Art. 2.
  Le operazioni di trapianto di ossa debbono essere effettuate presso
le  sale  operatorie  numeri 7  e  8  del nuovo quartiere operatorio,
ubicato   al  secondo  piano  del  padiglione  chirurgie,  insistente
nell'ambito dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo.