Allegato NOTE ESPLICATIVE E MODELLI DI RILEVAZIONE DEI DATI 1. Dichiarazione della quantita' degli ingredienti (QUID) 1.1 Finalita' del programma La dichiarazione della quantita' di un ingrediente o categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di prodotti alimentari fornisce al consumatore maggiori informazioni e consente di garantire un commercio equo. A termini dell'art. 7 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita', l'indicazione della quantita' e' obbligatoria se: l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figura nella denominazione di vendita o sia generalmente associata dal consumatore alla denominazione di vendita, o l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione e' messa in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o con una rappresentazione grafica, o l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione e' essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto. I prodotti non etichettati in modo conforme alla direttiva sopra citata non possono essere messi in commercio. Sono, tuttavia, consentiti, fino ad esaurimento delle scorte, i prodotti etichettati prima del 14 febbraio 2000. La finalita' di tale elemento del programma e' di verificare la conformita' dei prodotti alimentari alle nuove norme circa la dichiarazione della quantita' degli ingredienti. 1.2 Metodo Le verifiche devono riguardare, in particolare, i prodotti lattiero-caseari (vale a dire, yogurt, formaggio, ecc.), succhi di frutta e biscotti secchi. Le autorita' competenti degli Stati membri compiono le ispezioni sui prodotti alimentari presso le sedi dei produttori o degli importatori per accertare il rispetto delle norme circa l'indicazione della quantita' degli ingredienti. Al fine di determinare la quantita' di un ingrediente o categoria di ingredienti, oltre ad eseguire ispezioni si potranno prelevare campioni. l risultati dei controlli dovranno essere riportati nelle schede di registrazione contenute nel modello 1 allegato. 2. Qualita' batteriologica del pesce affumicato 2.1 Finalita' del programma Non esiste alcuna legislazione comunitaria che fissi standard microbiologici specifici per il pesce affumicato. L'esperienza mostra che una percentuale notevole di tali prodotti potrebbe essere contaminata da microorganismi patogeni, compresa la Listeria monocytogenes, e che l'adozione di nuove tecniche di produzione e lavorazione potrebbe aumentare i rischi di contaminazione batteriologica. La Listeria monocytogenes e' notoriamente l'agente responsabile della listeriosi nell'uomo trasmessa dal cibo, con esito potenzialmente letale in quei gruppi della popolazione predisposti al contagio, il che giustifica l'adozione di provvedimenti intesi a ridurre il rischio di trasmissione della malattia per via alimentare, in particolare nei cibi pronti, quale il pesce affumicato. A livello degli operatori del settore alimentare possono essere introdotte misure di gestione del rischio. L'attuazione di buone prassi igieniche e dei principi utilizzati per sviluppare il sistema HACCP (Hazard analysis and critical control points, analisi dei rischi e dei punti critici di controllo) sono strumenti importanti per garantire la sicurezza degli alimenti. Tale elemento del programma mira a valutare il livello di contaminazione sul pesce affumicato, in particolare sul salmone affumicato, in modo specifico per quanto riguarda la Listeria monocytogenes e gli organismi indicatori di contaminazione fecale. Il programma dovra' consentire di valutare le qualita' batteriologiche di tali prodotti ed i possibili rischi per la salute umana. 2.2 Metodo I controlli dovranno riguardare il salmone refrigerato e preconfezionato ed altro pesce affumicato caldo o freddo. Le autorita' competenti degli Stati membri dovranno prelevare campioni dei prodotti presso i punti di vendita al dettaglio, possibilmente in date prossime a quelle di durata minima dei prodotti stessi. Nei paesi che hanno volumi di produzione particolarmente importanti si raccomanda di prelevare campioni anche all'atto della produzione (materiali grezzi e/o prodotti finiti). Tali campionature dovranno essere eseguite sotto forma di campioni prelevati dallo stesso lotto e comprendenti, ove possibile, cinque unita' di un minimo di cento grammi ciascuna ed il prodotto dovra' essere conservato nell'imballo originale. I prodotti dovranno essere refrigerati non appena eseguita la campionatura e saranno inviati immediatamente al laboratorio, in tale stato. La valutazione del livello di campionatura e' demandata alle autorita' competenti degli Stati membri. A questo proposito si dovranno prendere in considerazione fattori importanti quali il volume, le caratteristiche di produzione, i modelli di commercio e di consumo.. I laboratori hanno la facolta' di impiegare i metodi di loro scelta, a patto che il livello di rendimento dei metodi corrisponda agli obiettivi da conseguire. Per la rilevazione e l'enumerazione della Listeria monocytogenes, tuttavia, si raccomanda di impiegare la versione piu' recente della norma EN/ISO 11290-1 e EN/ISO 11290-2. Potranno inoltre essere impiegati metodi equivalenti aggiuntivi riconosciuti dalle autorita' competenti. I risultati dei controlli seguenti dovranno essere riportati nella scheda di registrazione del modello 2 allegato. Nel caso di campionatura presso il luogo di produzione si dovra' impiegare una scheda di registrazione separata. Modello 1 DICHIARAZIONE DELLA QUANTITA' DEGLI INGREDIENTI ----> Vedere allegato alle pagg. 46 e 47 della G.U. <----