IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  l'art.  1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo
stesso  anche  ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in
quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988- relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza della sig.ra Anichko Inga, nata a Kliuci Kamciatka
(U.R.S.S.)   il   26 maggio  1966,  cittadina  italiana,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del titolo accademico professionale
russo  di  ingegnere  chimico-tecnologo  conseguito il 25 giugno 1990
presso  l'Istituto  tessile, decorato con ordine della bandiera rossa
del  lavoro, "A. N. Kosyghin" di Mosca, ai fini dell'accesso all'albo
e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 9 novembre 2001;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e
da  un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto  di  studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza
maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Anichko  Inga,  nata a Kliuci Kamciatka (U.R.S.S.) il
26 maggio   1966,  cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
accademico  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione   all'albo   degli   ingegneri   -  sezione  A,  settore
industriale - e l'esercizio della professione in Italia.