(parte 2)
    Il  comune  di  CASTIGLION  DEL  LAGO  (provincia  di Perugia) ha
adottato,  il  19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella seguente misura:
    aliquota  per  immobili  adibiti  ad  abitazione principale e sue
pertinenze  (limitatamente ad un solo immobile destinato a pertinenza
e purche' accatastato in categoria C/2, C/6 o C/7): 5,6 per mille;
    aliquota  per aree fabbricabili e tutti gli altri immobili: 7 per
mille;
    aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale di anziani
e disabili - art. 4 comma 1 legge 556/1996: 5,6 per mille;
    aliquota  per  immobili adibiti ad abitazione principale concessi
dal  proprietario in uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori
e  figli) a condizione che il familiare beneficiario abbia la propria
residenza anagrafica presso l'immobile oggetto del beneficio compreso
un  solo  garage  o  box di pertinenza abitazione principale (purche'
accatastato  in  categoria  C/2, C/6 o C/7 (dichiarazione su apposito
modulo  a  disposizione  presso  il  comune).  Coloro  che hanno gia'
presentato  la dichiarazione per gli anni 2000 e/o 2001 ed in seguito
non hanno subito variazioni sono esonerati da questo adempimento: 5,6
per mille;
    immobile  accatastato  o accatastabile in categoria D costruito a
partire  dall'anno  d'imposta  2000,  come  attestato  da concessione
edilizia: 4 per mille.
2.  di  elevare  per  l'anno 2002 la detrazione concessa per l'l.C.I.
dovuta  sull'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, secondo le seguenti modalita':
    a) elevazione  da  Euro  103,29  a Euro 155,00 da rapportare alla
percentuale di possesso, per i soggetti passivi appartenenti a nuclei
familiari  i  cui componenti abbiano percepito, in relazione all'anno
precedente,  i  seguenti  redditi  per un ammontare lordo complessivo
inferiore a Euro 5.700,00:
      redditi  di  pensione  (I.N.P.S.,  gestioni  sostitutive). Sono
esclusi  dal calcolo le pensioni di invalidita' civile, di guerra, le
rendite I.N.A.I.L., gli assegni di accompagnamento d'invalido civile;
      reddito  derivante  dall'immobile  di  diretto  utilizzo per il
quale  si  richiede  la riduzione dell'imposta e dalla sua pertinenza
(box, garage, cantina) ancorche' accatastata autonomamente;
      redditi   da  terreni  dichiarati  nell'apposito  quadro  della
dichiarazione a fini I.R.PE.F.
    b) elevazione  da  Euro  103,29 a Euro 130,00, da rapportare alla
percentuale  di  possesso,  per  i medesimi soggetti aventi la stessa
tipologia  di redditi, ma con ammontare lordo complessivo inferiore a
Euro 10.300,00;
    c) concedere  tale  detrazione  ai  soli  soggetti che ne faranno
richiesta documentata secondo i criteri individuati con deliberazione
della giunta comunale n. 312 del 14 maggio 1997;
    d) specificare  che,  ai  sensi  dell'applicazione della presente
disposizione,  per  nucleo  familiare  si  intende quello composto da
tutte  le  persone  che  anagraficamente  o  di fatto convivono nella
medesima   abitazione  del  soggetto  passivo,  indipendentemente  da
vincoli di parentela o affinita'.
    (Omissis).
02A06786
    Il  comune di CASTORANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
l'8   febbraio   2002,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  le aliquote sull'imposta comunale sugli immobili, per
l'anno 2002 nel modo seguente:
    per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese
le relative pertinenze: 5,5 per mille;
    per tutti gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale,
comprese le aree e lotti edificabill: 5,8 per mille;
    detrazione  per  l'unita'  immobiliare  destinata  alla residenza
principale: Euro 103,29 (lire 200.000).
    (Omissis).
02A06787
    Il  comune  di  CASTRIGNANO  DEI  GRECI  (provincia  di Lecce) ha
adottato,  il  18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di  confermare  per  l'anno  2002  l'applicazione,  dell'imposta
comunale  sul  valore  degli  immobili  (I.C.I.)  cosi' come previsto
nell'anno 2001.
    (Omissis).
    5,5  per  mille per i soggetti passivi, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
    6,5 per mille per i restanti soggetti passivi.
2.  di  confermare  per  l'anno  2002  la  detrazione  di Euro 103,29
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale.
    (Omissis).
02A06788
    Il  comune  di  CAUTANO  (provincia  di Benevento) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  a decorrere dal 1o gennaio 2002, l'aliquota per
l'imposta  Comunale  sugli  Immobili  nella  misura unica del 6,5 per
mille;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
    Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principali  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti Autonomi per le Case Popolari.
    (Omissis).
02A06789
    Il  comune  di  CAVALESE (provincia di Trento) ha adottato, il 28
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.l.), nella seguente misura:
    a)  aliquota  ordinaria del 5 per mille da applicarsi a tutti gli
immobili  (fabbricati  ed  aree  ad eccezione di quelli soggetti alle
aliquote di seguito indicate;
    b) aliquota ridotta del 4 per mille:
      b.1 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci
di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune,
per  le  sole  unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale;
      b.2 per le unita' immobiliari beate con contratto registrato ad
un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
      b.3  per  le  abitazioni  possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
Istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
      b.4 per le unita' immobiliari qualificabili come pertinenze, ai
sensi  dell'art. 817  del codice civile, che costituiscono pertinenza
dell'abitazione  principale,  come  previsto  dai commi 12 e 13 della
legge  23 dicembre  1999  n. 488, ovvero cose immobili classificate o
classificabili  in  categorie  diverse  da  quelle  ad uso abitativo,
destinate  ed  effettivamente  utilizzate in modo durevole a servizio
delle  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione principale, nonche'
per effetto di quanto previsto dal regolamento approvato con delibera
consiliare n. 72/1998;
      b.5  per  le  abitazioni  concesse in uso gratuito dal soggetto
passivo a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale
entro  il  terzo  grado,  se  nelle stesse il parente in questione ha
stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.
    c)  aliquota  maggiorata  del  6  per mille da applicarsi per gli
alloggi    posseduti    in    aggiunta   all'abitazione   principale,
indipendentemente  dal fatto che siano destinati alla locazione, alla
vendita  o  tenuti  a  disposizione per la villeggiatura o altro, con
esclusione  delle  abitazioni individuate alla precedente lettera b),
che scontano l'aliquota ridotta;
2.  di  determinare  per l'anno 2002, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio,  in  Euro  154,94, la misura della detrazione per le unita'
immobiliari   adibite   ad   abitazione   principale,  da  applicarsi
indistintamente per:
      a)  le  unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo;
      b) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa  adibite  ad  abitazione  principale dei soci
assegnatari;
      c)  gli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari, in quanto posseduti come abitazione principale;
      d)  per  le  abitazioni  possedute  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
Istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
      e)  per le unita' immobiliari qualificabili come pertinenze, ai
sensi  delIart. 817  deI  codice civile, che costituiscono pertinenza
dell'abitazione  principale,  come  previsto  dai commi 12 e 13 della
legge  23 dicembre  1999, n. 488, solo per la quota eventualmente non
gia' assorbita dall'abitazione principale.
    Nonche'  per effetto di quanto previsto dal regolamento approvato
con delibera consiliare n. 72/1998;
      f)  per  le  abitazioni  concesse  in uso gratuito dal soggetto
passivo a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale
entro  il  terzo  grado,  se  nelle stesse il parente in questione ha
stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
3.  di  fissare,  inoltre, in Euro 258,23, la misura della detrazione
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, per:
    coloro che oltre al reddito derivante dall'abitazione principale,
abbiano quale reddito del proprio nucleo familiare, solo una pensione
sociale  o  un assegno sociale, ovvero una sola pensione integrata al
minimo,  e  coloro  che, comunque, siano assistiti in modo permanente
dal   comune  o  da  altri  enti,  attraverso  l'assistenza  di  tipo
economico.
    (Omissis).
02A06790
    Il  comune  di  CAVOUR  (provincia  di Torino) ha adottato, il 30
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  stabilire  per  l'anno  2002,  la  misura  del  6  per  mille
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita
con d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e ss.mm.ii.;
3.  di  stabilire, per l'anno 2002. in Euro 139,443 la detrazione per
gli immobili ad abitazione principale.
    (Omissis).
02A06791
    Il  comune  di  CEGGIA  (provincia  di  Venezia)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di riconfermare la aliquote e le agevolazioni I.C.I. adottate per
l'anno  2001  e  che  di seguito si sintetizzano per l'anno d'imposta
2002:
    abitazione principale aliquota 4 per mille;
    aliquota ordinaria 7 per mille;
    detrazione per abitazione principale 113,62;
2.  di  confermare tutte le riduzioni e le agevolazioni contenute nel
regolamento approvato con delibera C.C. n. 36 del 31 marzo 1999.
3.  Di  applicare  tutte  le  agevolazioni e le aliquote previste per
l'abitazione  principale anche alle pertinenze ex artt. 817 e 818 del
codice civile, nella misura massima di due pertinenze.
    (Omissis).
02A06792
    Il  comune di CENATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il
25   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'I.C.I.
gia' in vigore per gli anni 1997-1998 -1999-2000 e 2001:
    applicazione  dell'aliquota  ridotta  del  5,7  per  mille per le
unita'  immobiliari  adibite ad abitazione principale e per le unita'
immobiliari  equiparate  ad  abitazioni  principali di cui all'art. 9
commi  1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 58
in data 28 dicembre 1998 e modificato con la deliberazione consiliare
n.   3  del  26  marzo  1999  e  con  deliberazione  del  commissario
prefettizio n. 38 del 18 dicembre 1999 e n. 30 del 22 marzo 2000;
    unica aliquota del 7 per mille per tutti gli altri contribuenti;
    in conformita' all'art. 6 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504.
2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 120,00 la detrazione per le
abitazioni  principali  e  per  le  unita'  immobiliari equiparate ad
abitazioni  principali  di  cui  all'art.  9  comma 2 del regolamento
comunale  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili
approvato con deliberazione consiliare n. 58 in data 28 dicembre 1998
e  modificato  con  deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 1999 e
con deliberazione del commissario prefettizio n. 38 del 18 dicembre e
n. 30 del 22 marzo 2002.
    (Omissis).
02A06793
    Il  comune di CEPAGATTI (provincia di Pescara) ha adottato, il 21
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare l'aliquota relativa alla I.C.I. per l'anno 2002 al
5,25  per  mille  lasciando  inalterate le detrazioni come per l'anno
2001.
    (Omissis).
02A06794
    Il   comune  di  CERNUSCO  LOMBARDONE  (provincia  di  Lecco)  ha
adottato,  il  13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili come segue:
    aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali;
    le  pertinenze  delle  abitazioni  principali (art. 6 regolamento
comunale);
    le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti di primo grado
(art. 7 regolamento comunale);
    locazione  di  immobile  a  titolo  di  abitazione principale con
"contratto   concordato",   esclusa   detrazione  di  legge  (art.  8
regolamento comunale);
    aliquota  del  6  per  mille  per tutti gli immobili posseduti in
aggiunta.
    (Omissis).
02A06795
    Il  comune  di  CERVASCA  (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  relativamente  all'I.C.I. in comune, per l'anno
2002 e con effetto dal 1o gennaio 2002:
    aliquota unica: 5 per mille;
    riduzione  unica:  Euro  103,29  (utilizzabile, qualora superiore
all'imposta dovuta per l'abitazione principale, per la parte residua,
a diminuzione l'imposta dovuta sulle pertinenze eventuali).
    (Omissis).
02A06796
    Il  comune  di  CERVETERI  (provincia  di Roma) ha adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili per l'anno 2002
nelle  seguenti  misure:  aliquota  ordinaria  7  per mille; aliquota
ridotta 5 per mille, da applicare:
    a)  per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e
relative   pertinenze  ubicate  nello  stesso  edificio  o  complesso
immobiliare;
    b) per l'unita' immobiliare locata con contratto registrato ad un
soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
    c)   per   l'abitazione  data  in  uso  gratuito,  con  contratto
registrato,  ad  un  parente  in  linea retta o collaterale, entro il
primo grado, che la utilizzi come abitazione principale:
      di   considerare  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usofrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale del soggetto passivo sono detratte, fino a
concorrenza  dei  suo  ammontare,  Euro  104,00 rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'   agli  alloggi  regolarmente  assegnati  agli
Istituti autonomi per le case popolari.
Di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si
trovino  in  situazioni  di  particolare  disagio  economico-sociale,
debitamente  documentate, sia applicata l'elevazione della detrazione
spettante  a euro 258,228 e comunque non oltre l'importo dell'imposta
dovuta.
    (Omissis).
02A06797
    Il  comune  di  CETRARO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 21
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  provvedere,  (omissis),  alle  seguenti  determinazioni  relative
all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002:
    aliquote:
aree fabbricabili....                    |6 per mille
abitazione principale....                |6 per mille
altri fabbricati....                     |7 per mille
Detrazione:  applicabilita'  (per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo) della quota di detrazione
Euro 103,29;
esenzione:  esenzione dall'imposta per "terreni agricoli ricadenti in
aree  montane di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge
27  dicembre  1977,  n.  984" come espressamente previsto dall'art. 7
comma 1 lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e
successive modifiche.
    (Omissis).
02A06798
    Il  comune di CHIUSANO d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il
4   febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, con detrazione
dell'imposta   per   l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale nella misura di Euro 103,29.
