Art. 7. L'organismo autorizzato "PAI - Products Authentication Inspectorate Italia S.r.l." immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2002 Il direttore generale: Ambrosio