(all. 4 - art. 1)
                                                          ALLEGATO IV

             PROCEDURA DI PROVA DELLA QUALITA' DELL'ARIA

   1.  Per  i  veicoli  completi,  devono  essere effettuate le prove
seguenti.
   1.1.  il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo
in  condizioni  di  aria  stabile  (velocita' del vento ? 2 m/s), con
tutti  i  finestrini  chiusi  e, per i dispositivi di riscaldamento a
combustione, il motore di propulsione spento. Se pero' il dispositivo
di  riscaldamento  si  spegne  automaticamente dopo meno di un'ora di
funzionamento   a  regime  massimo,  le  misurazioni  possono  essere
effettuate prima dello spegnimento.
   1.2.  La  concentrazione  di  CO  nell'aria  ambiente  e' misurata
prelevando dei campioni come segue:
a) in  un  punto  situato  all'esterno del veicolo quanto piu' vicino
   possibile    dall'ingresso    dell'aria    del    dispositivo   di
   riscaldamento, e
b) in  un  punto  situato  all'interno  del  veicolo,  a  meno di 1 m
   dall'uscita dell'aria riscaldata.

   1.3.  I  valori  letti  devono  essere  registrati  per una durata
rappresentativa di 10 minuti.
   1.4.  Il valore misurato al punto (b) non deve superare di piu' di
20 ppm CO quello misurato al punto (a).
   2.  Per  i  dispositivi di riscaldamento a combustione considerati
come  componenti, dopo le prove di cui agli allegati V, VI e al punto
1.3 dell'allegato VII, deve essere effettuata la prova seguente:
   2.1.  il circuito primario dello scambiatore di calore deve essere
sottoposto ad una prova di tenuta per verificare che l'aria inquinata
non si mescoli con l'aria riscaldata destinata all'abitacolo.
   2.2.  Questa  prescrizione  e'  considerata soddisfatta se, ad una
pressione manometrica di 0.5 hpa, la perdita dallo scambiatore e' ?30
dm1/h.