    (Omissis).
02A06799
    Il  comune  di  CIMINNA  (provincia di Palermo) ha adottato, il 6
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno
2001 e precisamente:
    1. prima casa 4 per mille;
    2. seconda casa ed altre case 5,5 per mille;
    3. detrazione abitazione principale Euro 103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02A06801
    Il  comune  di  CINAGLIO  (provincia  di  Asti)  ha  adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. (omissis).
2.  di determinare per l'anno 2002 l'aliquota che verra' applicata in
questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.
    (Omissis).
02A06802
    Il  comune  di  CINZANO  (provincia di Torino) ha adottato, il 26
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili
I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti forme:
    a) abitazione principale 6 per mille;
    b) terreni agricoli //;
    c) fabbricati 7 per mille;
    d) altri immobili 7 per mille.
2.  di  stabilire  che per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare,
adibita ad abitazione principale, si detraggono fino alla concorrenza
del  suo ammontare Euro 103,29 rapportato al periodo dell'anno solare
durante il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02A06803
    Il  comune  di  CIVITELLA  CASANOVA  (provincia  di  Pescara)  ha
adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare per l'anno 2002 l'aliquote diversificate dell'imposta
comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure:
    1.  -  5  per  mille  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazioni
principali  cosi'  come  previsto dall'art. 5 del vigente regolamento
comunale I.C.I. e con la detrazione di L. 200.000;
    2.  -  5  per  mille  per  gli  immobili  generici  posseduti  da
contribuenti residenti;
    3.  - 5 per mille per immobili adibiti ad abitazione posseduti da
contribuenti   non  residenti,  ma  ceduti  in  locazione  a  persone
residenti;
    4.   -  6  per  mille  per  immobili  adibiti  ad  abitazione  da
contribuenti non residenti;
    5.  -  6  per  mille  per  i  fabbricati  generici  posseduti  da
contribuenti non residenti;
    6. - 6 per mille per le aree edificabili.
    (Omissis).
02A06804
    Il  comune  di CIVITELLA DI ROMAGNA (provincia di Forli- Cesena )
ha  adottato,  il  14  febbraio  2002,  la  seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  (omissis), di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    4  per  mille  sul  valore  delle unita' immobiliari direttamente
adibite   ad   abitazione   principale  e  sul  valore  delle  unita'
immobiliari    equiparate   all'abitazione   principale,   ai   sensi
dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili;
    6 per mille sul valore degli altri immobili;
    7  per  mille  per  gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6,
comma  1,  del  regolamento  comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili.
    (Omissis).
02A06805
    Il  comune  di CIVITELLA MESSER RAIMONDO (provincia di Chieti) ha
adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
    aliquote del 5,5 per mille per abitazioni non locate;
    aliquota del 5,5 per mille per aree fabbricabili;
    aliquota  del  5,5  per  mille  per  prima  casa  e  immobili non
ricompresi precedentemente.
    (Omissis).
02A06806
    Il comune di COLLE DI MEZZO (provincia di Chieti) ha adottato, il
12   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2002  la stessa aliquota del 5 per mille
praticata  per  l'anno  2001  in  ordine  all'imposta  comunale sugli
immobili.
    (Omissis).
02A06807
    Il  comune  di  COLORNO  (provincia  di  Parma) ha adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  2002,  nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 504:
N.          |tipologia degli immobili         |aliquote
1           |terreni agricoli                 |5,4 per mille
2           |aree fabbricabili                |5,4 per mille
3           |abitazioni principali            |5,4 per mille
4           |altri fabbricati                 |5,7 per mille
5           |alloggi non locati               |7  per mille
di  determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre
1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662
del  23  dicembre  1996,  per  l'anno  2001,  la  seguente detrazione
d'imposta, cosi' come stabilita con deliberazione di c.c. n. 4 del 26
febbraio 1998:
    misura   detrazioni   I.C.I.  anno  2002:  abitazione  principale
(detrazione d'imposta in ragione annua) Euro 113,62.
    (Omissis).
02A06808
    Il  comune  di  COLOSIMI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare  nel  seguente  modo  le  tariffe  per  l'I.C.I. relativa
all'anno 2002:
    prima abitazione 5 per mille;
    seconda abitazione 6 per mille;
    terreni edificabili ed altri immobili 5,5 per mille;
    abitazioni in ristrutturazione 3 per mille.
di  stabilire  che i proprietari delle aree edificabili ubicate nella
zona  B) del piano regolatore, in possesso di superficie inferiore al
lotto minimo previsto nelle norme tecniche di attuazione, non debbono
corrispondere  l'I.C.I.  Se, successivamente, si dovessero utilizzare
le  suddette  aree a scopo edificatorio l'imposta e' dovuta per tutto
il periodo per il quale sulle medesime non e' stata corrisposta.
    (Omissis).
02A06809
    Il  comune  di  COMERIO  (provincia di Varese) ha adottato, il 28
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I.  e'  determinata nelle seguenti
misure:
    aliquota abitazione principale: 4 per mille;
    aliquota aree edificabili: 4 per mille;
    aliquota per altre tipologie: 5 per mille.
Si   determina   in   Euro  104,00  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
    (Omissis).
02A06810
    Il  comune  di COMUNANZA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. aliquota ordinaria 6 per mille;
2. aliquota abitazione principale 6 per mille;
3. aliquota alloggi non locati 7 per mille;
4.  aliquota per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti 6
per mille;
detrazione abitazione principale Euro 103,50.
    (Omissis).
02A06811
    Il  comune di CONCERVIANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 12
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 2002, nella misura unica del 6 per mille.
    (Omissis).
02A06812
    Il  comune  di  CONIOLO (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale
sugli  immobili,  in  questo  comune con effetto dal 1o gennaio 2002,
l'aliquota unica del 5 per mille;
di   stabilire   altresi'   che   dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte  fino  a  concorrenza  del  suo ammontare, euro 129,11
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
    (Omissis).
02A06813
    Il  comune  di  CONZANO (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di stabilire ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'imposta
comunale  sugli Immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio
2002, le seguenti aliquote diversificate:
    a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,5 per mille;
    b) aliquota  diversificata:  viene  individuata un'aliquota nella
misura  del  7  per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53 della legge
23 dicembre  1996 n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle
abitazioni principali, quindi tutte quelle unita' immobiliari adibite
ad  abitazione  diverse  dalla  prima  abitazione  che siano tenute a
disposizione dei proprietari e comunque sfitti.
    c) aliquota  agevolata  speciale:  viene  individuata un'aliquota
nella  misura  del  4  mille  a  favore  dei proprietari che eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabii  ovvero  finalizzati  al recupero di immobili di interesse
artistico  ed  architettonico,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 5 legge
27 dicembre   1997   n.   449.   L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente  alle  unita'  immobiliari succitate per la durata di 3
anni dall'inizio dei lavori.
2.  di  stabilire  altresi'  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del suo ammontare, euro 129,11
(pari  a L. 250.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02A06814
    Il comune di CORDIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 12
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  applicare  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura  ordinaria del 6 per mille e
nella  misura  ridotta  del 5 per mille per l'abitazione principale e
sue  pertinenze; la detrazione per abitazione principale nella misura
fissa di Euro 155,00 (300.122 lire);
2.  di  considerare  abitazioni  principali le unita' immobiliari, in
precedenza  adibite  ad  abitazione principale, possedute a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
3.  di  confermare per l'anno 2002 i valori di riferimento delle aree
edificabili come da allegato prospetto in euro.
    (Omissis).
02A06815
    Il   comune  di  CORLETO  PERTICARA  (provincia  di  Potenza)  ha
adottato,  il  15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  confermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  Immobili (l.C.l.) nella misura del 4 per mille e la detrazione
per l'abitazione principale in L. 250.000.
    (Omissis).
02A06816
    Il comune di CORNALE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  - I.C.I. nella misura del 6 per mille, per tutti gli
immobili;
2.  di  stabilire l`importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella misura obbligatoria di legge.
    (Omissis).
02A06817
    Il  comune  di CORTEMAGGIORE (provincia di Piacenza) ha adottato,
il   9   marzo   2002,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale;
    aliquota   del   5  per  mille  per  fabbricati  non  costituenti
l'abitazione principale, terreni agricoli e aree fabbricabili;
    riduzione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale Euro 108,00.
    (Omissis).
02A06818
    Il  comune  di CORTIGLIONE (provincia di Asti) ha adottato, il 14
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002,  l'aliquota  I.C.I.  che sara'
applicata da questo comune nella misura unica del 5 per mille.
    (Omissis).
02A06819
    Il comune di CORVARA IN BADIA (CORVARA) (provincia di Bolzano) ha
adottato,  il  10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, come segue:
    a) aliquota ordinaria: 5 per mille;
    b) aliquota maggiorata:  7  per  mille,  per  le unita' abitative
soggette all'imposta di soggiomo di cui al titolo II del D.P.G.R. del
20 ottobre 1988, n. 29/L;
2.  di  fissare  per  l'anno  2002  l'importo  della  detrazione  per
l'abitazione  principale  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  nonche'  all'art. 4 del regolamento per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili in Euro 206,58
(lire 400.000).
    (Omissis).
02A06820
    Il  comune di COSSANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato,
il   20  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Delibera: 1. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504 modificato dall'art. 3
comma  53  della legge 23 dicembre 1996. n. 662, nella misura del 6,5
per  mille  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
per  l'anno  2002  da  applicarsi  in  misura  unica  a tutte le basi
imponibili;
    (Omissis).
3.   di  precisare  che  la  detrazione  per  l'immobile  adibito  ad
abitazione principale ammonta ad Euro 103,29.
    (Omissis).
02A06821
    Il  comune  di  CRESPIATICA  (provincia  di Lodi) ha adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
                                                         Tabella n. 1
              IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
                     ALIQUOTA E DETRAZIONI 2002
K
TIPOLOGIA DI IMMOBILI      |ALIQUOTE     |DETRAZIONI
---------------------------------------------------------------------
                           |             |120 euro (pari a L.
Abitazione principale      |5,5 per mille|232.352)
---------------------------------------------------------------------
Aree fabbricabili Seconde  |             |
case sfitte abitabili      |7 per mille  |=
---------------------------------------------------------------------
Altre tipologie di immobili|6 per mille  |=
Disposizioni particolari.
1.   assimilazione   tra  abitazione  principale  e  sue  pertinenze,
considerate   tali   quelle  previste  dall'art. 4  dello  Schema  di
Regolamento I.C.I.
2. elevazione della detrazione sull'abitazione principale ad Euro 180
(pari  a  L.  348.528)  per  i  nuclei famigliari composti da persone
ultrasessantenni  con un reddito lordo complessivo riferito al nucleo
famigliare pari o inferiore ad Euro 13.000 (pari a L. 25.171.510).
    (Omissis).
02A06822
    Il  comune  di  CRISPIANO  (provincia di Taranto) ha adottato, il
15 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2002, le aliquote dell'Imposta comunale
sugli  immobili,  nei  termini  di cui al decorso anno e precisamente
come da prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale
    (Omissis).
        ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2002
1. A.  5  per  mille, per abitazione principale e relative pertinenze
oltre  a quelle date in uso gratuito cosi' come previsto dall'art. 11
del vigente regolamento comunale sull'I.C.I.;
  B.  immobili  concessi  in  affitto a canone regolamentato (art. 2,
comma 3, legge n. 431/1998);
2. 5,5 per mille, a tutti gli altri immobili.
Di determinare per l'anno 2002 in:
    L.  200.000,  in  Euro  103,29,  la  detrazione  per l'abitazione
prindpale;
    L. 250.000, in Euro 129.11, la detrazione per i seguenti casi:
      1.  contribuenti  titolari  di  redditi  di  pensione  oltre ai
redditi  relativi ad abitazione e relative pertinenze, per un importo
totale  di  Euro  6.197,48  (in lire L.12.000.000); l'agevolazione e'
estesa  ai  contitolari  nelle  medesime  condizioni  o  senza  alcun
reddito;
      2.  portatori di grave handicap ovvero soggetti aventi a carico
portatori di handicap, in entrambi i casi certificati dalla A.S.L. ai
sensi  della  legge  n.  104/1992,  il  cui  reddito  mensile non sia
superiore al rateo di pensione minima erogata dall'l.N.P.S. e che non
abbiano altre proprieta' immobiliari, oltre quella per la quale viene
richiesta la detrazione;
      3.  al  fine  di  poter usufruire della detrazione agevolata il
contribuente   dovra'   presentare   apposita   istanza   all'ufficio
competente a dimostrazione dei possessi di tali requisiti.
    (Omissis).
02A06823
    Il  comune  di CUPRAMONTANA (provincia di Ancona) ha adottato, il
6 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    detrazione I.C.I. per l'anno 2002: Euro 103,29.
    (Omissis).
    per  l'anno  2002  determinare  nella  misura  del 5,9 per mille,
l'aliquota    dell'imposta   comunale   immobiliare   sull'abitazione
principale  con esclusione delle pertinenze iscritte distintamente in
catasto,  e  del  7  per  mille  per tutti gli immobili diversi dalle
abitazioni  o  posseduti  in aggiunta all'abitazione principale, o di
alloggi non locati;
    confermare  la  detrazione  d'imposta abitazione principale nella
misura di Euro 103,29,
    di  confermare  a  Euro  139,44,  la  detrazione  per  abitazione
principale per i seguenti soggetti:
      pensionati  ultra  sessantacinquenni  che  non  possiedono  nel
territorio  nazionale  altre  unita'  immobiliari  oltre l'abitazione
principale  e  il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione
sociale (assegno sociale);
      di  stabilire  che  la maggiore  detrazione e' subordinata alla
presentazione  entro  il  30  giugno  2002,  di  idonea richiesta, da
effettuarsi al comune attestante il possesso dei requisiti richiesti;
      di  determinare  l'aliquota  del  4  per  mille  per i soggetti
passivi  che  effettuano interventi finalizzati al recupero di unita'
immobiliari  o  inabitabili  ubicate  nei  centri  storici cosi' come
deliberati dal P.R.G. vigente.
