Art. 7.
  L'organismo autorizzato "PAI - Products Authentication Inspectorate
Italia  S.r.l."  immette  nel sistema informatico del Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  tutti  gli elementi conoscitivi di
carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed
adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad
approvazione  da  parte  dell'autorita' nazionale competente, atte ad
evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi
utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione
di  origine  protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia"
rilasciate  agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali
procedure  saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole e
forestali.  I  medesimi  elementi  conoscitivi  individuati nel primo
comma  del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi
noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di
produzione  della  denominazione di origine protetta "Aceto Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 aprile 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio