. Ai centri interdipartimentali e di
Ateneo e alle biblioteche di facolta' e interfacolta' il consiglio di
amministrazione  puo'  riconoscere autonomia di bilancio ai sensi del
successivo art. 46 dello statuto.
    2.  I regolamenti di tali centri dovranno conformarsi ai principi
contenuti  nel  regolamento  generale  di  Ateneo e dovranno comunque
prevedere un consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza
di  tutte  le  componenti operanti nel centro, compresi gli eventuali
soggetti  esterni  all'Ateneo,  e un direttore eletto tra i membri di
componente universitaria del consiglio.
    3.  Detti  regolamenti sono approvati dal consiglio direttivo del
centro,  secondo  quanto  previsto all'art. 3, comma 4 dello statuto,
previo  parere di conformita' ai principi del regolamento generale di
Ateneo  e del regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la
finanza   rispettivamente  da  parte  del  senato  accademico  e  del
consiglio di amministrazione.

                              Art. 38.


                    Osservatorio sulla didattica

    1.  Le  facolta'  sono tenute a stabilire nei loro regolamenti le
modalita'   con   cui   assicurare   la   verifica   periodica  della
funzionalita', dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi del
complesso  delle attivita' di insegnamento delle strutture didattiche
che fanno loro capo e dei connessi servizi, reperendo allo scopo ogni
elemento  informativo  e  propositivo  utile, compreso il rilevamento
nelle  forme  e  con  le  garanzie  piu'  opportune delle valutazioni
espresse individualmente dagli studenti.
    2.  Le  facolta'  istituiscono  in  base  ai  propri  regolamenti
apposite  commissioni  costituite  da  docenti  e  studenti  in egual
numero,  con  compiti  di  osservatorio permanente dell'andamento dei
corsi  di  studio  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  5, della legge n.
370/1999,  e  di  valutazione  della didattica, sui quali riferiscono
periodicamente ai relativi consigli e avanzano proposte di interventi
in materia.
    Le  modalita'  di raccordo con il nucleo di valutazione di Ateneo
saranno disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

                              Titolo IV

           GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E FINANZIARIA


                              Art. 39.


                      Amministrazione centrale

    1.  L'Universita' adegua il suo ordinamento al principio generale
volto  a  separare  le  funzioni  di  governo  da  quelle  di  ordine
gestionale tenendo conto delle proprie specificita'.
    Il   rispetto  della  richiamata  distinzione  tra  attivita'  di
indirizzo e controllo ed attivita' attuativa-esecutiva dovra' in ogni
caso  consentire  il  legittimo  raggiungimento  dei  peculiari  fini
istituzionali dell'Universita'.
    2.  L'amministrazione  centrale dell'Universita' e' ordinata alla
realizzazione  dei  compiti  dell'Ateneo nel suo complesso, sul piano
della  gestione  amministrativa,  tecnica  e finanziaria, secondo gli
obiettivi  e  i  programmi  stabiliti  dal  senato  accademico  e dal
consiglio di amministrazione.
    3.    Il    rettore    in   quanto   responsabile   del   governo
dell'Universita',  sovrintende  alle  attivita'  dell'amministrazione
centrale   impartendo  direttive  ed  assumendo  iniziative  ritenute
necessarie agli scopi sopra richiamati.

                              Art. 40.