    (Omissis).
02A06824
    Il  comune  di  CURTI  (provincia  di  Caserta)  ha  adottato, il
21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I per
l'anno 2002, cosi' come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992,
e successive modificazioni ed integrazioni.
2.   di  confermare  in  L.  200.000  la  detrazione  per  abitazione
principale.
    (Omissis).
02A06825
    Il  comune  di  CUSAGO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato, il
23 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare  le  tariffe  ed  imposte  per  l'anno  2002,  come
specificato negli allegati prospetti.
Tipologia di immobile                             |Aliquota
Abitazione principale e relativa pertinenza       |5 per mille
Terreni agricoli                                  |5 per mille
Aree fabbricabili                                 |6 per mille
Altri fabbricati                                  |6 per mille
Abitazioni sfitte non locate                      |7 per mille
Detrazione abitazione principale                  |Euro 103,29
    (Omissis).
02A06826
    Il  comune  di  DELEBIO  (provincia  di  Sondrio) ha adottato, il
28 dicembre  2001  e  l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    4 per mille, abitazione principale ed una pertinenza;
    5 per mille, altri immobili ed aree edificabili.
detrazione I.C.I. per l'anno 2002: Euro 103,29.
    (Omissis).
02A06827
    Il  comune  di  DIVIGNANO  (provincia di Novara) ha adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di applicare, per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota I.C.I. cosi'
come segue:
    l'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale  comprese le pertinenze alle stesse cosi' come
previsto  dall'art. 30,  comma 12, della legge n. 448 del 23 dicembre
1999;
    l'aliquota  del  6  per  mille  per  tutti  gli altri casi di cui
all'art. 1,  comma  2,  e art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992,
successive  modificazioni,  i  diversi  dalle abitazioni principali e
relative pertinenze alle stesse.
    (Omissis).
02A06828
    Il   comune   di   DOLCE'  (provincia  di  Verona)  ha  adottato,
l'11 febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'Imposta sugli
immobili (I.C.I.) come segue:
    a) nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale;
    b) nella  misura  del  7  per  mille per tutti gli altri immobili
(aliquota ordinaria).
2.  di  confermare  la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  in Euro 103,291, elevabile a Euro 154,937, ai
sensi  dell'art. 8,  comma  3, del decreto legislativo n. 504/1992, e
successive  modifiche,  ed  art. 13  del  vigente  regolamento I.C.I.
(Imposta comunale sugli immobili), per i seguenti casi:
    a) portatori  di  handicap  riconosciuti  dal  competente ufficio
nella   misura   del   66%  a  prescindere  dal  reddito  e  riferita
esclusivamente alla quota di proprieta' del richiedente;
    b) titolari  di  pensioni  sociale o di altra pensione di importo
analogo che in ogni caso non superi l'importo di Euro 206,58 mensili.
Se il nucleo familiare e' composto da piu' persone a qualsiasi titolo
convivente   l'agevolazione  spetta  soltanto  nel  caso  di  reddito
complessivo  composto  unicamente da assegni di pensione sociale o di
altra  pensione  di  importo analogo che in ogni caso non superi Euro
206,58  mensili  e  si  estende  anche  ad  eventuali  comproprietari
risultanti a carico dei titolari delle pensioni;
    c) per  avere  diritto  alle  agevolazioni  di  cui sopra bisogna
inoltre  essere  proprietari di una sola unita' immobiliare (comprese
le pertinenze non locate).
    (Omissis).
02A06829
    Il  comune  di  DOLCEDO  (provincia  di  Imperia) ha adottato, il
29 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    A) Abitazione principale: aliquota 5 per mille;
    B) Altri fabbricati: aliquota 6,5 per mille;
    C) Aree fabbricabili: aliquota 6,5 per mille;
    D) Terreni agricoli: aliquota 6,5 per mille.
    (Omissis).
02A06830
    Il   comune   di  DRO  (provincia  di  Trento)  ha  adottato,  il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  2002,  al  5  per  mille l'aliquota
ordinaria,  presupposto  d'imposta  ai sensi dell'art. 1, comma 2 del
decreto  legislativo  n. 504/1992, da applicarsi a tutti gli immobili
ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate;
2.  di  confermare  la riduzione dell'aliquota di cui al punto 1, del
presente dispositivo al 4 per mille:
    a) per  l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione
principale:
      dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;
      dai  soci  assegnatari  di  cooperative  edilizie  a proprieta'
indivisa residenti nel comune:
      dalle  persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza
in  istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
per  le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, a
condizione che le stesse non risultino locate;
    b) per  un'unica unita' immobiliare classificata o classificabile
nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7  (cantina,  box, posto
macchina   coperto   o  scoperto  ecc.)  che  costituisce  pertinenza
dell'abitazione principale;
    c) per  le  abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai
suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado,
se  nelle  stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi
dimora abitualmente;
3.  Di  stabilire,  ai  sensi  dell'art. 3,  comma 53, della legge n.
662/1996,  la  diversificazione  dell'aliquota di cui al punto 1, del
presente  dispositivo  al  6 per mille per le aree fabbricabili e per
gli  alloggi  e  relative  pertinenze  non  destinate  ad  abitazione
principale del proprietario che risultano non locati;
4. di elevare, per l'anno 2002, ad Euro 168,00 la detrazione prevista
all'art. 8,   comma   2,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  e
successive modificazioni ed integrazioni per l'imposta dovuta:
    a) per  l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione
principale:
      dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;
      dai  soci  assegnatari  di  cooperative  edilizie  a proprieta'
indivisa residenti nel comune;
      dalle  persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza
in  istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
per  le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, a
condizione che le stesse non risultino locate;
    b) per  un'unica unita' immobiliare classificata o classificabile
nelle  categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che costituisce pertinenza
dell'abitazione  principale, solo per la quota eventualmente non gia'
assorbita dall'abitazione principale;
    c) per  le  abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai
suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado,
se  nelle  stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi
dimora abitualmente;
5.  di  stabilire, per l'anno 2002, la detrazione d'imposta spettante
agli  alloggi  regolarmente  assegnati dagli Istituti autonomi per le
case  popolari  in Euro 104,00 cosi' come previsto dall'art. 8, comma
2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed
integrazioni;
    (Omissis).
02A06831
    Il  comune  di  DRONERO  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2002,  nella  misura  del  5,5 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
e successive modificazioni ed integrazioni.
    (Omissis).
02A06832
    Il  comune  di  EDOLO  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato, il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. deI 4 per mille
con  detrazione  di Euro 180,759 per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale e del 7 per mille per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).
02A06833
    Il  comune  di ERLI (provincia di Savona) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    5,8 per mille per l'abitazione principale;
    6,5 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie.
    (Omissis).
02A06834
    Il  comune  di  FABBRICA  CURONE  (provincia  di  Alessandria) ha
adottato,  l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica deI 5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili.
2. di  stabilire  in  Euro 108,00 pari a L. 209.117 la detrazione per
l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A06835
    Il  comune di FABRICA DI ROMA (provincia di Viterbo) ha adottato,
il   25 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  le  aliquote  delIimposta comunale sugli immobili da
applicarsi  alle unita' immobiliari nel comune di Fabrica di Roma per
l'anno 2002 nelle misure come in appresso riportate:
    a) aliquota  ordinaria,  ivi compresa l'abitazione principale = 6
per mille - detrazione prima casa: Euro 130,00;
    b) seconde case: aliquota 7 per mille.
    (Omissis).
02A06836
    Il  comune di FARA SAN MARTINO (provincia di Chieti) ha adottato,
il   22 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per  mille  senza  ulteriori  riduzioni  o detrazioni oltre quella di
L. 200.000 per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A06837
    Il  comune  di FERMO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il
26 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  le  aliquote  I.C.I.  per  l'anno  2002  nella misura
indicata:
    Vista  la  deliberazione della g.c. n. 15 del 25 gennaio 2001 con
la  quale  vengono approvate le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nelle
seguenti misure:
      aliquota  abitazione  principale  4,8  per  mille  (comprese le
pertineneze distintamente iscritte in catasto);
      aliquota ordinaria 6 per mille;
      alloggi non locati 7 per mille;
      aliquota  agevolata  Istituti  autonomi  case  popolari 4,8 per
mille (comprese le pertinenze distintamente iscritte in catasto);
      aliquota agevolata per immobili affittati con contratti tipo ex
legge n. 431/1998 2 per mille);
      detrazione  per  abitazione principale L. 200.000 Euro 103,29),
aumentata a L. 300.000 (Euro 154,94) nei seguenti casi:
        1) reddito   complessivo   lordo  del  nucleo  familiare  del
proprietario non superiore a L. 12.000.000 (Euro 6.197,48);
        2) reddito   complessivo   lordo  del  nucleo  familiare  del
proprietario  non  superiore  a  L. 28.000.000  (Euro 14.460,79), con
almeno tre figli a carico;
        3) reddito complessivo lordo del nucleo familiare inferiore o
uguale a L. 20.000.000 (Euro 10.329,14), esclusivamente costituito da
pensione  sociale  e/o  pensione integrata al trattamento minimo e da
redditi di terreni e fabbricati.
    (Omissis).
02A06838
    Il  comune  di  FIAMIGNANO  (provincia  di  Rieti) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    abitazione principale 4 per mille;
    altri fabbricati 6 per mille.
2. di  stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno
2002 nella misura di Euro 129,12 (L. 250.000).
    (Omissis).
02A06839
    Il  comune  di FINO DEL MONTE (provincia di Bergamo) ha adottato,
il   5 febbraio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella seguente
misura:
    aliquota ordinaria 6,5 per mille;
    aliquota  agevolata  5,  5  per mille limitatamente agli immobili
posseduti come abitazione principale;
2. di  mantenere  in  Euro 113,62 pari a L. 220.000 la detrazione per
l'abitazione  principale del soggetto passivo e in Euro 258,23 pari a
L. 500.000   per   l'abitazione   principale   del  soggetto  passivo
all'interno   del  cui  nucleo  familiare  e'  presente  un  soggetto
portatore  di  handicap  ai  sensi  della legge n. 104 del 5 febbraio
1992.
3. di   considerare  abitazione  principale  quella  nella  quale  il
contribuente  dimora  abitualmente  e  che  la  possiede  a titolo di
proprieta',  usufrutto o altro diritto reale, nonche' quelle concesse
in  uso  gratuito  ai parenti in linea retta e collaterale fino al 1o
grado.
    (Omissis).
02A06840
    Il  comune  di  FONDI  (provincia  di  Latina)  ha  adottato,  il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente
riportati:
1. di  determinare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
    a) unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale, 5,5 per
mille;
    b) altre unita' immobiliari, 6 per mille;
    c) terreni agricoli, 5,5 per mille;
    d) aree edificabili, 6 per mille;
    e) abitazioni  concesse  in  uso gratuito ai parenti di 1o grado,
5,5 per mille;
2.  di  determinare  per  l'anno  2002 la detrazione per l'abitazione
principale in Euro 129,11.
    (Omissis).
02A06841
    Il  comune  di  FONTEVIVO  (provincia  di  Parma) ha adottato, il
29 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare le aliquote I.C.I..
2. di dare atto che le aliquote in vigore sono le seguenti:
    Aliquote:
      a) abitazione principale 4,8 per mille.
    Fanno parte dell'abitazione principale il garage e la cantina. Si
considerano  abitazione  principale  gli  immobili  concessi  in  uso
gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado;
      b) altri fabbricati, terreni ed aree 5 per mille;
      c) case sfitte 7 per mille;
      d) immobili  locati  a norma art. 2, comma 3, legge n. 431/1998
4 per mille.
    Detrazioni:
      abitazione principale Euro 113,62;
      portatori di handicap Euro 206,58 in relazione al reddito:
        1 persona fino a Euro 10.329;
        2 persone fino a Euro 15.494;
        3 persone fino a Euro 18.076;
        4 persone fino a Euro 20.658;
        5 persone da Euro 20.658 a Euro 25.823.
    (Omissis).
02A06842
    Il comune di FORANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 25 marzo
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2002:
    a) aliquota  ordinaria  del  7  per  mille per tutti gli immobili
diversi dalle unita' immobiliari destinate ad abitazioni principali;
    b) aliquota  del  4 per mille per le unita' immobiliari destinate
ad abitazione principale, nei seguenti casi:
      I. abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
      II.  abitazione  concessa  in  uso gratuito dal proprietario ai
suoi  familiari  (parenti  ed  affini  fino  al secondo grado, che vi
risiedano anagraficamente e che le usino come abitazioni principali);
      III.  abitazione  posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto
da  soggetto  anziano  o  disabile  che  ha acquisito la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
2.  di  fissare  nella  misura  di  Euro  258,23  la  detrazione  per
l'abitazione  principale,  cosi'  come stabilito all'art. 5, comma 2,
lettera b) del vigente regolamento dell'I.C.I.;
    (Omissis).
