Il comune di CASTIGLION DEL LAGO (provincia di Perugia) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze (limitatamente ad un solo immobile destinato a pertinenza e purche' accatastato in categoria C/2, C/6 o C/7): 5,6 per mille; aliquota per aree fabbricabili e tutti gli altri immobili: 7 per mille; aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale di anziani e disabili - art. 4 comma 1 legge 556/1996: 5,6 per mille; aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale concessi dal proprietario in uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori e figli) a condizione che il familiare beneficiario abbia la propria residenza anagrafica presso l'immobile oggetto del beneficio compreso un solo garage o box di pertinenza abitazione principale (purche' accatastato in categoria C/2, C/6 o C/7 (dichiarazione su apposito modulo a disposizione presso il comune). Coloro che hanno gia' presentato la dichiarazione per gli anni 2000 e/o 2001 ed in seguito non hanno subito variazioni sono esonerati da questo adempimento: 5,6 per mille; immobile accatastato o accatastabile in categoria D costruito a partire dall'anno d'imposta 2000, come attestato da concessione edilizia: 4 per mille. 2. di elevare per l'anno 2002 la detrazione concessa per l'l.C.I. dovuta sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, secondo le seguenti modalita': a) elevazione da Euro 103,29 a Euro 155,00 da rapportare alla percentuale di possesso, per i soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari i cui componenti abbiano percepito, in relazione all'anno precedente, i seguenti redditi per un ammontare lordo complessivo inferiore a Euro 5.700,00: redditi di pensione (I.N.P.S., gestioni sostitutive). Sono esclusi dal calcolo le pensioni di invalidita' civile, di guerra, le rendite I.N.A.I.L., gli assegni di accompagnamento d'invalido civile; reddito derivante dall'immobile di diretto utilizzo per il quale si richiede la riduzione dell'imposta e dalla sua pertinenza (box, garage, cantina) ancorche' accatastata autonomamente; redditi da terreni dichiarati nell'apposito quadro della dichiarazione a fini I.R.PE.F. b) elevazione da Euro 103,29 a Euro 130,00, da rapportare alla percentuale di possesso, per i medesimi soggetti aventi la stessa tipologia di redditi, ma con ammontare lordo complessivo inferiore a Euro 10.300,00; c) concedere tale detrazione ai soli soggetti che ne faranno richiesta documentata secondo i criteri individuati con deliberazione della giunta comunale n. 312 del 14 maggio 1997; d) specificare che, ai sensi dell'applicazione della presente disposizione, per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone che anagraficamente o di fatto convivono nella medesima abitazione del soggetto passivo, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'. (Omissis). 02A06786 Il comune di CASTORANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare le aliquote sull'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002 nel modo seguente: per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze: 5,5 per mille; per tutti gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale, comprese le aree e lotti edificabill: 5,8 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare destinata alla residenza principale: Euro 103,29 (lire 200.000). (Omissis). 02A06787 Il comune di CASTRIGNANO DEI GRECI (provincia di Lecce) ha adottato, il 18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'applicazione, dell'imposta comunale sul valore degli immobili (I.C.I.) cosi' come previsto nell'anno 2001. (Omissis). 5,5 per mille per i soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 6,5 per mille per i restanti soggetti passivi. 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 103,29 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A06788 Il comune di CAUTANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, a decorrere dal 1o gennaio 2002, l'aliquota per l'imposta Comunale sugli Immobili nella misura unica del 6,5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principali dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari. (Omissis). 02A06789 Il comune di CAVALESE (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), nella seguente misura: a) aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito indicate; b) aliquota ridotta del 4 per mille: b.1 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; b.2 per le unita' immobiliari beate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; b.3 per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; b.4 per le unita' immobiliari qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, come previsto dai commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ovvero cose immobili classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' per effetto di quanto previsto dal regolamento approvato con delibera consiliare n. 72/1998; b.5 per le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale entro il terzo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. c) aliquota maggiorata del 6 per mille da applicarsi per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione, alla vendita o tenuti a disposizione per la villeggiatura o altro, con esclusione delle abitazioni individuate alla precedente lettera b), che scontano l'aliquota ridotta; 2. di determinare per l'anno 2002, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, in Euro 154,94, la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, da applicarsi indistintamente per: a) le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; b) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, in quanto posseduti come abitazione principale; d) per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; e) per le unita' immobiliari qualificabili come pertinenze, ai sensi delIart. 