                     Il direttore amministrativo

    1.   Su  indicazione  del  rettore,  che  ne  informa  il  senato
accademico,  il consiglio di amministrazione conferisce l'incarico di
direttore  amministrativo a persona con caratteristiche professionali
adeguate  alla  funzione  da  svolgere,  in  possesso  dei  requisiti
previsti   dalla   normativa   vigente,   scelta   tra   i  dirigenti
dell'Universita',   di   altra   amministrazione   pubblica   ovvero,
eventualmente,    tra    i    dirigenti    estranei   alla   pubblica
amministrazione.
    A   seguito  della  delibera  di  conferimento  dell'incarico  di
direttore  amministrativo  il  rettore  stipula  con l'interessato un
contratto di lavoro a tempo determinato, per un periodo non superiore
ai  cinque anni, rinnovabile, in conformita' a quanto stabilito dalle
norme legislative vigenti.
    Sempre  su  proposta  del  rettore  il  contratto di incarico del
direttore  amministrativo  potra' essere eventualmente prorogato sino
alla  scadenza  del  mandato  rettorale  cosi'  da  far coincidere il
termine delle due cariche.
    2.  Il  direttore  amministrativo  conforma la sua attivita' agli
indirizzi ed alle direttive espresse dal rettore, assicurando il buon
andamento   dell'organizzazione   amministrativa  dell'Universita'  e
l'efficienza   della   sua   gestione,   anche   attraverso   proprie
disposizioni.  Egli e' pertanto a capo degli uffici e delle strutture
amministrative   centrali   e   svolge   un'attivita'   generale   di
coordinamento  e di controllo del personale tecnico, amministrativo e
ausiliario, incluso quello dirigenziale.
    3. Il direttore amministrativo, inoltre:
      a) dispone,  conformemente  a  quanto  stabilito  al precedente
comma 2, circa l'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico
e del consiglio di amministrazione;
      b) esercita  il  controllo sulla legittimita' dei provvedimenti
amministrativi del personale dell'amministrazione centrale;
      c) accerta    la   legittimita'   degli   altri   provvedimenti
amministrativi che gli vengano sottoposti;
      d) applica    al   personale   tecnico-amministrativo,   previa
istruttoria,  le  sanzioni disciplinari escluse quelle che comportano
la  sospensione  ed  il licenziamento che potranno essere, al termine
della  istruttoria,  solo  proposte  dal  direttore amministrativo al
rettore a cui e' rimessa la decisione in materia;
      e) esercita  tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite
dalle norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti.
    4.    Il   direttore   amministrativo   puo'   essere   sollevato
dall'incarico   prima   della  scadenza  naturale  dal  consiglio  di
amministrazione   su   proposta   del   rettore,  sentito  il  senato
accademico.
    La  proposta  di  revoca  e'  avanzata  dal  rettore,  secondo le
modalita' e nei casi previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001
e  nei casi di reiterata inosservanza delle direttive di cui al comma
2 del presente articolo.

                              Art. 41.


                            La dirigenza

    1.   I   dirigenti,   osservando  le  indicazioni  del  direttore
amministrativo, esercitano le funzioni ad essi attribuite dalle leggi
e dai regolamenti, nonche' quelle conferite dal rettore, nel rispetto
del loro stato giuridico.
    2. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti mediante
la  stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato in
conformita' a quanto stabilito dalle norme legislative vigenti.
    3.  La preposizione agli uffici e alle funzioni di coordinamento,
inclusa  l'eventuale  indennita'  riconosciuta, e' attribuita, per un
periodo  determinato,  dal consiglio di amministrazione, acquisito il
parere   obbligatorio  del  direttore  amministrativo,  al  personale
dell'Universita' in possesso di adeguata qualifica funzionale.
    4.  Il  direttore amministrativo, gli altri dirigenti, nonche' il
personale   preposto   ad   altre  unita'  amministrative,  hanno  la
responsabilita'  di adottare con tempestivita', in collegamento con i
responsabili   degli   altri  uffici  interessati  ove  necessario  o
richiesto,  gli  atti  di  propria competenza e le conseguenti scelte
operative   per   il   perseguimento   degli   obiettivi  prefissati,
assicurandone  la  legalita',  l'economicita'  e  la  rispondenza  al
pubblico interesse. Essi vigilano sull'assolvimento dei compiti delle
unita'   organizzative   cui   sono  preposti,  curando  la  migliore
utilizzazione  del  personale  e  di ogni mezzo dei quali dispongono,
secondo   criteri   di   funzionalita'  e  di  efficacia  dell'azione
amministrativa.
    5.  Gli  atti  di  competenza  del direttore amministrativo e dei
dirigenti  non  sono  avocabili  dal  rettore  il  quale  in  caso di
ingiustificata  inerzia puo' provvedere alla nomina di un commissario
ad   acta   dandone   immediata   comunicazione   al   consiglio   di
amministrazione.

                              Art. 42.


