(all. 2 - art. 1)
                                                          ALLEGATO II

          CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI

   1. CAMPO DI APPLICAZIONE

   1.1.  La  presente  direttiva  si  applica a tutti i veicoli delle
categorie M, N e O muniti di un sistema di riscaldamento.

   2. DEFINIZIONI

   Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
   2.1.  "sistema di riscaldamento" qualsiasi tipo di dispositivo che
permette   di  aumentare  la  temperatura  all'interno  del  veicolo,
compreso l'eventuale vano di carico;
   2.2.  "dispositivo di riscaldamento a combustione", un dispositivo
che  utilizza  direttamente un combustibile liquido o gassoso, ma non
il calore di ricupero del motore di propulsione del veicolo;
   2.3.   "tipo   di  veicolo  per  quanto  riguarda  il  sistema  di
riscaldamento", un veicolo che non presenta differenze essenziali per
quanto riguarda:
   - il o i principi di funzionamento del sistema di riscaldamento,
   -   il   tipo   dell'eventuale   dispositivo  di  riscaldamento  a
combustione;
   2.4.  "tipo  di  dispositivo  di  riscaldamento  a  combustione" i
dispositivi  che  non  presentano  differenze  essenziali  per quanto
riguarda:
   - il tipo di combustibile (ad esempio liquido o gassoso).
   - il mezzo di trasferimento (ad esempio aria o acqua).
   -  la  posizione  nel  veicolo  (ad  esempio  abitacolo  o vano di
carico);
   2.5.  "sistema di riscaldamento con ricupero del calore, qualsiasi
tipo  di dispositivo che ricupera il calore del motore di propulsione
del  veicolo  per  aumentare la temperatura all'interno del veicolo e
che utilizza come mezzo di trasferimento l'acqua, l'olio o l'aria;
   2.6.  "interno",  la  parte  interna  del  veicolo  riservata agli
occupanti e/o al carico;
   2.7.  "sistema  di riscaldamento dell'abitacolo" qualsiasi tipo di
dispositivo che permette di aumentare la temperatura dell'abitacolo;
   2.8. "sistema di riscaldamento del vano di carico", qualsiasi tipo
di  dispositivo  che permette di aumentare la temperatura del vano di
carico;
   2.9.  "abitacolo",  la  parte  interna  del  veicolo  riservata al
conducente e agli eventuali passeggeri;
   2.10.  "combustibile  gassoso" i combustibili che, a temperatura e
pressione  d'impiego  normali, (288,2 K e 101,33 kPa) sono allo stato
gassoso, come ad esempio il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas
naturale compresso;
   2.11.  "surriscaldamento",  la  condizione  che  si produce quando
l'entrata  d'aria  per  l'aria  di  riscaldamento  del dispositivo di
riscaldamento a combustione e' completamente ostruita.

   3. PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI RISCALDAMENTO

   3.1.  L'abitacolo  di  tutti  i veicoli delle categorie M e N deve
essere munito di un sistema di riscaldamento.
   3.2. Le prescrizioni generali relative ai sistemi di riscaldamento
sono le seguenti:
   - l'aria riscaldata introdotta nell'abitacolo non deve essere piu'
inquinata dell'aria al punto di entrata nel veicolo.
   -  durante  l'uso  del  veicolo  su  strada,  il  conducente  e  i
passeggeri  non devono entrare in contatto con le parti del veicolo o
con l'aria riscaldata che possono provocare ustioni.
   - e emissioni di scarico prodotte dai dispositivi di riscaldamento
a combustione devono essere mantenute entro limiti accettabili.
   I   metodi  di  prova  per  la  verifica  di  ciascuna  di  queste
prescrizioni sono definiti negli allegati IV, V e VI.
   3.2.1.  La  tabella che segue indica quali allegati si applicano a
ciascun tipo di sistema di riscaldamento, in funzione della categoria
del veicolo.

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   Sistema     Categoria  Allegato   Allegato   Allegato   Allegato
     di           del        IV         V          VI        VII
riscaldamento   veicolo   Qualita'  Temperatura  Scarico  Sicurezza
                         dell'aria                           GPL
-------------------------------------------------------------------
Recupero          M
del calore del    N
motore-acqua      O
-------------------------------------------------------------------
Recupero          M          1          1
del calore del    N          1          1
motore-aria       O
Vedi Nota 1
-------------------------------------------------------------------
Recupero          M          1          1
del calore del    N          1          1
motore-olio       O
-------------------------------------------------------------------
Dispositivo di
riscaldamento     M          1          1           1          1
a combustibile    N          1          1           1          1
gassoso           O          1          1           1          1
Vedi Note 2 e 3
-------------------------------------------------------------------
Dispositivo di
riscaldamento     M          1          1           1
a combustibile    N          1          1           1
liquido           O          1          1           1
Vedi Nota 3
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   Altre  prescrizioni  relative  ai  dispositivi  di riscaldamento a
combustione e alla loro installazione figurano nell'allegato VII.
   Nota 1: I veicoli conformi alle prescrizioni dell'allegato III non
sono soggetti a queste prescrizioni di prova.
   Nota  2:  Un  nuovo  allegato  VIII  -  Prescrizioni in materia di
sicurezza  per  sistemi  di riscaldamento a GPL - sara' aggiunto alla
presente direttiva a norma dell'articolo 5.
   Nota  3:  I  dispositivi  di  riscaldamento  a combustione ubicati
all'esterno  dell'abitacolo  e  che  utilizzano l'acqua come mezzo di
trasferimento, sono considerati conformi agli allegati IV e V.