Art. 4. 1. A decorrere dal 9 maggio 2003, non e' consentito: a) rifiutare, per un tipo di veicolo o di sistema di riscaldamento, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, o b) vietare la vendita, l'immatricolazione e l'entrata in servizio di veicoli o la vendita e l'entrata in servizio di sistemi di riscaldamento, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, se questi sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. 2. A decorrere dal 9 maggio 2004: a) non e' consentito rilasciare l'omologazione CE, ed b) e' rifiutato il rilascio dell'omologazione nazionale, di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione, se non sono rispettate le prescrizioni del presente decreto. 3. A decorrere dal 9 maggio 2005, non sono considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del "decreto sulla omologazione CE" ai fini dell'art. 7, comma 1, del medesimo, e non e' consentita l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio dei veicoli stessi, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Il presente comma non si applica ai tipi di veicoli muniti di sistema di riscaldamento con recupero del calore - acqua. 4. A decorrere dal 9 maggio 2005, le prescrizioni del presente decreto, relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti, si applicano ai fini dell'art. 7, comma 2, del "decreto sulla omologazione CE". 5. A decorrere dal 9 maggio 2006, non e' consentita l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di veicoli nuovi di categoria diversa dalla M1 per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Il presente comma non si applica ai tipi di veicoli muniti di sistema di riscaldamento con recupero del calore - acqua.