     Gestione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario

    1.  L'Universita'  definisce,  nella  sua  autonomia, le forme di
organizzazione del lavoro piu' consono al perseguimento dei suoi fini
istituzionali  e la pianta organica del personale dirigente, tecnico,
amministrativo e ausiliario conseguente, adattandola alle esigenze di
gestione  e  alla  disponibilita'  di  risorse,  nel  rispetto  della
normativa vigente.
    2.  L'Universita'  riconosce  la  professionalita'  del personale
tecnico  e  amministrativo  e  individua  percorsi  di  carriera  per
tipologie  professionali,  nonche'  figure  professionali  specifiche
connesse  alle  esigenze peculiari delle istituzioni universitarie da
supportare    mediante    apposite   iniziative   di   formazione   e
aggiornamento.
    3.   Le   assunzioni  e  le  promozioni  del  personale  tecnico,
amministrativo   ed   ausiliario   avvengono   per   concorso  o  per
corso-concorso e secondo le altre procedure previste dalla legge.
    4.  La  delegazione  di  parte  pubblica  per  la  contrattazione
decentrata di cui alla normativa vigente, e' costituita dal rettore o
da  un  suo  delegato  e  dal  direttore amministrativo e puo' essere
integrata  da  uno  o  piu'  esperti  in  qualita' di componenti o di
consulenti, nominati dal rettore.

                              Art. 43.


             Coperture assicurative e patrocinio legale

    1.  L'Universita'  puo'  stipulare  polizze  assicurative  per la
copertura   dei  rischi  derivanti  dall'esercizio  delle  competenze
relative  alla  carica  di rettore, preside di facolta', direttore di
dipartimento  e di centro dotato di autonomia di bilancio, nonche' di
direttore  amministrativo  e  di  segretario  di dipartimento, con le
modalita'   ed   entro   i   limiti  stabiliti  nel  regolamento  per
l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.
    2.  Nel  rispetto  della  normativa  vigente,  l'Universita',  su
istanza  dell'interessato,  puo' assumere a proprio carico, anche per
il  tramite  di una copertura assicurativa, le spese di difesa legale
per  l'assistenza  dei  dipendenti  nei confronti dei quali sia stato
aperto un procedimento di responsabilita' penale o civile per fatti o
atti  compiuti  nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso,
nel fissare le condizioni, le modalita' ed i limiti di tale onere, il
regolamento  per  l'amministrazione,  la  contabilita'  e  la finanza
dovra'   altresi'   prevedere   l'obbligo   della  rivalsa  da  parte
dell'amministrazione  nei riguardi del dipendente per tutti gli oneri
sostenuti, nel caso egli sia stato condannato con sentenza passata in
giudicato per fatti commessi per dolo o colpa grave.

                              Art. 44.


               Dotazione finanziaria dell'Universita'

    1.  La dotazione finanziaria dell'Universita' e' costituita dalle
entrate derivanti:
      a) da trasferimenti dello Stato;
      b) dalle tasse universitarie e dai contributi;
      c) da convenzioni per collaborazioni o prestazioni di servizi;
      d) da contratti di ricerca;
      e) da ogni altro rapporto con soggetti pubblici o privati.
    2.  L'Universita'  puo'  ricorrere  a  fonti  finanziarie esterne
attinte a titolo di mutuo.

                              Art. 45.


          Centri di servizio contabile interdipartimentali

    Il   rettore,   secondo   quanto   previsto  dal  regolamento  di
amministrazione,  contabilita'  e finanza, puo' costituire dei centri
di  servizio  contabile  fra  piu'  dipartimenti  o  centri dotati di
autonomia di bilancio, destinandovi il personale necessario.

                              Art. 46.


                 Autonomia amministrativo-contabile

    1. Dal punto di vista dell'autonomia amministrativo-contabile, le
strutture  si  articolano  in  centri di gestione e in centri di sola
spesa,  entrambi  operanti  secondo  le  norme  del  regolamento  per
l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.
    2.  Sono  centri  di  gestione  le  seguenti  strutture dotate di
autonomia di bilancio:
      a) l'amministrazione centrale;
      b) i dipartimenti;
      c) i  centri  e  le biblioteche di cui all'art. 37 del presente
statuto,  ai  quali  sia stata attribuita l'autonomia di bilancio dal
consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
    3. Sono centri di sola spesa:
      a) le articolazioni della amministrazione centrale;
      b) le presidenze delle facolta';
      c) le  altre strutture cui non sia stata attribuita l'autonomia
di bilancio.

                              Art. 47.


              Bilancio di previsione e conto consuntivo

    Il   bilancio   di  previsione  e  il  conto  consuntivo  vengono
predisposti    sulla   base   delle   norme   del   regolamento   per
l'amministrazione,  la contabilita' e la finanza e sono approvati dal
consiglio  di  amministrazione,  acquisito il parere del collegio dei
revisori  dei  conti  e,  per  il  bilancio di previsione, sentito il
parere del senato accademico.

                              Art. 48.


