Art. 3.
  1.  L'autorizzazione  provvisoria  di  cui all'art. 1 decorre dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  2.   Durante  il  periodo  di  validita'  il  Ministero,  attivita'
produttive  - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita'
- Ispettorato tecnico si riserva di effettuare verifiche e controlli,
anche  presso  la  sede  dell'organismo,  al  fine  di  accertare  la
permanenza   dei   requisiti   di  base  e  il  regolare  svolgimento
dell'attivita'.
  3.  Ove  nel  corso  dell'attivita',  anche  a seguito dei previsti
controlli   venga  accertato  il  non  mantenimento  delle  capacita'
tecniche,  professionali  e  strumentali  o la mancata osservanza dei
criteri  minimi  di  cui  all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE,
anche  per  sopravvenute  variazioni  agli stessi non preventivamente
concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.
  4.  Tutti  gli  atti  relativi all'attivita' di certificazione, ivi
compresi  rapporti  di  prova  e  relazioni  tecniche,  devono essere
conservati per un periodo non inferiore a 10 anni.