(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

    a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
    b) L'esame   scritto   consiste   nella   redazione  di  un  atto
giudiziario  o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non
piu'  di  tre  materie  tra  quelle  sopra  indicate e a scelta della
commissione.
    c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni
pratiche  vertenti  su  tutte le materie sopra indicate. Il candidato
potra' accadere a questo secondo esame solo se abbia conseguito nella
prova scritta un puntuggio non inferiore a trenta punti.
    d) L'esame  si  considera  superato  nel caso in cui il candidato
abbia  conseguito  in  ciascuna  prova  un  punteggio non inferiore a
trenta punti.
    e) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.