02A06843
    Il  comune  di  FORLI'  DEL  SANNIO  (provincia  di  Isernia)  ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di   stabilire   l'aliquota   dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
da  applicarsi  in  questo comune per l'anno 2002, nella misura del 6
(sei) per mille;
di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno
2002 viene stabilita in L. 250.000 Euro 129,11;
    (Omissis).
02A06844
    Il  comune  di  FORMELLO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 e
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2002 le aliquote per l'imposta comunale
sugli immobili determinate per l'anno 2001:
    abitazione principale 4,6 per mille;
    categorie catastali da C1 a D8 5 per mille;
    altri fabbricati 6 per mille;
    aree fabbricabili 7 per mille.
    (Omissis).
1.  di  elevare,  per  l'anno  2002,  la  detrazione per l'abitazione
principale da Euro 103,29 a Euro 206,58 per le seguenti categorie:
    A) portatori di handicap:
      i  nuclei  familiari  con  almeno  un  convivente  disabile con
invalidita'  non  inferiore  al  75%,  risultante  dal certificato di
riconoscimento  dell'invalidita'  civile  rilasciato dalle competenti
strutture  pubbliche,  con  un  reddito complessivo, per l'anno 2001,
riferito all'intero nucleo familiare, non superiore a Euro 13.805,20;
inoltre  i  nuclei  familiari  con  almeno un convivente disabile con
invalidita'  pari al 100% risultante dalla medesima certificazione di
cui  sopra,  e  con  il medesimo reddito complessivo per l'anno 2001,
potranno  effettuare domanda di detrazione per un importo pari a Euro
258,23;
    B) pensionati:
      i  pensionati  che  al  1o gennaio  2002 hanno compiuto 65 anni
d'eta',  il  cui  reddito  familiare, per l'anno 2001 non superi Euro
9.203,47;
    C) famiglie numerose:
      nucleo  familiare  al  1o gennaio  2002  composto da sei o piu'
persone, con un reddito totale, riferito all'anno 2001, non superiore
a Euro 40.283,64;
      possesso  del  solo  appartamento  abitato ed eventuale annesso
garage  o  box quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al
1o gennaio  2002.  Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo
del  diritto  di  usufrutto,  il  contribuente non deve avere nessuna
proprieta' immobiliare;
    D) cassa integrati:
      i   non  occupati  che  hanno  perso  le  indennita'  di  cassa
integrazione  o di mobilita' nel corso dell'anno precedente che hanno
un reddito del nucleo familiare che non superi, per l'anno 2001, Euro
9.203,47;
    E) giovani sposi:
      nucleo  familiare al 1o gennaio 2002 composto da giovani sposi,
con   o  senza  prole  che  abbiano  contratto  matrimonio  nell'anno
precedente   al  periodo  d'imposta  vigente  e  che  siano  divenuti
proprietari di prima casa e che abbiano un reddito riferito al nucleo
familiare  complessivamente non superiore a Euro 25.822,84, la stessa
detrazione  spetta  alle  coppie  che  nello  stesso  periodo abbiano
riconosciuto  figli naturali e che si trovino nelle stesse condizioni
reddituali;
    La  domanda  di  detrazione,  deve  essere  compilata su apposito
modulo,   distribuito   gratuitamente   presso  la  sede  comunale  e
riconsegnata  al  protocollo  entro il 31 dicembre di ogni anno. Alla
domanda  devono  essere  allegati  i  certificati  che  attestano  le
condizioni  per  aver  diritto  alla  detrazione  o,  in alternativa,
certificazione sostitutiva da redigersi su carta semplice;
2.  di  ridurre  del  60%,  fino  ad un massimo annuo di Euro 516,46,
l'imposta  comunale  sugli  immobili  per  le  seguenti  categorie di
intervento edilizio cosi' come definite dalla legge n. 457/1978:
    manutenzione straordinaria. Limitatamente a:
      a) rifacimento  o  sostituzione,  anche  con  alterazione delle
caratteristiche  originali,  degli  infissi  esterni,  con obbligo di
adeguamento delle vigenti normative;
      b) rivestimenti e coloriture di prospetti esterni con modifiche
ai  preesistenti  oggetti,  ornamenti,  materiali  e  colori,  estese
all'intero  edificio  e  con  obbligo  di  adeguamento  alle  vigenti
normative;
      c) interventi  su  edifici  esistenti  inerenti nuovi impianti,
lavori, opere, installazioni relative alle energie rinnovabili e alla
conservazione  e  il  risparmio  dell'energia  (legge  n.  308/1982 e
seguenti modifiche).
    Ristrutturazione    edilizia    senza    aumento   di   cubature,
limitatamente a:
      a) modifica   delle   coperture   esistenti,   con  obbligo  di
adeguamento alle vigenti normative;
      b) realizzazione  di  parcheggi, sia di pertinenza che non, con
obbligo di adeguamento alle vigenti normative.
    Restauro e risanamento conservativo.
    La  suddetta  agevolazione  vale  all'interno  del centro abitato
cosi'  come perimetrato con deliberazione di G.C. n. 156 del 10 marzo
1994 ed e' incrementata fino al 100% nella zona A "Centro storico" di
P.R.G.  e  nelle  zone del centro abitato sottoposte a pianificazione
attuativa.
    La  suddetta  agevolazione  spetta per ogni fabbricato cosi' come
definito ai fini dell'applicazione dell'I.C.I..
    La  riduzione  spetta  per  un periodo d'imposta decorrente dalla
prescritta autorizzazione e per una sola volta ogni dieci anni.
    Il  comune, al termine del periodo d'imposta, procede al recupero
coattivo  dell'imposta  non  pagata  qualora  i  lavori  non  fossero
terminati per cause imputabili al contribuente.
    (Omissis).
02A06845
    Il  comune  di  FOSCIANDORA  (provincia di Lucca) ha adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e'
confermata  nella  misura  del  7  per  mille  per tutti gli immobili
soggetti  ad  imposta  salvo  che  per quelli destinati ad abitazione
principale del soggetto passivo per i quali l'aliquota e' fissata nel
6 per mille.
Relativamente alla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo,  e'  fissata  in Euro
123,29=  (L. 200.000) la detrazione stabilita al comma 2, dell'art. 8
del decreto legislativo n. 504/1997 e successive modifiche;
2.   di   considerare   abitazione  principale  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscano  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti  locata,  cosi'  come previsto al comma 56, dell'art. 3 legge
23 dicembre 1996, n. 662.
    (Omissis).
02A06846
    Il  comune  di  FRAINE  (provincia  di  Chieti)  ha  adottato, il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura unica del 4,5 per mille.
    (Omissis).
02A06847
    Il  comune di FRASCARO (provincia di Alessandria) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  2002,  nella  misura  del  6  per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2.  di determinare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta fissata in
Euro 103,29 (pari a L. 200.000).
    (Omissis).
02A06848
    Il  comune  di  FURTEI  (provincia  di  Cagliari) ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione e
la  riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come in
appresso:
    5,5 per mille per le aree fabbricabili;
    5,5 per mille per l'abitazione principale;
    6 per mille per le seconde case;
    6 per mille per i fabbricati produttivi.
2.  di  stabilire  in  Euro  103,29  la  detrazione  per l'abitazione
principale.
    (Omissis).
02A06849
    Il  comune  di  FUSCALDO  (provincia  di Cosenza) ha adottato, il
25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno d'imposta 2002, con decorrenza 1 gennaio
2002 la aliquota I.C.I. in vigore nell'anno 2001;
di  prendere  atto,  quindi,  che  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I.
risulta cosi' determinata:
    prima casa 6 per mille, seconda casa 6,5 per mille.
    (Omissis).
02A06850
    Il  comune  di  GABICCE  MARE  (provincia  di Pesaro e Urbino) ha
adottato,  il  19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare  come  segue  le  aliquote  I.C.I. per l'anno 2002,
confermando le stesse nella misura prevista per l'anno precedente:
    5,5 per mille per l'abitazione adibita a residenza principale dei
soggetti   passivi   dell'imposta  e  ad  essa  assimilata  ai  sensi
dell'art. 14 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
    6 per mille per le abitazioni date in locazione a terzi come loro
abitazione principale ed eventuali pertinenze alle stesse, cosi' come
definite  all'art. 15 del regolamento comunale citato, ed in presenza
di  un  contratto  regolarmente  registrato,  avente  una  durata non
inferiore a quella minima prevista dalla legge;
    7 per mille per tutti gli altri immobili;
    Euro   103,29   quale   detrazione   prevista   per  l'abitazione
principale;
    detrazione  Euro 154,94 per i soggetti passivi I.C.I. titolari di
reddito da pensione non superiore al minimo I.N.P.S. a condizione che
il  nucleo  familiare  possieda  solo  redditi  da pensione al minimo
I.N.P.S. e il reddito dell'abitazione principale, oltre all'eventuale
pensione  di  invalidita'  totale  o inabilita' totale e per i nuclei
familiari  di  soggetti  passivi  I.C.I. in particolari condizioni di
disagio  socio-economico,  attestate  dal settore servizi sociali del
comune di Gabicce Mare.
    (Omissis).
02A06851
    Il  comune  di  GARBAGNATE  MONASTERO  (provincia  di  Lecco)  ha
adottato,  il  25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli   Immobili  (I.C.I.)  nella  misura  unica  del  5  per  mille,
confermando in tal senso la percentuale degli anni precedenti;
2.  di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale
in Euro 103,29.
    (Omissis).
02A06852
    Il  comune  di  GELA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il
26 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. Le aliquote relative all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.),
per l'anno 2002, cosi' come segue:
    4 per mille:
      abitazione principale e relative pertinenze;
      terreni agricoli;
    5,75 per mille:
      per aree fabbricabili;
      per tutte le altre tipologie immobiliari.
    (Omissis).
02A06853
    Il  comune  di  GENOLA  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,  il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
determinare   per   l'anno  2002  l'aliquota  1o gennaio  che  verra'
applicata  in  questo  comune nella misura unica del 6 per mille, con
detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni.
    (Omissis).
02A06854
    Il  comune  di  GIAROLE (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
stabilire  per  l'anno  2002  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli
immobili in via generale nella misura del 5,5 per mille;
stabilire  per  l'anno  2002  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli
immobili  del 7 per mille per edifici o unita' immobiliari adibiti ad
abitazioni,  diverse  dalla  prima  abitazione,  che  siano  tenuti a
disposizione dei proprietari, o comunque sfitti;
stabilire la detrazione spettante per la prima casa, in Euro 103,50.
    (Omissis).
02A06855
    Il  comune  di  GIULIANA  (provincia  di  Palermo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.),
per  l'anno  2002,  da applicare in questo comune, nella misura unica
del 5 per mille;
di  determinare  la  detrazione per l'abitazione principale (I.C.I.),
per  l'anno  2002,  da  applicare  in  questo comune, nella misura di
Euro 103,30.
    (Omissis).
02A06856
    Il  comune  di  GIULIANOVA  (provincia di Teramo) ha adottato, il
31 gennaio  e 10 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  stabilire  le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella seguente misura:
    A) 4,5 per mille per l'abitazione principale.
    Si considerano abitazioni principali:
      1. l'abitazione in cui il soggetto passivo ha la propria dimora
abituale,  vi  ha  eletto  la  propria  residenza  ovvero  il proprio
domicilio qualora sia diverso dalla residenza;
      2.  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o
usufrutto  da  cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
      3.  le  unita'  immobiliari  cedute  a  titolo  definitivo  dal
proprietario  che  ne  mantiene  l'usufrutto,  ad  un parente fino al
secondo  grado in linea retta, consentendogli altresi' l'uso gratuito
dello stesso quale abitazione principale;
    B) 6 per mille immobili appartenenti alla categoria catastale B;
    C) 6,75 per mille per altri immobili, comprese le abitazioni date
in   locazione   o   in  uso  di  comodato  gratuito,  con  contratto
regolarmente registrato;
    D) 7 per mille per le seconde case a disposizione;
    E)  4  per  mille,  relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
    F)  4 per mille limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei
seguenti  interventi  (per  la  durata  di  tre  anni dall'inizio dei
lavori):
      interventi  volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure  all'utilizzo di sottotetti, nel rispetto delle
modalita' previste in regolamento.
    I contribuenti che usufruiscono dell'aliquota di cui al punto A),
comma 3, e lettera C), sono tenuti per il primo anno di applicazione,
alla  presentazione  entro  il  20 dicembre,  termine  ultimo  per il
pagamento   a  saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno,  con
eventuale  conguaglio  sulla  prima  rata  versata, legge 23 dicembre
2000, n. 388, art. 18, com-ma 1, di autocertificazione attestante:
    l'indicazione  delle  generalita',  della  residenza  o domicilio
legale e del codice fiscale;
    l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
    gli estremi di registrazione del contratto/atto.
3.  di  prendere  atto  che, ai sensi del comma 55, dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione I.C.I. per gli immobili
adibiti ad abitazione principale e' di Euro 103,29;
4.  di  confermare l'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione
principale  a  Euro  154,94  a  favore  dei contribuenti che siano in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
    pensionati che alla data del 1o gennaio 2002, abbiano compiuto il
sessantesimo anno di eta';
    lavoratori  in  cassa  integrazione,  lavoratori  in  mobilita' e
disoccupati che risultino tali almeno dal 1o gennaio 2002.
