(all. 5 - art. 1)
                                                           ALLEGATO V

                PROCEDURA DI PROVA DELLA TEMPERATURA

   1. Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in
condizioni di aria stabile (velocita' del vento ? 2 m/s), con tutti i
finestrini chiusi. Se pero' il dispositivo di riscaldamento si spegne
automaticamente  dopo  meno  di  un'ora  di  funzionamento  a  regime
massimo,  le  misurazioni  possono essere effettuate prima. Se l'aria
riscaldata  proviene  dall'esterno  del veicolo, la prova deve essere
effettuata a temperatura ambiente non inferiore a 15 gradi C.
   2.  La  temperatura  della  superficie  delle parti del sistema di
riscaldamento  con  le  quali  il conducente puo' entrare in contatto
durante  l'uso  normale  del  veicolo  su strada sono misurate con un
termometro  a  contatto.  La  temperatura delle parti controllate non
deve  superare  70  gradi C per il metallo non rivestito o 80 gradi C
per gli altri materiali.
   2.1. Nel caso in cui una o piu' parti del sistema di riscaldamento
si   trovano   dietro   il   sedile  del  conducente  e  in  caso  di
surriscaldamento, la temperatura non deve superare 110 gradi C.
   3.1.  Per  i  veicoli delle categorie M1 e N1 la temperatura delle
parti  del  sistema  che possono entrare in contatto con i passeggeri
seduti  durante  l'uso  normale  del  veicolo su strada, ad eccezione
della grata di uscita dell'aria, non deve superare 110 gradi C.
   3.2.  Per i veicoli delle categorie M2, e M3, la temperatura delle
parti  del  sistema  che possono entrare in contatto con i passeggeri
seduti durante l'uso normale del veicolo su strada, non deve superare
70  gradi  C  per il metallo non rivestito o 80 gradi C per gli altri
materiali.
   4.  La  temperatura  dell'aria riscaldata che entra nell'abitacolo
non  deve  superate  150  gradi  C,  misurata  al  centro dell'uscita
dell'aria.