Art. 4.

                Elaborazione e trasmissione dei dati

  1.   Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
trasmettono   entro  il  31 maggio  2002  i  dati  riassuntivi  delle
verifiche e dei controlli di cui all'art. 3, utilizzando i modelli n.
1 e 2 riportati nell'allegato al presente decreto.
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 18 febbraio 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e   dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 261