    Usufruiscono dell'applicazione del beneficio in questione, solo i
contribuenti  che,  in  aggiunta  a  uno di questi requisiti, abbiano
avuto,  nel  2001,  un  reddito complessivo dei componenti del nucleo
familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai
fini I.C.I., non superiore ai seguenti limiti (imponibile I.R.PE.F.):
      per un unico componente Euro 6.302,84;
      fino a due componenti Euro 9.454,26;
      per ogni componente in piu' Euro 3.151,42;
5.  di confermare l' aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione
principale  a  Euro  258,23  a  favore  dei contribuenti che siano in
possesso di uno dei requisiti riportati al punto 4.
    Usufruiscono dell'applicazione del beneficio in questione, solo i
contribuenti  che, in aggiunta a uno dei requisiti succitati, abbiano
avuto,  nel  2001,  un  reddito complessivo dei componenti del nucleo
familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai
fini I.C.I., non superiore ai seguenti limiti (imponibile I.R.PE.F.):
      per un unico componente Euro 4.727,13;
      fino a due componenti Euro 7.878,55;
      per ogni componente in piu' Euro 2.100,95;
6.  di  confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a
Euro  258,23  ai contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti
congiunti  ascendenti o discendenti, affini e parenti entro il quarto
grado civile con invalidita' come sotto specificato:
    invalido  con  totale  e  permanente  invalidita' lavorativa 100%
(articoli 2 e 12 legge n. 118/1971);
    invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa 100% e con
impossibilita'  di deambulare senza l'aiuto di accompagnamento (legge
n. 18/1980);
    cieco assoluto (legge n. 382/1970);
    sordomuto (legge n. 381/1970);
    minore  con difficolta' persistente a svolgere compiti e funzioni
propri alla sua eta' (legge n. 289/1990);
7.  di  confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a
Euro 258,23 ai contribuenti anziani o disabili, residenti in istituti
o  ricoveri  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata e occupata;
8. di confermare le seguenti modalita' di applicazione del beneficio,
limitatamente  alle categorie di contribuenti di cui ai punti 4), 5),
6) e 7):
    a) Il   contribuente  e  i  restanti  componenti  del  nucleo  di
convivenza  familiare  non  devono  essere  proprietari o titolari di
diritti  reali  su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero
territorio   nazionale,   al   di   fuori   dell'abitazione   oggetto
dell'imposizione  I.C.I.  e  delle  eventuali pertinenze della stessa
(garage, cantina, ecc:);
    b) il  contribuente  e'  tenuto  a presentare apposita richiesta,
entro  il  20 dicembre  2002, termine ultimo per il pagamento a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata, legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 1,
contenente i seguenti elementi:
      l'indicazione  delle  generalita',  della residenza o domicilio
legale e del codice fiscale;
      l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
      autocertificazione attestante:
        i  redditi  conseguiti  nel  2001,  dal  contribuente  e  dai
restanti  componenti del nucleo di convivenza familiare, al netto del
reddito  derivante  dall'abitazione,  oggetto dell'imposizione I.C.I.
(solo per i contribuenti di cui ai punti 4 e 5);
        la composizione del nucleo familiare alla data del 1o gennaio
2002;
        che  il  contribuente  e  i restanti componenti del nucleo di
convivenza familiare non sono proprietari o titolari di diritti reali
su  altro  immobile  (terreni  e  fabbricati), nell'intero territorio
nazionale,  al  di  fuori  dell'abitazione  oggetto  dell'imposizione
I.C.I.  e  delle  eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina,
ecc:);
        dati identificativi del certificato di invalidita' e data del
rilascio  da  parte  della  A.S.L. (solo per i contribuenti di cui al
punto 6).
    La  presentazione  della  richiesta  entro  i termini prescritti,
costituisce  la  "condicio  sine  qua  non" per operare, da parte del
contribuente,  gia'  dalla  data  del  primo  acconto,  dovuta per il
periodo   di   possesso   del  primo  semestre  2002,  l'applicazione
della maggiore  detrazione  in  argomento. In caso di inoltro a mezzo
posta, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
    (Omissis).
02A06857
    Il  comune  di  GIUSSAGO  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002  per  l'imposta  comunale sugli
immobili  -  I.C.I. - una aliquota ordinaria del 5,5 per mille ed una
aliquota   differenziata   del   7   per   mille   per  i  fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D;
2.   di  confermare  per  l'anno  2002  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo nella misura, gia' prevista per l'anno 2001, di Euro
103,29 (L. 200.000);
3.  di  determinare  in  Euro  154,94  (L.  300.000)  la misura della
detrazione   per   l'unita'   immobiliare   direttamente  adibita  ad
abitazione principale per i contribuenti (soggetti passivi d'imposta)
che  possiedono,  alla  data  del  1o gennaio  2002, tutti i seguenti
requisiti:
    reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione dei
redditi  o  altra certificazione ufficiale e derivante esclusivamente
da  lavoro dipendente e/o pensione da lavoro dipendente non superiore
a:
      Euro  15.493,71 (L. 30.000.000) per i nuclei familiari composti
da una o due persone;
      Euro  20.141,82 (L. 39.000.000) per i nuclei familiari composti
da tre o quattro persone;
      Euro  23.240,56 (L. 45.000.000) per i nuclei familiari composti
da cinque o piu' persone;
      non  possedere,  a  qualsiasi  titolo,  altri immobili (di ogni
tipologia  ed  ovunque situati) oltre all'eventuale box di pertinenza
dell'abitazione principale;
      valore  catastale  imponibile  dell'abitazione  principale  non
superiore a Euro 36.151,98 (L. 70.000.000);
      immobili  classificati esclusivamente nelle categorie catastali
A3, A4, A5.
    (Omissis).
02A06858
    Il  comune di GONZAGA (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 e
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  con  decorrenza  dal  1o gennaio  2002 le seguenti
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune:
    a) aliquote:
      4,15  per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
      4,25  per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di
proprieta'  o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      4 per mille per gli immobili adibiti a scuole materne private;
      4  per  mille  per  i  fabbricati  o  le porzioni di fabbricato
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto   esclusivo   o  prevalente  l'attivita'  di  costruzione  ed
alienazione di immobili;
      6,5 per mille per gli altri cespiti;
      7 per mille alloggi non locati.
    (Omissis).
1.  di  stabilire  con  decorrenza  dal  1o gennaio  2002 le seguenti
detrazioni d'imposta:
    1)  detrazioni d'imposta per l'abitazione principale del soggetto
passivo per l'anno 2002:
      detrazione di Euro 104 a favore del soggetto passivo;
      ulteriore  aumento di detrazione d'imposta di Euro 104 a favore
dei   contribuenti  che  si  trovino  nelle  seguenti  situazioni  di
particolare  disagio  economico sociale, in base ai limiti di reddito
stabiliti nel regolamento per la concessione dei benefici economici:
        1) famiglie con handicap;
        2) anziani soli ultra 65/enni;
        3) famiglie con piu' di tre figli a carico;
        4)  giovani  coppie  (l'eta'  di  entrambi i coniugi non deve
superare i 35 anni) con mutuo prima casa;
2.  di stabilire che la detrazione relativa all'abitazione principale
del  soggetto  passivo determinata in Euro 104, deve essere applicata
anche  alle  unita'  immobiliari  possedute  a titolo di proprieta' o
usustrutto  da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa risulti non locata;
3.  di  confermare  la  seguente  aliquota  agevolata  per  le unita'
immobiliari  di proprieta' di imprese che hanno per oggetto esclusivo
o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili:
    aliquota  ridotta  al  4  mille per un periodo di tre anni, per i
fabbricati  o  le  porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e
non venduti;
4. di stabilire che per beneficiare dell'ulteriore detrazione di Euro
104  di  cui  al punto 1, e' necesssaria la presentazione di apposita
documentazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2002;
5.  di stabilire che per poter beneficiare dell'aliquota agevolata di
cui al punto 3, l'impresa deve comunicare al funzionario responsabile
della   gestione  del  tributo,  entro  trenta  giorni,  la  data  di
ultimazione della costruzione, con la specificazione che la stessa e'
destinata   alla   vendita.  Entro  sessanta  giorni  dalla  cessione
dell'immobile  l'impresa  deve  comunicare  al comune i dati relativi
agli  acquirenti  e la data del contratto. L'aliquota agevolata del 4
per  mille e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a
quella  della  cessione  ovvero  dalla  data di effettivo utilizzo da
parte dell'acquirente.
    (Omissis).
02A06859
    Il  comune  di  GORGOGLIONE  (provincia  di  Matera) ha adottato,
l'11 febbraio   2002  ,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota  per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;
2.  di  dare  atto  che la detrazione relativa all'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo e' pari a Euro
103,29.
    (Omissis).
02A06860
    Il   comune   di   GORO   (provincia  di  Ferrara)  ha  adottato,
l'11 dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di approvare per l'anno 2002 per l'imposta comunale sugli immobili
le seguenti aliquote:
    6  per  mille  per (cat. A) abitazione principale e/o data in uso
gratuito  ai  parenti fino al secondo grado, comprese le pertinenze e
pertinenze (cat. C/6 - C/2 C/7);
    6,5 per mille per terreni agricoli;
    7 per mille per aree fabbricabili;
    7  per  mille  per  fabbricati  cat.  A non adibiti ad abitazione
principale;
    7 per mille per fabbricati cat. C e D.
    Il  versamento  dell'I.C.I.  dovuta  per  l'anno  in corso potra'
essere effettuato in due rate entro il 30 giugno pari al 50% e dal 1o
al 20 dicembre il saldo per l'intero anno 2002.
    La  detrazione  di  L.  200.000 per l'abitazione principale viene
aumentata, a richiesta degli interessati, a L. 500.000 per le persone
pensionate,  disoccupate, invalide o portatrici di handicap secondo i
criteri che verranno stabiliti dalla giunta comunale.
    (Omissis).
02A06861
    Il  comune  di  GRANAROLO  DELL'EMILIA  (provincia di Bologna) ha
adottato,  il  27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
                                                           Allegato 1
                   IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
                      Aliquote per l'anno 2002
unita'  immobiliari locate con contratto ad uso abitativo (ex art. 2,
comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431): esente;
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 4 per mille;
unita' immobiliari (civile abitazione) non locate: 9 per mille;
altre unita' immobiliari: 7 per mille;
detrazione di imposta per abitazione principale: Euro 132,00.
    (Omissis).
02A06862
    Il  comune  di  GRANOZZO  CON MONTICELLO (provincia di Novara) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili,  che  sara'  applicata in questo comune nella misura
unica del 5,4 per mille;
2.  di  dare  atto  che  sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo si applica la
detrazione  prevista  dal 2o comma dell'art. 8 del d.lgs n. 504/1992,
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
    (Omissis).
02A06863
    Il  comune  di  GRISIGNANO  DI  ZOCCO  (provincia  di Vicenza) ha
adottato,  il  12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  confermare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili,
per  l'anno  2002,  nei  valori  applicati  nell'anno d'imposta 2001,
ossia:
    a) abitazione principale e pertinenze dell'abitazione principale,
ancorche'  iscritte  distintamente  in  catasto  (trattasi  di unita'
immobiliari  classificate  nelle categorie catastali C2 - C6 - C7): 4
per mille;
    b) altri immobili: 5 per mille;
3.   di  determinare  come  segue  la  misura  della  detrazione  per
l'abitazione principale:
    a) generalita' dei casi Euro 103,29;
    b)  in  relazione alle seguenti particolari situazioni di disagio
economico o sociale, Euro 258,23:
      I.  abitazioni  occupate da nuclei familiari che sono assistiti
in via continuativa dal comune;
      Il.  abitazioni  occupate  da  nuclei  familiari  con persone a
carico,  aventi  un  unico  reddito  da  lavoro dipendente, quando il
titolare di tale reddito sia stato licenziato (per motivi allo stesso
non  ascrivibili)  o  collocato  in  cassa  integrazione,  oppure  in
mobilita';
      III.  abitazioni  occupate  da  nuclei familiari, con persone a
carico,  aventi  reddito  complessivo  costituito  esclusivamente  da
pensione  non  superiore  a Euro 6.972,17 annue, erogata a lavoratori
dipendenti;
      IV.  abitazioni occupate da vedova, vedovo, o da sola madre con
figli   a   carico,   che   percepisca   esclusivamente  pensione  di
reversibilita' non superiore a Euro 6.972,17 annue;
      V.  abitazioni  occupate  da  nuclei  familiari  con  disabili,
anziani  non  autosufficienti  o  ricoverati  di  lunga  degenza, con
reddito   complessivo   costituito  esclusivamente  da  pensione  non
superiore a Euro 6.972,17 annue;
      VI.  abitazioni  occupate  da nucleo familiare, avente un unico
reddito  da  lavoro o da pensione comunque inferiore al minimo vitale
come  calcolato ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale
per  la  concessione  di  finanziamenti  e benefici economici ad enti
pubblici  e  soggetti  privati,  e che risulta composto da almeno sei
persone;
le condizioni debbono sussistere alla data del 1 gennaio 2002.
Per   abitazione   principale,  si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Inoltre,  previa  presentazione  al  comune  di copia della scrittura
privata  autenticata  o  apposita autocertificazione, sono equiparate
all'abitazione  principale,  con  diritto pertanto all'aliquota del 4
per mille ed alla detrazione di Euro 103,29:
    l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta, a
prescindere  dal grado di parentela, ed in linea collaterale entro il
terzo grado;
    l'abitazione  posseduta  a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile, ivi dimorante prima di aver acquisito la
residenza  in  istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Valgono  i  principi  stabiliti  dal  d.lgs.  504/1992  e  successive
modificazioni   ed  integrazioni,  relativamente  alle  modalita'  di
applicazione  della  detrazione  per  l'abitazione  principale  e sue
pertinenze.
