(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
LINEE  GUIDA  SUI CRITERI DI PRIORITA' PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
     DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE E SUI TEMPI MASSIMI DI ATTESA.

    1. Le regioni e le province autonome indicano, entro il 31 maggio
2002,   i   criteri  di  priorita'  per  l'accesso  alle  prestazioni
diagnostiche   e   terapeutiche,   sulla   base   di  valutazioni  di
appropriatezza e di urgenza, e le modalita' per una corretta gestione
delle  liste  di prenotazione al fine di garantire l'uniformita' e la
trasparenza delle stesse.
    2.  Sulla  base  delle indicazioni sull'appropriatezza ed urgenza
delle  prestazioni  di  cui  al  punto  1,  le  regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottano specifiche iniziative per la
responsabilizzazione  dei  medici prescrittori al fine di ottimizzare
il rapporto tra domanda e offerta.
    3.  Le indicazioni regionali previste al punto 1 integrano quanto
gia'  disposto  in  attuazione  dell'art.  3,  comma  10, del decreto
legislativo  29 aprile  1998,  n.  124,  nonche'  dei progetti di cui
all'art.  1,  comma  34-bis,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive  modificazioni.  In  particolare, le regioni e le province
autonome,  in  base  ai  criteri di priorita' dalle stesse definiti e
sulla  base  di quanto individuato ai sensi del punto a) dell'accordo
Governo-regioni  del  14 febbraio  2002, fissano e aggiornano i tempi
massimi  di  attesa  per  le  prestazioni diagnostiche e terapeutiche
urgenti,  in  regime  ambulatoriale  e di ricovero, e ne danno idonea
pubblicita'.
    4.  I  direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e
delle  aziende  ospedaliere  sono  responsabili dell'attuazione delle
indicazioni  regionali  e  provinciali  formulate in applicazione dei
punti 1 e 2.
    5.  L'inosservanza  dei  tempi  massimi  di attesa costituisce un
elemento  negativo  da valutare ai fini dell'attribuzione della quota
variabile  del  trattamento economico del direttore generale connesso
ai  risultati  di  gestione  ottenuti  e  agli  obiettivi  di  salute
conseguiti.   Il   direttore   generale   valuta  la  responsabilita'
dell'inosservanza dei tempi di attesa e dei criteri di appropriatezza
ed   urgenza   all'interno   dell'azienda  sanitaria  anche  al  fine
dell'attribuzione  della  retribuzione  di  risultato  del  direttore
sanitario   e   dei  dirigenti  di  struttura  complessa  o  semplice
interessati.
    6.  Le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano
provvedono  ad  attivare  sistemi  di  monitoraggio  dei  tempi e dei
procedimenti  trasmettendo  i relativi dati al Ministero della salute
e,  per  il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al
tavolo di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sanitaria
previsto   al   punto   15   dell'Accordo  sancito  dalla  Conferenza
Stato-regioni l'8 agosto 2001, ai fini dell'elaborazione di periodici
rapporti.
    7. Con lo stesso atto di cui al punto 1, le regioni e le province
autonome  disciplinano nelle situazioni caratterizzate da particolare
urgenza:
      a)  l'eventuale  attribuzione alle equipe sanitarie, sulla base
di  quanto  stabilito  dalla  contrattazione  collettiva, di forme di
incentivazione  specificamente  finalizzate  al rispetto dei tempi di
attesa  di  cui  all'accordo  sancito  dalla Conferenza Stato-regioni
nella seduta del 14 febbraio 2002;
      b) l'eventuale espletamento di prestazioni libero professionali
nei  confronti  dell'azienda  stessa  da  parte  di proprio personale
dipendente  (dirigenti  sanitari, infermieri, ostetriche e tecnici di
radiologia  medica) finalizzate al rispetto delle liste di attesa. Le
prestazioni   libero  professionali  devono  essere  espletate  fuori
dall'orario  di  servizio  ed  in  misura  aggiuntiva non superiore a
quelle rese in regime istituzionale;
      c)  l'eventuale  stipula  di  contratti  a  termine  con liberi
professionisti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla
normativa  vigente,  ovvero  il  ricorso a contratti di "service" con
ambulatori o studi professionali associati purche' accreditati, anche
se provvisoriamente.