Art. 2. Programmazione 1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle aziende sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione ai programmi ufficiali, designano le strutture territoriali incaricate delle verifiche e i laboratori accreditati per l'effettuazione dell'analisi. 2. Le designazioni di cui al comma 1, vengono comunicate al Ministero della salute, Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione. 3. Per ciascun tipo di verifica o di controllo analitico di cui all'art. 3 del presente decreto, il numero minimo di campioni ufficiali e' stabilito in dieci campioni per milione di abitanti e comunque in non meno di cinque per regione o provincia autonoma.