Art. 2.

                           Programmazione

  1.  Le  regioni  e province autonome di Trento e Bolzano forniscono
alle  aziende sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione
ai   programmi   ufficiali,   designano   le  strutture  territoriali
incaricate   delle   verifiche   e   i   laboratori  accreditati  per
l'effettuazione dell'analisi.
  2.  Le  designazioni  di  cui  al  comma  1,  vengono comunicate al
Ministero  della  salute,  Direzione  generale della sanita' pubblica
veterinaria degli alimenti e della nutrizione.
  3.  Per  ciascun  tipo  di verifica o di controllo analitico di cui
all'art.  3  del  presente  decreto,  il  numero  minimo  di campioni
ufficiali  e'  stabilito  in dieci campioni per milione di abitanti e
comunque in non meno di cinque per regione o provincia autonoma.