Per   l'anno  2002,  coloro  che  intendono  avvalersi  della maggior
detrazione  in  questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito
spazio   del   bollettino  di  versamento  e  trasmettere  copia  del
bollettino  della prima rata entro 15 giorni dall'avvenuto versamento
all'ufficio tributi del comune.
Unitamente alla copia del bollettino di pagamento, si dovra' allegare
una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' ai sensi del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000, attestante la
posizione   del  soggetto  passivo  del  tributo  e  del  suo  nucleo
familiare,  sia  per  quanto  riguarda i diritti su immobili, sia per
quanto  riguarda l'esistenza di una delle condizioni di cui sopra, da
indicarsi analiticamente.
L'ufficio  tributi,  in  sede di controllo, potra' accedere ad idonea
documentazione   comprovante   l'esistenza  dei  presupposti  per  il
beneficio  della  maggiorazione  della  detrazione  per  l'abitazione
principale come qui stabilito.
    (Omissis).
02A06864
    Il  comune  di GRISOLIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota  I.C.I.  unica indistinta per tutti gli oggetti di imposta 7
per mille;
detrazione per l'abitazione principale Euro 129,11.
    (Omissis).
02A06865
    Il  comune  di GROTTAMINARDA (provincia di Avellino) ha adottato,
il  27  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella seguente misura:
    a) 4,5  per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale;
    b) 6   per  mille  per  gli  immobili  diversi  dalle  abitazioni
principali;
    c) 5 per mille per le aree fabbricabili.
2.  di  stabilire,  limitatamente  all'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo,  la detrazione di cui
all'art. 8,  comma  3  del  d.lgs.  30 dicembre  1992,  n.  504, come
sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 e suc.
modif. ed integrazioni, nella misura complessiva di Euro 103,29, pari
lire duecentomila.
3.  di  riconoscere  un  ulteriore  detrazione  di Euro 25,83, pari a
L. 50.000,  facendone  richiesta,  ai  nuclei  familiari di cui fanno
parte persone con invalidita' riconosciuta del 100%.
    (Omissis).
02A06866
    Il comune di GUARDEA (provincia di Terni) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota ordinaria: 7 per mille;
abitazione principale: 5 per mille;
cantine,  soffitte,  i garages, box posti macchina coperti e scoperti
che costituiscono pertinenza durevolmente ed esclusivamente asservita
al-l'abitazione   principale,  anche  se  distintamente  iscritte  in
catasto,  entro  il  limite  di  due  unita'  per  ciascuno  dei tipi
sopraelencati,  a condizione che ci sia coincidenza nella titolarita'
con  l'abitazione  principale  e  l'utilizzo  avvenga  da  parte  del
proprietario  o  titolare  del  diritto  reale  di godimento e che la
pertinenza  sia  situata  a  non  piu'  di  100 metri in linea d'aria
dall'abitazione principale: 5 per mille;
unita'  immobiliari concesse in uso gratuito o di comodato ai parenti
entro  il  primo  grado,  o  ad  affini  fino  al primo grado, che la
occupano quale loro abitazione principale: 5 per mille;
unita'  immobiliari  locate, con contratto registrato, ad un soggetto
che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;
alle  unita'  immobiliari  utilizzate  per  l'esercizio  di  attivita
produttive: 5 per mille;
ai  fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita' la
costruzione o alienazione di immobili, per un periodo non superiore a
tre  anni  dall'ultimazione  delle  singole unita' immobiliari: 5 per
mille.
    (Omissis).
1.  aliquota  agevolata  da applicare alle abitazioni principali, nei
casi previsti dal regolamento comunale l.C.I.: 5 per mille;
2.  aliquota  ordinaria  da  applicare  in  tutti  gli altri casi non
rientranti  nelle  agevolazioni  previste  dal  regolamento  comunale
I.C.l.: 7 per mille.
    (Omissis).
02A06867
    Il  comune  di  GUSSOLA  (provincia di Cremona) ha adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  2002,  con  decorrenza  1 gennaio,
l'aliquota  per  l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili,
(I.C.I.) nelle seguenti misure differenziate:
    aliquota  del  5 per mille per l'abitazione principale e relative
pertinenze;
    aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili.
2.  per  la  determinazione della base imponibile, si terra' conto di
quanto  stabilito  dall'art. 5  del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e
successive  modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51
e  52,  lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche'  di  eventuali  successive disposizioni normative applicabili
per l'anno 2001.
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza
del  suo  ammontare,  Euro  103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
    (Omissis).
02A06868
    Il  comune  di  INVERIGO  (provincia  di  Como)  ha adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura differenziata in relazione alla
tipologia degli immobili:
abitazione principale: aliquota 5,4 per mille;
unita'  immobiliari equiparate all'abitazione principale, (art. 5 del
regolamento  comunale  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili) aliquota 5,4 per mille;
tutte  le  altre  tipologie  di fabbricati e terreni aliquota 6,6 per
mille.
3.  di confermare, per l'anno 2002 la detrazione unica per abitazione
principale nella misura di Euro 103,219.
    (Omissis).
02A06869
    Il  comune di ISASCA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  nella  misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (l.C.I.)  per l'anno 2002 da applicarsi in
misura  unica  a  tutte  le  basi imponibili e di confermare in Euro.
103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A06870
    Il  comune di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (provincia di Teramo)
ha adottato, 16 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di confermare quanto deliberato dalla giunta sull'aliquota I.C.I.
per  l'anno  2002  nella  misura  del  5  per  mille per l'abitazione
principale  e  nella  misura  del  6  per  mille  per tutti gli altri
immobili con le sole riduzioni come per legge di cui alla prima parte
del  comma  1  dell'art. 8  e  determinare la detrazione dall'imposta
dovuta  per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L.
200.000  come  stabilito  dal  comma  2  del  decreto  legislativo n.
504/1992  come  modificato  dalla legge n. 662/96, e stabilire che si
considera  abitazione  principale  quella  concessa in uso gratuito a
parenti  in  linea  retta  o  collaterale  entro  il quarto grado; la
concessione  in  uso  gratuito  si  rileva  da  apposito atto o dalla
certificazione  presentata  dal concessionario o dal cedente ai sensi
della  legge  n.  15  del 1968, e la si ritiene tacitamente rinnovata
fino  a  che  ne sussistano le condizioni e l'autocertificazione deve
essere  presentata  entro  il 30 giugno dell'anno successivo a quello
dell'avvenuta concessione.
    (Omissis).
02A06871
    Il  comune  di  ISSO  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire,  nella  misura del 5.5 per mille, l'aliquota I.C.I. da
applicare  per  l'anno  2002  in questo comune a tutte le fattispecie
imponibili di detto tributo.
    (Omissis).
02A06872
    Il  comune di LAGONEGRO (provincia di Potenza) ha adottato, il 21
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  il  2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per le
abitazioni principali;
di  fissare per il 2002 al 7 per mille l'aliquota I.C.I. per le altre
voci (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati).
    (Omissis).
02A06873
    Il comune di LAINO CASTELLO (provincia di Cosenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille.
    (Omissis).
02A06874
    Il comune di LANUVIO (provincia di Roma) ha adottato, il 15 marzo
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
per l'anno 2002 confermare le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
    6,5 per mille, aliquota ordinaria;
    5,5  per  mille,  aliquota  da applicare per l'imposta dovuta per
persone  fisiche  soggetti  passivi  e soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune  di  Lanuvio per unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
    dall'imposta   dovuta   per   l'unita'   immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro  103,30 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, oltre quanto
stabilito con delibera di c.c. n. 4 del 27 febbraio 2002; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
    Sono   equiparate   alle   abilitazioni   principali   le  unita'
immobiliari  di  cui  all'art. 21  del  regolameno  per la disciplina
dell'imposta  comunale sugli immobili approvato con delibera del c.c.
n. 8 del 19 marzo 1999.
    (Omissis).
1.  di  prevedere  in  aggiunta  alla  detrazione del euro 103,29 (L.
200.000)   spettante   a  chi  abita  la  casa  oggetto  dell'imposta
un'ulteriore detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) fino ad un totale
di   Euro   206,56  (L. 400.000)  per  coloro  che  abbiano  compiuto
sessantacinque  anni  di  eta'  nel  2001  a condizione che il nucleo
familiare  convivente  abbia  un  reddito complessivo per l'anno 2001
(compresi  i  redditi  con  ritenuta alla fonte) non superiore a Euro
12.111,95  (L.  23.450.000) e che complessivamente il nucleo familare
convivente non possieda, oltre alla casa abitata, immobili con valore
ai  fini  I.C.I.  superiore  a  Euro  25.822,84 (L. 50.000.000) e non
effettuino sublocazione dell'immobile.
    (Omissis).
02A06875
    Il  comune  di  LAURINO  (provincia  di Salerno) ha adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata  da  questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota ordinaria
del 6 per mille e con la seguente diversificazione:
    unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative adilizie a
proprieta' indivisa residenti nel comune: 5 per mille;
    dare atto che la misura massima della detrazione d'imposta dovuta
per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale (legge n.
662/1996, art 3, comma 55) e' stata stabilita dal c.c. con atto n. 11
del  28  marzo 2001 in L. 220.000 (Euro 113,62), che viene confermata
anche per l'anno 2002.
    (Omissis).
02A06876
    Il  comune  di  LAVAGNA  (provincia di Genova) ha adottato, il 25
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  secondo  quanto  esposto in premessa, la misura
dell'aliquota I.C.I., anno 2002, come segue:
    a)  4  per  mille  e  detrazione  di  Euro  104,00: per le unita'
immobiliari occupate da soggetti residenti;
    b) 4 per mille:
      1)  per  le  unita' immobiliari concesse in comodato gratuito a
parenti  in  linea retta sino al quarto grado, presso le quali unita'
gli stessi abbiano stabilito la propria residenza;
      2) per le unita' immobiliari locate, con contratto regolarmente
registrato,  a  soggetti  residenti che le utilizzino come abitazioni
principali;
    c)  6  per  mille:  per  unita' immobiliari locate a soggetti non
residenti  nel  comune  di  Lavagna  o,  se  residenti,  che  non  le
utilizzino   come  abitazioni  principali,  ovvero  unita'  tenute  a
disposizione (seconde case);
    d)  4,5  per  mille:  per negozi e botteghe (C1), per magazzini e
locali  di  deposito  (C2),  per laboratori, ecc. (C3), per box, ecc.
(C6)  e  per  tutte le altre unita' immobilari, salvo quanto previsto
dall'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.
    (Omissis).
02A06877
    Il  comune  di  LEGNANO  (provincia di Milano) ha adottato, il 12
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.I.) nelle seguenti misure:
    immobili destinati ad abitazione principale: 4,9 per mille;
    immobili  concessi in locazione a titolo di abitazione principale
-  ex art. 11  regolamento I.C.I. (c.d. affitti convenzionati): 4 per
mille;
    immobili diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille.
2.  di fissare per l'anno 2002 l'importo relativo alla detrazione per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo in Euro 103,29;.
    (Omissis).
02A06878
    Il  comune  di  LENDINARA  (provincia  di Rovigo) ha adottato, il
26 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  dare  atto  che  l'aliquota da applicare all'Imposta comunale
sugli   immobili   per   l'esercizio  2002  e'  stata  stabilita  con
deliberazione della Giunta comunale n. 282 del 27 dicembre 2001 nella
misura del 6,5 per mille.
2.  di  determinare  per  l'anno 2002 la detrazione da applicare agli
immobili  adibiti  ad  abitazione  principale,  ai fini I.C.I., nella
misura di Euro 154,94 equivalente a L. 300.005.
    (Omissis).
02A06879
    Il  comune  di  LEVATE  (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare,  con  decorrenza 1 gennaio 2002, l'aumento di 0,75
punti dell'aliquota I.C.I. ordinaria portandola al 7 per mille, dando
atto  che  tale aumento comporta un maggiore introito previsionale di
Euro 62.000,00;
2. di approvare, quindi, per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
    aliquota ordinaria: 7 per mille;
    aliquota  abitazione  principale  e  casi di equiparazione: 4 per
mille;
    Detrazioni per abitazione principale:
      a) Euro  103,29 (pari a L. 200.000) per gli immobili adibiti ad
abitazione principale classificati in catasto come A1, A7, A8, A9;
      b) Euro  103,29  (pari a L. 200.000), aumentabile a Euro 154,94
(pari   a   L. 300.000),  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale  classificati  in  catasto  come  A2,  A3, A4, A5 e A6. La
detrazione di Euro 154,94 (pari a L. 300.000) e' applicabile solo per
i contribuenti che dimostrino di trovarsi nelle condizioni reddituali
determinate in base ai componenti del nucleo familiare come appresso:
                      |Reddito annuo         |Reddito annuo
Nr. componenti nucleo |fiscalmente imponibile|fiscalmente imponibile
familiare             |in Euro               |in Lire
---------------------------------------------------------------------
1                     |5.732,68              |11.100.000
---------------------------------------------------------------------
2                     |9.451,17              |18.300.000
---------------------------------------------------------------------
3                     |12.136,74             |23.500.000
---------------------------------------------------------------------
4                     |14.460,80             |28.000.000
---------------------------------------------------------------------
5                     |17.043,08             |33.000.000
---------------------------------------------------------------------
6                     |19.108,91             |37.000.000
---------------------------------------------------------------------
7 e oltre             |21.174,74             |41.000.000
      c) non  e'  prevista  detrazione  per  le seconde case anche se
locate.