817 deI codice civile, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, come previsto dai commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, solo per la quota eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale. Nonche' per effetto di quanto previsto dal regolamento approvato con delibera consiliare n. 72/1998; f) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale entro il terzo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; 3. di fissare, inoltre, in Euro 258,23, la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, per: coloro che oltre al reddito derivante dall'abitazione principale, abbiano quale reddito del proprio nucleo familiare, solo una pensione sociale o un assegno sociale, ovvero una sola pensione integrata al minimo, e coloro che, comunque, siano assistiti in modo permanente dal comune o da altri enti, attraverso l'assistenza di tipo economico. (Omissis). 02A06790 Il comune di CAVOUR (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di stabilire per l'anno 2002, la misura del 6 per mille dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e ss.mm.ii.; 3. di stabilire, per l'anno 2002. in Euro 139,443 la detrazione per gli immobili ad abitazione principale. (Omissis). 02A06791 Il comune di CEGGIA (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare la aliquote e le agevolazioni I.C.I. adottate per l'anno 2001 e che di seguito si sintetizzano per l'anno d'imposta 2002: abitazione principale aliquota 4 per mille; aliquota ordinaria 7 per mille; detrazione per abitazione principale 113,62; 2. di confermare tutte le riduzioni e le agevolazioni contenute nel regolamento approvato con delibera C.C. n. 36 del 31 marzo 1999. 3. Di applicare tutte le agevolazioni e le aliquote previste per l'abitazione principale anche alle pertinenze ex artt. 817 e 818 del codice civile, nella misura massima di due pertinenze. (Omissis). 02A06792 Il comune di CENATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'I.C.I. gia' in vigore per gli anni 1997-1998 -1999-2000 e 2001: applicazione dell'aliquota ridotta del 5,7 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unita' immobiliari equiparate ad abitazioni principali di cui all'art. 9 commi 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 58 in data 28 dicembre 1998 e modificato con la deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 1999 e con deliberazione del commissario prefettizio n. 38 del 18 dicembre 1999 e n. 30 del 22 marzo 2000; unica aliquota del 7 per mille per tutti gli altri contribuenti; in conformita' all'art. 6 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504. 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 120,00 la detrazione per le abitazioni principali e per le unita' immobiliari equiparate ad abitazioni principali di cui all'art. 9 comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 58 in data 28 dicembre 1998 e modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 1999 e con deliberazione del commissario prefettizio n. 38 del 18 dicembre e n. 30 del 22 marzo 2002. (Omissis). 02A06793 Il comune di CEPAGATTI (provincia di Pescara) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota relativa alla I.C.I. per l'anno 2002 al 5,25 per mille lasciando inalterate le detrazioni come per l'anno 2001. (Omissis). 02A06794 Il comune di CERNUSCO LOMBARDONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali; le pertinenze delle abitazioni principali (art. 6 regolamento comunale); le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti di primo grado (art. 7 regolamento comunale); locazione di immobile a titolo di abitazione principale con "contratto concordato", esclusa detrazione di legge (art. 8 regolamento comunale); aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili posseduti in aggiunta. (Omissis). 02A06795 Il comune di CERVASCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, relativamente all'I.C.I. in comune, per l'anno 2002 e con effetto dal 1o gennaio 2002: aliquota unica: 5 per mille; riduzione unica: Euro 103,29 (utilizzabile, qualora superiore all'imposta dovuta per l'abitazione principale, per la parte residua, a diminuzione l'imposta dovuta sulle pertinenze eventuali). (Omissis). 02A06796 Il comune di CERVETERI (provincia di Roma) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta 5 per mille, da applicare: a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare; b) per l'unita' immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; c) per l'abitazione data in uso gratuito, con contratto registrato, ad un parente in linea retta o collaterale, entro il primo grado, che la utilizzi come abitazione principale: di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usofrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza dei suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari. Di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale, debitamente documentate, sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a euro 258,228 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta. (Omissis). 02A06797 Il comune di CETRARO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di provvedere, (omissis), alle seguenti determinazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002: aliquote: aree fabbricabili.... |6 per mille abitazione principale.... |6 per mille altri fabbricati.... |7 per mille Detrazione: applicabilita' (per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo) della quota di detrazione Euro 103,29; esenzione: esenzione dall'imposta per "terreni agricoli ricadenti in aree montane di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984" come espressamente previsto dall'art. 7 comma 1 lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche. (Omissis). 02A06798 Il comune di CHIUSANO d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, con detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 02A06799 Il comune di CIMINNA (provincia di Palermo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 2001 e precisamente: 1. prima casa 4 per mille; 2. seconda casa ed altre case 5,5 per mille; 3. detrazione abitazione principale Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A06801 Il comune di CINAGLIO (provincia di Asti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota che verra' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 02A06802 Il comune di CINZANO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti forme: a) abitazione principale 6 per mille; b) terreni agricoli //; c) fabbricati 7 per mille; d) altri immobili 7 per mille. 