              Criteri per la ripartizione delle risorse

    1.  Le  risorse  del  bilancio vengono ripartite dal consiglio di
amministrazione  fra  i  centri  di gestione e i centri di sola spesa
sulla  base  di  criteri  determinati  dal  senato  accademico e resi
pubblici.
    2.  Le  risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate
anche secondo piani pluriennali di impiego.

                              Art. 49.


      Esenzione dall'attivita' didattica e indennita' di carica

    1.  Il  rettore,  il  prorettore  vicario e i presidi di facolta'
possono,   a  loro  richiesta,  essere  parzialmente  esentati  dalla
facolta'  di  appartenenza  dai compiti didattici per la durata della
carica.
    2.   Il   consiglio   di   amministrazione   determina  l'entita'
dell'indennita'  di  carica  del  rettore,  nonche' gli emolumenti da
corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti e del
nucleo  di  valutazione.  Il  medesimo  consiglio  puo' deliberare la
corresponsione  di  una  indennita' di carica anche per il prorettore
vicario,  i  prorettori delegati, i presidi di facolta' e i direttori
di  dipartimento  secondo  i  criteri  formulati  nel regolamento per
l'amministrazione, la contabilita' e la finanza. Puo' altresi' essere
deliberata  la  corresponsione  di  indennita' di partecipazione, non
cumulabile  con  l'indennita'  di  carica,  ai  componenti del senato
accademico e del consiglio di amministrazione.

                              Art. 50.


  Regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.

    Il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  contabilita'  e  la
finanza   disciplina   con   riferimento   all'intera  organizzazione
dell'Ateneo  i  criteri della gestione, le procedure amministrative e
finanziarie  e  le relative responsabilita', in modo da assicurare la
rapidita'  e  l'efficienza  dell'erogazione della spesa e il rispetto
dell'equilibrio  finanziario  del bilancio e dei piani pluriennali di
impiego. In particolare disciplina:
      a) le  procedure  contrattuali,  le  forme di controllo interno
sull'efficienza   e   sui   risultati   della   gestione  complessiva
dell'Universita',  nonche' dei singoli centri di gestione e centri di
sola spesa e l'amministrazione del patrimonio;
      b) la  possibilita'  di  spese di rappresentanza, di gestione e
per il funzionamento degli organi;
      c) le  competenze  e le modalita' di funzionamento del collegio
dei revisori dei conti.

                              Titolo V

                     NORME FINALI E TRANSITORIE


                              Art. 51.


              Costituzione dei nuovi organi collegiali

    1.  Entro  centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
statuto, sara' data attuazione alle norme che prevedono l'istituzione
nella  nuova  composizione  del  senato  accademico, del consiglio di
amministrazione,  del  consiglio  della  ricerca, del consiglio degli
studenti,  del  consiglio  del  personale  tecnico,  amministrativo e
ausiliario  e  del  collegio  dei  revisori  dei  conti,  nonche' dei
consigli di facolta' e delle altre strutture didattiche, di ricerca e
di servizio.
    2.  In  prima  applicazione  e  in  attesa della approvazione dei
relativi  regolamenti, le elezioni per le rappresentanze negli organi
collegiali  verranno  disciplinate  da  un regolamento provvisorio da
adottarsi  entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore del presente
statuto  in  conformita' a quanto in esso stabilito. Tale regolamento
provvisorio  e'  predisposto  dal senato accademico, e' approvato dal
consiglio  di  amministrazione  e  reso  esecutivo  con  decreto  dal
rettore.

                              Art. 52.


                    Scadenze dei mandati in corso

    1.  Il  senato  accademico,  il consiglio di amministrazione e il
collegio  dei  revisori  dei  conti  in  carica  esercitano  tutte le
funzioni   loro  attribuite  dal  presente  statuto  sino  alla  loro
sostituzione  con  i  corrispondenti  organi nella nuova composizione
prevista.
    2.  Il  rettore, i presidi di facolta', i presidenti dei corsi di
studio   e   i   direttori  di  dipartimento  in  carica  al  momento
dell'entrata in vigore del presente statuto cessano dalla carica alla
scadenza  naturale  del  loro  mandato,  cosi'  come  previsto  dalla
previgente normativa.
    3.  Il  regolamento  elettorale provvisorio di cui al comma 2 del
precedente  articolo  disciplinera'  anche  le  elezioni  di tutte le
rappresentanze studentesche cosi' da renderle contestuali, prevedendo
gli  strumenti necessari per il raccordo con la normativa previgente,
ivi  compresa,  qualora  necessaria, la proroga dei rappresentanti in
carica  per far coincidere le scadenze biennali di tutti i mandati in
relazione  alla  partecipazione  della  componente  studentesca  agli
organi neocostituiti.
    4.  In prima applicazione la durata della carica dei direttori di
dipartimento  e  dei  direttori  di  ogni  altra  struttura che nella
normativa  previgente prevedesse scadenze secondo anno solare, verra'
opportunamente  abbreviata  di  due  mesi  per essere ricondotta alle
scadenze  secondo anno accademico previste dal presente statuto e dai
regolamenti attuativi dello stesso.
    5. Ai fini della determinazione dei limiti per la rieleggibilita'
e  per  l'applicazione delle norme statutarie relative alle procedure
di  elezione  alle  cariche accademiche monocratiche si considerano i
mandati  o le frazioni di mandato, compreso quello in corso, svolti a
partire  dalla  data  di  entrata in vigore dello statuto emanato con
decreto  rettorale  n.  668  del  16 ottobre  1997 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 dell'11 novembre 1997.

                              Art. 53.


                             regolamenti

    1.  L'approvazione  dei regolamenti previsti dal presente statuto
avviene  entro  un  anno dalla data in cui gli organi competenti sono
stati costituiti secondo le modalita' in esso stabilite.
    2.  I  regolamenti  previgenti  si  applicano sino all'entrata in
vigore  dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto in quanto
con  esso  compatibili.  Il  senato  accademico  e  il  consiglio  di
amministrazione,  secondo  le  rispettive  competenze  risultanti dal
presente  statuto,  dettano  le  norme  transitorie  che  si  rendano
necessarie  nel  caso che una norma regolamentare attualmente vigente
sia inapplicabile per contrasto con lo statuto stesso.

                              Art. 54.


                Funzionamento degli organi collegiali

    1.  Le  modalita'  di  convocazione  e funzionamento degli organi
collegiali  sono disciplinate dalla legge nonche' dallo statuto e dai
regolamenti.
    2.  La  seduta  degli organi collegiali e' valida qualora ad essa
partecipi  la maggioranza  assoluta degli aventi diritto salvo i casi
per i quali e' espressamente stabilito dai sopracitati atti normativi
un  diverso  quorum  partecipativo.  Ai fini della determinazione del
numero  legale  delle sedute sono considerati presenti coloro i quali
giustificano in modo formale la loro assenza.
    3.  Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate, salvo
quanto  diversamente  stabilito  dai  sopracitati  atti  normativi, a
seguito  del  voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso
di parita' prevale il voto del presidente.
    Ai  fini  della  validita'  della deliberazione i voti favorevoli
espressi  dai  presenti alla seduta devono essere, in ogni caso, pari
almeno al 15 per cento dei componenti l'organo collegiale.
    4.   Le   deliberazioni  assunte  dagli  organi  collegiali  sono
pubbliche, mentre le relative attivita' istruttorie di preparazione e
di elaborazione hanno carattere di stretta riservatezza.

                              Art. 55.


                              Allegati

    1. Allo statuto sono allegate le seguenti tabelle:
      a) Allegato A: Elenco delle macroaree disciplinari (articoli 16
e 19);
      b) Allegato B: Elenco delle strutture didattiche (articoli 30 e
35);
      c) Allegato C: Elenco dei dipartimenti (articolo 36).
    2. La istituzione di una nuova facolta' comporta la ridefinizione
delle  macroaree di cui all'allegato A. Le variazioni delle strutture
didattiche  e  scientifiche  di  cui  agli  allegati B e C, approvate
secondo  le  norme  e  le  procedure vigenti, comportano l'automatico
adeguamento dei corrispondenti allegati.

                              Art. 56.


                   Entrata in vigore dello statuto

    1.  Il  presente  statuto entra in vigore quindici giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    2. Qualora il Ministro, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio
1989,  n.  168,  si  avvalga  della  facolta'  di  ricorrere  in sede
giurisdizionale  per  vizi  di  legittimita'  contro  il  decreto  di
emanazione  del  presente  statuto,  il  rettore,  sentito  il senato
accademico   e   considerati   i   riflessi   delle  norme  impugnate
sull'articolato complessivo dello statuto, puo' provvedere ugualmente
a  promulgare  con  apposito  decreto  le disposizioni non oggetto di
impugnazione  richiedendone  la prevista pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

                              Art. 57.