    (Omissis).
02A06880
    Il  comune di LINGUAGLOSSA (provincia di Catania) ha adottato, il
22   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I.  relativa alle
abitazioni principali nella misura del 5,25 per mille;
di confermare l'aliquota del 5,75 per mille per i terreni e del 6 per
mille per le altre abitazioni.
    (Omissis).
02A06881
    Il  comune  di  LISIO  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2002, nella misura del
5,5 per mille per tutti gli immobili;
di  determinare  la  detrazione  da  applicarsi alla prima casa nella
misura di Euro 103,29.
    (Omissis).
02A06882
    Il  comune  di  LISSONE  (provincia di Milano) ha adottato, il 30
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo   504/1992,   le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  nelle  medesime  misure  stabilite  per l'anno 2001, e piu'
precisamente:
    1)  aliquota ordinaria per i fabbricati (esclusi quelli di cui al
punto seguente) aree fabbricabili terreni agricoli, 6 per mille;
    2)  aliquota  agevolata  per  abitazione  principale, comprese le
pertinenze  destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a
servizio dell'abitazione principale, 5,5 per mille.
2.  di  determinare  la  detrazione  per  abitazione  principale,  da
applicarsi all'imposta in oggetto, nella misura annua di Euro 104,00.
3.  di  stabilire  le  ulteriori agevolazioni, (omissis), a favore di
pensionati, portatori di handicaps e titolari di assistenza sociale a
livello  comunale, la detrazione per abitazione principale e' elevata
ad  Euro  166,00  equivalenti  a  L.  321.420,  a  condizione  che si
verifichino tutte le seguenti condizioni:
    a) i beneficiari dell'agevolazione siano pensionati o comunque in
condizione non professionale ed abbiano gia' compiuto il sessantesimo
anno  di  eta'  alla  data  del  1o gennaio dell'anno di applicazione
dell'imposta, oppure siano portatori di handicaps in misura superiore
ai due, terzi;
    b) dichiarino un reddito complessivo assoggettabile all'I.R.PE.F.
con  esclusione  di  quello  della  casa  di  abitazione  e  relative
pertinenze,    relativamente    a   tutti   i   soggetti   coabitanti
nell'abitazione,  non  superiore a euro 13.000,00 annui equivalenti a
L. 25.171.510;
    c) siano   possessori   di  unita'  immobiliari  classificate  in
catasto,  (o  classificabili  per  le  unita'  ancora  sprovviste  di
rendita) nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/7.
    La  medesima  agevolazione  viene  riconosciuta  ai  titolari  di
assistenza  sociale  a  livello  comunale  che  non  rientrino  nelle
condizioni di cui sopra.
    La   concessione   della   agevolazione   e'   subordinata   alla
presentazione  entro  la  fine  di giugno  di apposita domanda presso
l'ufficio   tributi   corredata   della  certificazione  dei  redditi
conseguiti nell'anno precedente.
    Il  termine  per  la  presentazione  della  domanda e' fissato al
20 dicembre  per  i  soggetti  divenuti  nuovi  intestatari  dopo  la
scadenza di giugno.
    (Omissis).
02A06883
    Il  comune  di  LOCATE  VARESINO (provincia di Como) ha adottato,
l'11  febbraio  2002 - 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
      a) abitazione principale: aliquota 4,5 per mille;
      b) immobili   che  non  rientrano  fra  quelli  previsti  nella
precedente  classificazione, i terreni ed aree fabbricabili: aliquota
5 per mille.
    (Omissis)
    1.    di   stabilire   le   seguenti   detrazioni   relativamente
all'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) in
questo comune con effetto dal 1o gennaio 2002:
      oggetto dell'imposta:
        a) abitazione principale: detrazione Euro 103,29;
        b) unico immobile destinato ad abitazione principale, escluse
unita'  immobiliari classificate A/8, posseduto da persona fisica con
redditi  2001  del  relativo  nucleo  familiare  non superiore a Euro
9.296,22  in  caso  questo  risulti composto da una sola persona; non
superiore  a  Euro 15.493,71,  aumentato  di  Euro  1.032,91 per ogni
familiare  fiscalmente  a carico, se composto da due persone od oltre
(richiedente,  coniuge  e  altri  familiari  fiscalmente  a  carico):
detrazione Euro 154,94.
    (Omissis).
02A06884
    Il  comune di LODI VECCHIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 27
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    Di   confermare   per   l'anno  2002  le  seguenti  modalita'  di
applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
      aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
      aliquota  ridotta:  5,5  per mille) per: l'immobile (ed annessa
autorimessa)  adibito  ad  abitazione principale; i locali adibiti ad
attivita'   commerciali  rientranti  nelle  categorie  C1  (negozi  e
botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri).
    Di stabilire, altresi', le seguenti detrazioni:
      detrazione ordinaria Euro 103.29 (L. 200.000) annue per tutti i
soggetti aventi diritto;
      detrazione speciale Euro 180,76 (L. 350.000) annue per soggetti
in  disagiate  condizioni economiche (pensionati con pensione minima,
disoccupati  ecc. come in premessa meglio precisato e come da accordo
siglato  nel  decorso  anno  fra  questo  comune  e le Organizzazioni
sindacali dei pensionati del lodigiano).
    (Omissis).
02A06885
    Il  comune  di LONA - LASES (provincia di Trento) ha adottato, il
28   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  modificare  il  regolamento  per  l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili,  in  particolare  l'art. 10  "Modalita' di
versamento"    aggiungendo    il   seguente   capoverso:   "L'imposta
complessivamente   dovuta  al  comune  a  partire  dall'anno  2002  e
successivi,  puo'  essere  versata  in  un'unica  soluzione dal 1o al
20 dicembre.  Resta  salva  la  facolta'  di effettuare il versamento
anche   in   due   rate  rispettivamente  con  scadenza  30 giugno  e
20 dicembre,  ovvero  in un'unica soluzione da corrispondere entro il
30 giugno".
2.  di  confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. unica pari
al  4  per  mille sia sulle abitazioni principali, secondarie e sulle
aree edificiali e la detrazione per abitazione principale pari a euro
103,29.
    (Omissis).
02A06886
    Il  comune  di  LONGARONE  (provincia  di Belluno) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno
2002  nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ordinaria e del 4 per
mille l'aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze;
2.  di elevare a Euro 130,00, l'importo della detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
3.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  e  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
02A06887
    Il  comune  di  Loreggia  (provincia  di  Padova)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    2. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota deIl'l.C.I. nella misura
unica  del  5  per  mille.  La detrazione per l'abitazione principale
sara'  di  lire 200.000  (euro  103,29).  Essa  viene  elevata a lire
270.000  (euro  139,44)  nei  casi  ed  alle condizioni stabiliti con
deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  11 del 29 febbraio 2000.
Vengono   confermate  tutte  le  altre  agevolazioni  previste  nella
sopraccitata deliberazione.
    (Omissis).
02A06888
    Il  comune  di  Loria  (provincia  di  Treviso)  ha  adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8
del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le
detrazioni  cosi'  come analiticamente riportate nell'allegato B) che
forma parte integrante del presente provvedimento;
    (Omissis).
          ---->   Vedere Allegato a pag. 57 del S.O.  <----
02X06888
    Il comune di LOZIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 2 marzo
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5
per  mille  senza  diversificazione  alcuna  e con detrazione di Euro
113,62 per abitazione principale.
    (Omissis).
02A06889
    Il  comune di LOZZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato,
il   14 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    del 4,5 per mille per le abitazioni principali;
    del  7  per  mille  per  tutti  gli  altri immobili e per le aree
fabbricabili;
2. di considerare abitazione principale:
    l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede
a  titolo  di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi
familiari, dimorino abitualmente e le sue pertinenze;
    l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscano la residenza in
istituti  di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    le  unita' possedute da soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
    gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dall'A.T.E.R. (ex istituti
autonomi per le case popolari);
    le  abitazioni  concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado;
    l'abitazione  principale  del  proprietario iscritto all'A.I.R.E.
del comune, a condizione che non risulti locata;
    le  abitazioni  dei  custodi,  cosi'  come definite dal contratto
nazionale  di  lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del
codice di procedura civile.
    Si  applica l'aliquota del 4,5 per mille anche per i fabbricati o
le  porzioni  di  fabbricato  realizzati per la vendita e non venduti
(unita' immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose),
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
l'attivita'  la  costruzione  e  l'alienazione  di  immobili,  per un
periodo comunque non superiore a tre anni.
3. di  determinare  per l'anno 2002 la detrazione di imposta comunale
sugli   immobili   per   l'abitazione   principale  nella  misura  di
Euro 103,29 comprese le unita' immobiliari:
    appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa,
adibite  ad  abitazione  principale dei soci assegnatari, nonche' gli
alloggi  regolarmente  assegnati  dall'A.T.E.R. (ex istituti autonomi
per le case popolari);
    possedute  a  titolo  di  proprieta'  o di usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;
    concesse  in  uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo
grado e in linea collaterale fino al secondo grado;
    del  proprietario  iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione
che non risulti locata;
    dei  custodi,  cosi'  come  definite  dal  contratto nazionale di
lavoro  per  la  categoria  e  richiamate dall'art. 659 del codice di
procedura civile.
Estratto  del regolamento I.C.I.     Ai sensi della legge 23 dicembre
2000   n.   388   i   contribuenti  devono  effettuare  i  versamenti
dell'imposta  dovuta al comune in due rate delle quali, la prima pari
al  50%  entro il mese di giugno calcolata sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
    Si  ritengono  comunque validi e non sanzionabili i pagamenti che
pervenissero  secondo  le  modalita' previste dall'art. 10 del d.lgs.
30 dicembre  1992  n.  504. Sono equiparati all'abitazione principale
gli  immobili adibiti a pertinenze e qualificabili come tali ai sensi
dell'art. 817 del codice civile.
    (Omissis).
02A06890
    Il  comune  di  LUGAGNANO  VAL  D'ARDA (provincia di Piacenza) ha
adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. aliquota  da  applicare sulla base imponibile per l'anno 2002: 6,5
per mille;
2. aliquota da applicare sulla base imponibile per l'anno 2002 per le
abitazioni principali: 5.5 per mille;
3.  3.1 detrazione  d'imposta  per  l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta Euro
125,00:
    3.2 detrazione  d'imposta di Euro 150,00 per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di
imposta appartenente ad una delle seguenti categorie:
      a) portatore   di   handicap   in  possesso  dell'attestato  di
invalidita'  civile e beneficiario della relativa rendita erogata dal
Ministero degli interni;
      b) titolari di pensione sociale erogata dall'I.N.P.S.
I  contribuenti  di  cui  al  presente  punto 3.2 dovranno presentare
apposita   richiesta   ed   autocertificazione   nella  quale  devono
dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice
fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il
riconoscimento del diritto alla detrazione di Euro 150,00.
La  richiesta autocertificazione dovra' essere presentata al comune -
ufficio tributi - oppure spedita per posta a mezzo raccomandata entro
la data di scadenza dell'acconto I.C.I. (prima rata) per l'anno 2002.
L'amministrazione  comunale  si  riserva di richiedere documentazione
integrativa  comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione
infedele   verranno   applicate  le  sanzioni  previste  dal  decreto
legislativo n. 472/1998.
Dalla  maggiore  detrazione  di  Euro 150,00 restano escluse tutte le
abitazioni classificate A/1, A/8, e A/9.
E'  considerata  abitazione  principale  anche  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
1. stabilire un'aliquota agevolata del 3 per mille e per la durata di
tre  anni  dall'inizio  dei  lavori,  a  favore  dei  proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabilitabili  o interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure  all'utilizzo di sottotetti. (legge 27 dicembre
97, n. 449, art. 1 - comma 5).
    (Omissis).
02A06891
    Il comune di MACCHIA D'ISERNIA (provincia di Isernia) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
da  applicarsi  in questo comune per l'anno 2002 nella misura del 5,7
per mille.
    (Omissis).
02A06892
    Il comune di MACOMER (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) 4  per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale comprese le pertinenze (C6);
b) detrazione  di Euro 103,29 per tutte le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale;
c) 5  per  mille  per  le altre abitazioni, per le unita' immobiliari
utilizzate per le attivita' artigianali, commerciali e produttive;
d) 6 per mille per le aree edificabili e per gli immobili di cat. D.
    (Omissis).
02A06893
    Il  comune  di  MAFALDA (provincia di Campobasso) ha adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire,  per  i motivi di cui in narrativa, nel 5 per mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare
per l'anno 2002.
    (Omissis).
02A06894
    Il  comune  di MAGLIANO DI TENNA' (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato,  il  13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
con effetto 1 gennaio 2002 si applicano le seguenti aliquote I.C.I.:
    5,5 per mille sulla prima casa;
    6,5 per mille sugli altri immobili;
    detrazione d'imposta: L. 200.000.
    (Omissis).
02A06895
    Il  comune  di  MAIERA'  (provincia  di  Cosenza) ha adottato, il
25 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  le  aliquote  I.C.I.  -  imposta  comunale  sugli
immobili, in questo comune, per l'anno 2002, come segue:
    fabbricati 6 per mille;
    aree fabbricabili 4,5 per mille.
