Art. 2.
  1.  La  certificazione  CE  di cui al precedente art. 1 deve essere
svolta  secondo  le  forme,  modalita'  e  procedure  previste  dalla
direttiva  2000/14/CE  e  nel  pieno  rispetto  e  mantenimento della
struttura  dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del
personale   e   risorse  strumentali  cosi'  come  individuate  nella
documentazione presentata all'ispettorato tecnico.
  2.  Con  periodicita'  trimestrale,  copia  integrale  su  supporto
magnetico  delle  certificazioni  rilasciate  e' inviata al Ministero
delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico.
  3.  Entro  il  31 dicembre di ogni anno di validita' della presente
autorizzazione   l'organismo   invia  al  Ministero  delle  attivita'
produttive  - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita'
-  Ispettorato  tecnico  evidenza  documentale  di  partecipazione ad
attivita'  di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo
della   materia   oggetto   dell'autorizzazione   nonche'   relazione
sull'attivita' svolta.