IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare  in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
concernenti  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  all'omologazione  dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148
del  27 giugno  1995,  come  da  ultimo  modificato  dal  decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  13 maggio  1999,  di
recepimento  della  direttiva  98/91/CE,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verra' indicato
come "decreto sulla omologazione CE";
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti 18 ottobre 1978, di
recepimento   della  direttiva  78/548/CEE,  recante  norme  relative
all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto
riguarda  il riscaldamento dell'abitacolo, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 12 marzo 1979;
  Vista   la  direttiva  2001/56/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  27 settembre  2001,  relativa  al  riscaldamento  dei
veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi, che modifica la direttiva
70/156/CEE  del  Consiglio  e  abroga  la  direttiva  78/548/CEE  del
Consiglio,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee n. L 292 del 9 novembre 2001;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto, si intende per "veicolo" ogni
veicolo cui si applica il "decreto sulla omologazione CE".