2. detrazioni:  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino alla
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro  104,00 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione.
Per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro  diritto  reale, ed i suoi famigliari abbiano la residenza e vi
dimorino abitualmente.
    (Omissis).
02A06896
    Il  comune  di  MANDANICI  (provincia di Messina) ha adottato, il
23 aprile   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
determinare  per  l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota
dovuta  quale  imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ricadenti sul
territorio comunale.
determinare  in  Euro  103,29  la  detrazione spettante rapportata al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  la  destinazione
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo.
    (Omissis).
02A06897
    Il comune di MARANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato,
il   12 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille.
2. di  disporre,  per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3,
del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504 come sostituito
dall'art. 3,  comma  55,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662 e
successive   modificazioni,  la  detrazione  dell'I.C.I.  dovuta  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale dal soggetto
passivo  in  Euro  120,00  in  ragione annua e rapportata comunque al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. di   elevare,  per  l'anno  2002,  a  Euro  170,00  la  detrazione
dell'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale da parte di soggetti che si trovano in tutte le
seguenti condizioni:
    a) possesso  a  titolo  di  proprieta', usufrutto o altro diritto
reale  dell'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione
principale e dell'eventuale garage di pertinenza;
    b) con  riferimento  all'anno  2001 godimento della sola pensione
sociale  o di altro trattamento minimo erogato dall'I.N.P.S., che per
l'anno  2001  e'  pari  a  Euro  4960,93 annui, oltre al solo reddito
dell'abitazione   principale  e  dell'eventuale  pertinenza  classata
catastalmente  C6  o  C7.  Nel  caso  di  piu'  componenti  il nucleo
familiare  alla  data  del  1 gennaio 2002 il reddito complessivo del
nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione
principale  e  dell'eventuale pertinenza, dovra' essere costituito da
sole   pensioni   sociali   o   altro   trattamento   minimo  erogato
dall'I.N.P.S.  Le proprieta' vanno riferite all'anno 2002 e non vanno
considerati i redditi non imponibili ai fini I.R.PE.F.
    c) in  alternativa  al punto b), il godimento da parte del nucleo
familiare del soggetto passivo di un reddito complessivo, determinato
ai fini dell'I.R.P.E.F. per l'anno 2001 uguale o inferiore al aminimo
vitaleº come fissato dall'art. 16 del vigente regolamento dei servizi
socio assistenziali.
4. di   stabilire   che  la  richiesta  documentata  per  la  maggior
detrazione  dovra'  essere depositata all'ufficio protocollo entro il
termine   previsto   dalla   normativa   vigente  per  il  versamento
dell'imposta in acconto e verificata dall'ufficio servizi sociali del
comune.
    (Omissis).
02A06898
    Il  comune  di MARIGLIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 1
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. determinare le seguenti aliquote d'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), da applicarsi per l'anno 2002:
    a) aliquota ordinaria 7 per mille;
    b) aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali;
    c) aliquota  del  5  per  mille  per i terreni agricoli e le aree
edificabili;
    d) aliquota  del  6  per  mille  per  le  abitazioni possedute in
aggiunta  all'abitazione  principale  e locate con contratto conforme
all'accordo  territoriale per la citta' di Marigliano sottoscritto in
data 8 ottobre 1999 (omissis);
    e) aliquota  del  6  per  mille  per  gli  immobili  posseduti  e
utilizzati   da   titolari  di  attivita'  artigianali,  commerciali,
industriali e di servizio, per l'esercizio delle stesse;
    f) aliquota  del  7  per  mille per tutte le altre abitazioni e/o
fabbricati possedute in aggiunta all'abitazione principale.
2. confermare   la   detrazione   di  Euro  103,29  (L. 200.000)  per
l'abitazione principale.
3. considerare,  (omissis),  come  direttamente adibita ad abitazione
principale  l'unita'  immobiliare  non  locata, posseduta a titolo di
proprieta'  ovvero  di  usufrutto,  da  anziani  o disabili aventi la
residenza  anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero  permanente  ed  applicare  alla stessa l'aliquota del 5 per
mille,  nonche'  la  detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) di cui al
precedente punto 2.
    (Omissis).
02A06899
    Il  comune  di  MARLIANA  (provincia  di Pistoia) ha adottato, il
15 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I. nella
misura di quelle stabilite per il 2001:
    a) aliquota 7 per mille:
      aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta
all'abitazione  principale  e relative pertinenze intendendosi quelli
non   locati,  quelli  vuoti,  quelli  tenuti  a  disposizione  quali
abitazioni  secondarie  e  casi  similari  e comunque quelli privi di
contratto  di  affitto registrato in cui il soggetto le utilizzi come
abitazione principale;
      aree fabbricabili;
    b) aliquota 5,5 per mille:
      abitazione   principale   e   relative   pertinenze   (come  da
regolamento I.C.I.);
      alloggi  in  aggiunta  all'abitazione  principale con contratto
registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;
    c) aliquota 6 per mille:
      aliquota  ordinaria  da  applicare  a  tutti gli altri casi non
contemplati nelle lettere a) e b);
      detrazione abitazione principale: Euro 104,00.
2. di dare atto che verra' considerata abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
02A06900
    Il  comune di MAROPATI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 e successivi l'aliquota I.C.I. nella
misura  del  5,5  per  mille da applicarsi ai valori imponibili degli
immobili siti in questo comune, ai sensi del citato art. 6 del d.lgs.
30 dicembre 1992 n. 504;
2.  di dare atto che, per l'effetto dell'art. 3 comma 55, della legge
23 dicembre  1996  n.  662  la  detrazione  per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale, viene confermata a L. 200.000.
    (Omissis).
02A06901
    Il  comune  di  MAROSTICA  (provincia di Vicenza) ha adottato, il
26 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   determinare,  (omissis),  le  aliquote  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, come
segue:
    a) aliquota  del  5  per mille sui fabbricati urbani destinati ad
abitazione  principale e relative pertinenze, come definita dal comma
2 dell'art. 8 d.lgs. n. 504/1992 e art. 5 del regolamento comunale;
    b) aliquota  del  5  per  mille  sui  fabbricati in locazione con
contratti  agevolati  ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/1998 e
art. 1 d.m. 5 marzo 1999;
    c) aliquota del 7 per mille sui seguenti immobili:
      fabbricati  urbani  classificati  nelle categorie catastali dei
gruppi:
        A) "diversi dall'abitazione principale" e dei fabbricati dati
in locazione come sopra indicato;
        B) collegi, scuole private ecc.;
        C) negozi, magazzini, rimesse e autorimesse ecc.;
        D) alberghi, fabbricati commerciali, industriali ecc.;
      aree fabbricabili;
      terreni agricoli.
    d) detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29 (cfr.
comma  2  art. 55,  legge  23 dicembre  1996 n. 662) limitatamente ai
soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  b)  c)  dell'art.  5  del nuovo
regolamento comunale.
    (Omissis).
02A06902
    Il comune di MASI (provincia di Padova) ha adottato, l'8 febbraio
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
3.  di  confermare l'aliquota I.C.I. unica del 6 per mille per l'anno
2002 e di confermare altresi' in Euro 103,29 la detrazione per unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
4. (omissis);
5. (omissis);
6. (omissis);
    (Omissis).
02A06903
    Il  comune  di  MASSALENGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 25
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  per  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata  da  questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota del 6 per
mille, in conformita' all'art. 6 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;
di  mantenere l'aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali
e  per  quelle  concesse  in  uso  gratuito a parenti fino al secondo
grado;
di  applicare  la  detrazione  di L. 200.000 per l'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale con esclusione
dei parenti di cui all'art. 2 del regolamento I.C.I.;
di  stabilire  che  l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata
per  l'anno  2002  con  l'aliquota del 7 per mille limitatamente agli
alloggi  non  locati  ai  sensi dell'art. 3, comma 53, della legge n.
662/1996;
di introitare l'imposta tramite conto corrente postale intestato alla
tesoreria comunale o direttamente presso la tesoreria comunale.
    (Omissis).
02A06904
    Il  comune  di  MEDOLAGO  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato,
l'8 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 2002 la aliquote differenziate del 4 per
mille  per  la  prima  abitazione con detrazione di Euro 103,29 e del
5,25 per mille su tutte le altre tipologie d'immobile per garantire i
gettito sinora preventivato nell'importo esposto in premessa;
2.  di stabilire per le abitazioni principali dei contribuenti che si
trovino    nelle   seguenti   situazioni   di   particolare   disagio
economico-sociale:
    ultra   sessantacinquenni   con   reddito  imponibile  annuo  non
superiore a Euro 9.296,22 sia applicata l'elevazione della detrazione
spettante  a  Euro 154,94 e comunque non oltre l'importo dell'imposta
dovuta;
3. (omissis);
4. (omissis);
5. (omissis);
6. (omissis).
    (Omissis).
02A06905
    Il  comune  di  MELISSANO  (provincia  di  Lecce) ha adottato, il
24 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata per
questo  comune  nella  misura  del  6  per  mille  per  le abitazioni
principali e 7 per mille per gli altri immobili.
2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta per l'immobile
adibito ad abitazione principale;
3.  di  confermare  anche  per l'anno 2002 l'ulteriore detrazione per
l'abitazione  principale in L. 300.000 per i contribuenti titolari di
pensione con trattamento minimo, purche' la stessa sia primaria fonte
di reddito del nucleo familiare.
    (Omissis).
02A06906
    Il  comune  di MELIZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il
20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota I.C.I. del 6,5 per
mille;
2.  di  precisare  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga detratta
la  somma  di  Euro 104,00 rapportata al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale destinazione ai sensi dell'art. 3 e 55 della
legge 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
    (Omissis).
02A06907
    Il  comune  di  MELLO  (provincia  di  Sondrio)  ha  adottato, il
13 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille.
2.   di  stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in
L. 200.000, pari a Euro 103,29;
3. (omissis);
4. (omissis);
    (Omissis).
02A06908
    Il  comune  di  MERLARA  (provincia  di  Padova)  ha adottato, il
4 febbraio  2002  e  il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  che l'imposta comunale sugli immobili sara' confermata
da  questo  comune  per l'anno 2002 con l'aliquota unica nella misura
del  5,5  per  mille,  ad  eccezione per i terreni agricoli sui quali
gravera' l'aliquota del 4,5 per mille;
di  riconfermare  in  L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto passivo per l'anno
2002.
    (Omissis).
02A06909
    Il  comune  di  MEZZAGO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  le  ragioni esposte in narrativa, l'aliquota
dell'Imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella
misura del 5 per mille;
2. di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per
le  abitazioni  sfitte  nella  misura  del 7 per mille per il periodo
dell'anno in cui permane detta situazione;
3.  di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di Euro
103,29 (L. 200.000);
4.  di  aumentare  la  detrazione  da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro
154,94  (L. 300.000)  per i pensionati con reddito annuale imponibile
ai  fini  I.R.PE.F.  di tutti i componenti il nucleo familiare fino a
Euro  10.845,59 (L. 21.000.000) piu' Euro 1.032,91 (L. 2.000.000) per
ogni  persona  a  carico, con esclusione dalla predetta maggiorazione
della detrazione dalle unita' classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8
- A/9;
5.  di  stabilire  che  sara'  considerata  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la
residenza  in  istituti  di  ricovero, a condizione che la stessa non
risulti locata;
6. di considerare abitazione principale, con conseguente applicazione
della detrazione per questa prevista, quelle concesse in uso gratuito
a parenti in linea retta di primo grado.
    (Omissis).
02A06910
    Il  comune  di  MEZZANA  (provincia di Trento) ha adottato, il 28
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
    a) unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale: 4 per
mille.
    Si  considera  direttamente  adita ad abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata;
    b) altre unita' immobiliari: 5 per mille;
    c) aree edificabili: 5 per mille;
2.  di  determinare  per l'anno 2002 in Euro 155,00 la detrazione per
l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A06911
    Il  comune  di  MEZZENILE  (provincia  di  Torino)  ha  adottato,
l'11 marzo   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   approvare,   per   l'anno   2002,   un'aliquota   I.C.I.   unica
corrispondente al 5 per mille;
2.  detrarre  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto passivo, fino a concorrenza del
suo  ammontare,  Euro 103,29, rapportare al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  tale destinazione, stabilendo che se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionatamente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende:
    quella  nella  quale  il contribuente che la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale  e  i suoi familiari
dimorano abitualmente;
    le  unita'  immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazioni  principale  dei  soci
assegnatari;
    gli  alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le
case popolari;
    l'abitazione  posseduta  nel  territorio  del  comune a titolo di
proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero,
a condizione che non risulti locata (legge n. 75/1993);
    l'abitazione  posseduta  a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziano  o  disabile  che  acquisisce  la  residenza  in  istituto di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti locata (art. 3, comma 56 della legge n.
662/1996).
3.   stabilire   che:   alla   pertinenza  equiparata  all'abitazione
principale non si applica ulteriore detrazione.
L'unico  ammontare  di  detrazione  spettante,  se  non  trova totale
capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere
computato  per  la parte residente in diminuzione dell'imposta dovuta
per   la   pertinenza.   (Sono  considerate  quali  parti  integranti
dell'abitazione  principale  le pertinenze: cantine, box, posti auto,
posti  macchina  scoperti  e  coperti,  soffitte,  tettoie, ancorche'
distintamente  iscritte  in  catasto  -  art.  3 regolamento comunale
I.C.I.).
Tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza.
    (Omissis).
02A06912