(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

         NOTE ESPLICATIVE E MODELLI DI RILEVAZIONE DEI DATI

1. Dichiarazione della quantita' degli ingredienti (QUID)
1.1 Finalita' del programma
    La dichiarazione della quantita' di un ingrediente o categoria di
ingredienti  utilizzati  nella  fabbricazione o nella preparazione di
prodotti  alimentari  fornisce al consumatore maggiori informazioni e
consente  di garantire un commercio equo. A termini dell'art. 7 della
direttiva  2000/13/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del
20 marzo  2000,  relativa  al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati  membri  concernente  l'etichettatura  e  la  presentazione dei
prodotti  alimentari,  nonche' la relativa pubblicita', l'indicazione
della quantita' e' obbligatoria se:
      l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figura
nella  denominazione  di  vendita  o  sia  generalmente associata dal
consumatore alla denominazione di vendita, o
      l'ingrediente  o  la  categoria  di ingredienti in questione e'
messa  in  rilievo  nell'etichettatura con parole, immagini o con una
rappresentazione grafica, o
      l'ingrediente  o  la  categoria  di ingredienti in questione e'
essenziale  per  caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo
dai  prodotti  con  i  quali  potrebbe  essere  confuso  per  la  sua
denominazione o il suo aspetto.
    I  prodotti non etichettati in modo conforme alla direttiva sopra
citata  non  possono  essere  messi  in  commercio.  Sono,  tuttavia,
consentiti,  fino ad esaurimento delle scorte, i prodotti etichettati
prima  del  14 febbraio  2000.  La  finalita'  di  tale  elemento del
programma  e'  di  verificare  la conformita' dei prodotti alimentari
alle  nuove  norme  circa  la  dichiarazione  della  quantita'  degli
ingredienti.
1.2 Metodo
    Le  verifiche  devono  riguardare,  in  particolare,  i  prodotti
lattiero-caseari  (vale  a  dire, yogurt, formaggio, ecc.), succhi di
frutta  e biscotti secchi. Le autorita' competenti degli Stati membri
compiono  le  ispezioni  sui  prodotti  alimentari presso le sedi dei
produttori  o degli importatori per accertare il rispetto delle norme
circa  l'indicazione  della  quantita'  degli ingredienti. Al fine di
determinare   la   quantita'   di   un  ingrediente  o  categoria  di
ingredienti,  oltre  ad  eseguire  ispezioni  si  potranno  prelevare
campioni.
  l risultati dei controlli dovranno essere riportati nelle schede di
registrazione contenute nel modello 1 allegato.
2. Qualita' batteriologica del pesce affumicato
2.1 Finalita' del programma
    Non  esiste  alcuna  legislazione  comunitaria che fissi standard
microbiologici specifici per il pesce affumicato. L'esperienza mostra
che  una  percentuale  notevole  di  tali  prodotti  potrebbe  essere
contaminata   da   microorganismi   patogeni,  compresa  la  Listeria
monocytogenes,  e  che  l'adozione  di nuove tecniche di produzione e
lavorazione   potrebbe   aumentare   i   rischi   di   contaminazione
batteriologica.
    La  Listeria  monocytogenes e' notoriamente l'agente responsabile
della   listeriosi   nell'uomo   trasmessa   dal   cibo,   con  esito
potenzialmente letale in quei gruppi della popolazione predisposti al
contagio,  il  che  giustifica  l'adozione  di provvedimenti intesi a
ridurre il rischio di trasmissione della malattia per via alimentare,
in particolare nei cibi pronti, quale il pesce affumicato.
    A  livello  degli operatori del settore alimentare possono essere
introdotte  misure  di  gestione  del  rischio. L'attuazione di buone
prassi  igieniche e dei principi utilizzati per sviluppare il sistema
HACCP  (Hazard  analysis  and  critical  control  points, analisi dei
rischi  e  dei  punti critici di controllo) sono strumenti importanti
per garantire la sicurezza degli alimenti.
    Tale  elemento  del  programma  mira  a  valutare  il  livello di
contaminazione  sul  pesce  affumicato,  in  particolare  sul salmone
affumicato,  in  modo  specifico  per  quanto  riguarda  la  Listeria
monocytogenes e gli organismi indicatori di contaminazione fecale. Il
programma  dovra'  consentire di valutare le qualita' batteriologiche
di tali prodotti ed i possibili rischi per la salute umana.
2.2 Metodo
    I   controlli   dovranno  riguardare  il  salmone  refrigerato  e
preconfezionato   ed  altro  pesce  affumicato  caldo  o  freddo.  Le
autorita'  competenti  degli Stati membri dovranno prelevare campioni
dei prodotti presso i punti di vendita al dettaglio, possibilmente in
date  prossime  a  quelle  di  durata minima dei prodotti stessi. Nei
paesi  che  hanno  volumi di produzione particolarmente importanti si
raccomanda  di  prelevare  campioni  anche  all'atto della produzione
(materiali  grezzi  e/o  prodotti finiti). Tali campionature dovranno
essere  eseguite sotto forma di campioni prelevati dallo stesso lotto
e  comprendenti,  ove  possibile, cinque unita' di un minimo di cento
grammi  ciascuna ed il prodotto dovra' essere conservato nell'imballo
originale. I prodotti dovranno essere refrigerati non appena eseguita
la  campionatura  e saranno inviati immediatamente al laboratorio, in
tale stato.
    La  valutazione  del  livello  di  campionatura e' demandata alle
autorita'  competenti  degli  Stati  membri.  A  questo  proposito si
dovranno  prendere  in  considerazione  fattori  importanti  quali il
volume, le caratteristiche di produzione, i modelli di commercio e di
consumo..
    I  laboratori  hanno  la  facolta'  di impiegare i metodi di loro
scelta,  a  patto che il livello di rendimento dei metodi corrisponda
agli  obiettivi  da  conseguire.  Per la rilevazione e l'enumerazione
della Listeria monocytogenes, tuttavia, si raccomanda di impiegare la
versione  piu'  recente  della norma EN/ISO 11290-1 e EN/ISO 11290-2.
Potranno  inoltre  essere  impiegati  metodi  equivalenti  aggiuntivi
riconosciuti dalle autorita' competenti.
    I  risultati  dei  controlli  seguenti  dovranno essere riportati
nella  scheda  di  registrazione  del modello 2 allegato. Nel caso di
campionatura  presso  il  luogo di produzione si dovra' impiegare una
scheda di registrazione separata.
Modello 1

           DICHIARAZIONE DELLA QUANTITA' DEGLI INGREDIENTI

     ---->  Vedere allegato alle pagg. 46 e 47 della G.U.  <----