Art. 4.
  1. A decorrere dal 9 maggio 2003, non e' consentito:
    a) rifiutare,   per   un   tipo   di  veicolo  o  di  sistema  di
riscaldamento, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, o
    b) vietare la vendita, l'immatricolazione e l'entrata in servizio
di  veicoli  o  la  vendita  e  l'entrata  in  servizio di sistemi di
riscaldamento, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento,
    se questi sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.
  2. A decorrere dal 9 maggio 2004:
    a) non e' consentito rilasciare l'omologazione CE, ed
    b) e' rifiutato il rilascio dell'omologazione nazionale,
    di  un  tipo  di  veicolo  per  motivi  riguardanti  i sistemi di
riscaldamento,  o  di  un  tipo  di  dispositivo  di  riscaldamento a
combustione,  se  non  sono  rispettate  le prescrizioni del presente
decreto.
    3.  A  decorrere dal 9 maggio 2005, non sono considerati validi i
certificati  di  conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma
del "decreto sulla omologazione CE" ai fini dell'art. 7, comma 1, del
medesimo,  e  non  e'  consentita  l'immatricolazione,  la  vendita o
l'entrata  in  servizio  dei veicoli stessi, per motivi riguardanti i
sistemi di riscaldamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del
presente decreto. Il presente comma non si applica ai tipi di veicoli
muniti di sistema di riscaldamento con recupero del calore - acqua.
    4.  A  decorrere  dal 9 maggio 2005, le prescrizioni del presente
decreto,  relative  ai  dispositivi di riscaldamento a combustione in
quanto  componenti,  si  applicano  ai fini dell'art. 7, comma 2, del
"decreto sulla omologazione CE".
    5.   A   decorrere   dal   9 maggio   2006,   non  e'  consentita
l'immatricolazione,  la  vendita  o  l'entrata in servizio di veicoli
nuovi di categoria diversa dalla M1 per motivi riguardanti i sistemi
di  riscaldamento,  se  non  sono  soddisfatte  le  prescrizioni  del
presente decreto. Il presente comma non si applica ai tipi di veicoli
muniti di sistema di riscaldamento con recupero del calore - acqua.