Art. 4. Elaborazione e trasmissione dei dati 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il 31 maggio 2002 i dati riassuntivi delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 3, utilizzando i modelli n. 1 e 2 riportati nell'allegato al presente decreto. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 261