    L'Universita'  degli  studi  di  Brescia,  conformemente a quanto
stabilito  dall'art.  13  del  decreto  ministeriale n. 509 del 1999,
assicura  la  conclusione  dei  corsi  di  studio  ed il rilascio dei
relativi  titoli,  secondo  gli  ordinamenti  didattici vigenti, agli
studenti  gia'  iscritti  alla  data  di  entrata in vigore dei nuovi
ordinamenti  didattici  che  non  abbiano  optato per l'iscrizione ai
corsi di studio secondo i nuovi ordinamenti.

                                                           Allegato A

                       ELENCO DELLE MACROAREE

    Area 1. Scienze mediche e biologiche.
    Area 2. Scienze economiche.
    Area 3. Scienze ingegneristiche.
    Area 4. Scienze giuridiche.

                                                           Allegato B

                  ELENCO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

Facolta'     Facolta' di economia:
      corso di laurea in economia e gestione aziendale;
      corso  di  laurea  in  economia  e gestione dell'informazione e
della comunicazione;
      corso di laurea in economia.
    Facolta' di giurisprudenza:
      corso di laurea in operatore giuridico d'impresa;
      corso  di  laurea  in  consulenti  del lavoro e delle relazioni
industriali;
      corso di laurea in scienze giuridiche.
    Facolta' di Ingegneria:
      corso di laurea in ingegneria civile;
      corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
      corso di laurea in ingegneria dell'informazione;
      corso di laurea in ingegneria meccanica;
      corso di laurea in ingegneria dell'automazione industriale;
      corso di laurea in ingegneria dei materiali;
      corso di laurea in ingegneria gestionale;
      corso di laurea specialistica in ingegneria edile-architettura.
    Facolta' di medicina e chirurgia:
      corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia;
      corso   di  laurea  specialistica  in  odontoiatria  e  protesi
dentaria;
      corso di laurea in biotecnologie;
      corso di laurea in scienze motorie;
      corso di laurea delle professioni sanitarie per ostetrico/a;
      corso di laurea delle professioni sanitarie per infermiere;
      corso di laurea delle professioni sanitarie per fisioterapista;
      corso  di  laurea  delle  professioni  sanitarie per tecnico di
laboratorio biomedico;
      corso  di  laurea  delle  professioni  sanitarie per tecnico di
radiologia medica, per immagini e radioterapia;
      corso  di  laurea  delle  professioni  sanitarie  per igienista
dentale;
      corso  di  laurea  delle  professioni  sanitarie  per educatore
professionale;
      corso  di  laurea  delle  professioni  sanitarie per assistente
sanitario;
      corso  di  laurea  delle professioni sanitarie per ortottista e
assistente in oftalmologia;
      corso  di  laurea delle professioni sanitarie per tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Scuole di specializzazione     Allergologia e immunologia clinica.
    Anatomia patologica.
    Anestesia e rianimazione.
    Biochimica clinica.
    Cardiologia.
    Chirurgia   dell'apparato   digerente   ed  endoscopia  digestiva
chirurgica.
    Chirurgia generale.
    Chirurgia pediatrica.
    Dermatologia e venereologia.
    Endocrinologia e malattie del ricambio.
    Genetica medica.
    Geriatria.
    Ginecologia ed ostetricia.
    Igiene e medicina preventiva.
    Malattie dell'apparato respiratorio.
    Malattie infettive.
    Medicina del lavoro.
    Medicina dello sport.
    Medicina interna.
    Medicina legale.
    Medicina tropicale.
    Microbiologia e virologia.
    Nefrologia.
    Neurochirurgia.
    Neurologia.
    Neuropsichiatria infantile.
    Oftalmologia.
    Ortopedia e traumatologia.
    Otorinolaringoiatria.
    Pediatria.
    Psichiatria.
    Radiodiagnostica.
    Radioterapia.
    Urologia.
    Professioni legali.

                                                           Allegato C
                       Elenco dei dipartimenti

    Chimica e fisica per l'ingegneria e per i materiali.
    Economia aziendale.
    Elettronica per l'automazione.
    Ingegneria meccanica.
    Ingegneria civile.
    Matematica.
    Materno infantile e tecnologie biomediche.
    Medicina sperimentale e applicata.
    Metodi quantitativi.
    Scienze biomediche e biotecnologie.
    Scienze economiche.
    Scienze giuridiche.
    Scienze mediche e chirurgiche.
    Specialita' chirurgiche, scienze radiologiche e medico-forensi.
    Studi sociali.