Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Il  presente  testo  coordinato,  corredato  delle relative note,
sara' ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2002.
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  di  cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
27 dicembre  2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio  2002,  n.  14,  e'  ulteriormente prorogato al 31 maggio
2002.
((   1-bis.  I  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater dell'articolo 2 del
decreto-legge    27 dicembre    2001,   n.   450,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2002, n. 14, sono sostituiti
dai seguenti:
    1-bis.  Per  il  periodo  dal  1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo
Stato  garantisce  la  copertura assicurativa per il risarcimento dei
danni  subiti  da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i
dipendenti  delle  imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti
di  guerra  o  di  terrorismo  nell'esercizio  del servizio aereo, in
favore  delle  imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida
licenza  di  esercizio  rilasciata  ai sensi del regolamento (CEE) n.
2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del
14 febbraio  2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo
di  passeggeri  o  passeggeri  e  merci  a titolo oneroso, nonche' in
favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura
assicurativa  statale  opera da un massimale di 50 milioni di dollari
statunitensi  fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette
imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi
limitatamente  alla parte di danni priva di copertura assicurativa da
parte delle imprese commerciali.
    1-ter.  Le  imprese di trasporto aereo di cui al comma 1-bis, per
la  parte  garantita  dallo Stato e previa presentazione al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento del tesoro di idonea
documentazione  relativa  alle  coperture  assicurative  assunte  sul
mercato,  devono  corrispondere  un  premio  da  versare  al  Capo  X
dell'entrata del bilancio dello Stato, cosi' determinato:
    a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato
per  volo,  per  la  copertura del massimale da 50 milioni fino a 150
milioni  di  dollari  statunitensi.  Dal 1 febbraio 2002 il premio e'
aumentato  a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per
volo;
    b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato
per volo, per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari
statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi;
    c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato
per volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari
statunitensi.
    1-quater.   Le  altre  imprese  di  cui  al  comma  1-bis  devono
corrispondere,  con  le  medesime modalita' di cui al comma 1-ter, un
premio cosi' determinato:
    a) imprese di gestione aeroportuale:
      1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui
mercati  commerciali,  per  la  copertura fino al massimale esistente
prima  dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del
premio annuo complessivo di polizza;
      2)  in  caso  di  copertura  parziale  disponibile  sui mercati
commerciali,  per  la  copertura  della  differenza  fino  ai  limiti
esistenti  prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per
cento  del  nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale
per la copertura parziale;
    b) esercenti  attivita'  di  cargo:  la copertura di attivita' di
cargo  e'  soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento
del  premio  annuo  complessivo della polizza prima dell'11 settembre
2001.
    1-quinquies.  I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al
comma  1-bis con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto
aereo  corrispondono  il  relativo premio nella stessa misura fissata
per il mese di gennaio 2002.
    1-sexies.  E'  esclusa  ogni  azione  di  rivalsa dello Stato nei
confronti  delle imprese di cui al comma 1-bis, fatti salvi i casi di
dolo o colpa grave.
    1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su  proposta  del  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e il Ministro delle
attivita'  produttive,  sono  stabilite  le modalita' di operativita'
dell'intervento di cui al presente articolo". ))
  2.  Per  il  periodo  dal  1  aprile  al 31 maggio 2002 (( lo Stato
garantisce  la  copertura  assicurativa  alle condizioni e secondo le
modalita'  di  cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del
decreto-legge    27 dicembre    2001,   n.   450,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2002, n. 14, come sostituiti
dal presente articolo. ))