ALLEGATO IV PROCEDURA DI PROVA DELLA QUALITA' DELL'ARIA 1. Per i veicoli completi, devono essere effettuate le prove seguenti. 1.1. il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocita' del vento ? 2 m/s), con tutti i finestrini chiusi e, per i dispositivi di riscaldamento a combustione, il motore di propulsione spento. Se pero' il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima dello spegnimento. 1.2. La concentrazione di CO nell'aria ambiente e' misurata prelevando dei campioni come segue: a) in un punto situato all'esterno del veicolo quanto piu' vicino possibile dall'ingresso dell'aria del dispositivo di riscaldamento, e b) in un punto situato all'interno del veicolo, a meno di 1 m dall'uscita dell'aria riscaldata. 1.3. I valori letti devono essere registrati per una durata rappresentativa di 10 minuti. 1.4. Il valore misurato al punto (b) non deve superare di piu' di 20 ppm CO quello misurato al punto (a). 2. Per i dispositivi di riscaldamento a combustione considerati come componenti, dopo le prove di cui agli allegati V, VI e al punto 1.3 dell'allegato VII, deve essere effettuata la prova seguente: 2.1. il circuito primario dello scambiatore di calore deve essere sottoposto ad una prova di tenuta per verificare che l'aria inquinata non si mescoli con l'aria riscaldata destinata all'abitacolo. 2.2. Questa prescrizione e' considerata soddisfatta se, ad una pressione manometrica di 0.5 hpa, la perdita dallo scambiatore e' ?30 dm1/h.