IL DIRIGENTE
del   Dipartimento   della   salute  umana,  della  sanita'  pubblica
              veterinaria e dei rapporti internazionali

  Vista   l'istanza  del  15 giugno  2002  presentata  dal  direttore
generale  dell'azienda  ospedaliera  "Ospedali  riuniti"  di Bergamo,
successivamente   integrata  in  data  14 novembre  2002,  intesa  ad
ottenere   l'autorizzazione   all'espletamento   delle  attivita'  di
trapianto  di ossa da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda
medesima;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data 23 aprile 2002;
  Considerato  che  in  base  agli  atti  istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge lo aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita', che ha
disposto   in   via   provvisoria,   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Vista  l'ordinanza  8 agosto  2001  del  Ministro della salute che,
facendo  seguito  a  quelle emesse in data 31 gennaio 2000, 26 luglio
2000 e 1 marzo 2001 dal Ministro della sanita', proroga ulteriormente
l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto  in  conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1
giugno  1999,  convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di
limitare   la   validita'  temporale  dell'autorizzazione  fino  alle
determinazioni  che la regione Lombardia adottera' ai sensi dell'art.
16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo, e' autorizzata
all'espletamento  delle attivita' di trapianto di ossa da cadavere, a
scopo  terapeutico,  prelevate  in  Italia  o importate gratuitamente
dall'estero.