2. di stabilire che per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A06803 Il comune di CIVITELLA CASANOVA (provincia di Pescara) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure: 1. - 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazioni principali cosi' come previsto dall'art. 5 del vigente regolamento comunale I.C.I. e con la detrazione di L. 200.000; 2. - 5 per mille per gli immobili generici posseduti da contribuenti residenti; 3. - 5 per mille per immobili adibiti ad abitazione posseduti da contribuenti non residenti, ma ceduti in locazione a persone residenti; 4. - 6 per mille per immobili adibiti ad abitazione da contribuenti non residenti; 5. - 6 per mille per i fabbricati generici posseduti da contribuenti non residenti; 6. - 6 per mille per le aree edificabili. (Omissis). 02A06804 Il comune di CIVITELLA DI ROMAGNA (provincia di Forli- Cesena ) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis), di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 4 per mille sul valore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 6 per mille sul valore degli altri immobili; 7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 02A06805 Il comune di CIVITELLA MESSER RAIMONDO (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.: aliquote del 5,5 per mille per abitazioni non locate; aliquota del 5,5 per mille per aree fabbricabili; aliquota del 5,5 per mille per prima casa e immobili non ricompresi precedentemente. (Omissis). 02A06806 Il comune di COLLE DI MEZZO (provincia di Chieti) ha adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 la stessa aliquota del 5 per mille praticata per l'anno 2001 in ordine all'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 02A06807 Il comune di COLORNO (provincia di Parma) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504: N. |tipologia degli immobili |aliquote 1 |terreni agricoli |5,4 per mille 2 |aree fabbricabili |5,4 per mille 3 |abitazioni principali |5,4 per mille 4 |altri fabbricati |5,7 per mille 5 |alloggi non locati |7 per mille di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 2001, la seguente detrazione d'imposta, cosi' come stabilita con deliberazione di c.c. n. 4 del 26 febbraio 1998: misura detrazioni I.C.I. anno 2002: abitazione principale (detrazione d'imposta in ragione annua) Euro 113,62. (Omissis). 02A06808 Il comune di COLOSIMI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare nel seguente modo le tariffe per l'I.C.I. relativa all'anno 2002: prima abitazione 5 per mille; seconda abitazione 6 per mille; terreni edificabili ed altri immobili 5,5 per mille; abitazioni in ristrutturazione 3 per mille. di stabilire che i proprietari delle aree edificabili ubicate nella zona B) del piano regolatore, in possesso di superficie inferiore al lotto minimo previsto nelle norme tecniche di attuazione, non debbono corrispondere l'I.C.I. Se, successivamente, si dovessero utilizzare le suddette aree a scopo edificatorio l'imposta e' dovuta per tutto il periodo per il quale sulle medesime non e' stata corrisposta. (Omissis). 02A06809 Il comune di COMERIO (provincia di Varese) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e' determinata nelle seguenti misure: aliquota abitazione principale: 4 per mille; aliquota aree edificabili: 4 per mille; aliquota per altre tipologie: 5 per mille. Si determina in Euro 104,00 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06810 Il comune di COMUNANZA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota ordinaria 6 per mille; 2. aliquota abitazione principale 6 per mille; 3. aliquota alloggi non locati 7 per mille; 4. aliquota per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti 6 per mille; detrazione abitazione principale Euro 103,50. (Omissis). 02A06811 Il comune di CONCERVIANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002, nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 02A06812 Il comune di CONIOLO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2002, l'aliquota unica del 5 per mille; di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, euro 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 02A06813 Il comune di CONZANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2002, le seguenti aliquote diversificate: a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,5 per mille; b) aliquota diversificata: viene individuata un'aliquota nella misura del 7 per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, quindi tutte quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione diverse dalla prima abitazione che siano tenute a disposizione dei proprietari e comunque sfitti. c) aliquota agevolata speciale: viene individuata un'aliquota nella misura del 4 mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabii ovvero finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 1, comma 5 legge 27 dicembre 1997 n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari succitate per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori. 2. di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 129,11 (pari a L. 250.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A06814 Il comune di CORDIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 12 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 6 per mille e nella misura ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze; la detrazione per abitazione principale nella misura fissa di Euro 155,00 (300.122 lire); 2. di considerare abitazioni principali le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 3. di confermare per l'anno 2002 i valori di riferimento delle aree edificabili come da allegato prospetto in euro. (Omissis). 02A06815 Il comune di CORLETO PERTICARA (provincia di Potenza) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (l.C.l.) nella misura del 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000. (Omissis). 02A06816 Il comune di CORNALE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 6 per mille, per tutti gli immobili; 2. di stabilire l`importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di legge. (Omissis). 02A06817 Il comune di CORTEMAGGIORE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 9 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale; aliquota del 5 per mille per fabbricati non costituenti l'abitazione principale, terreni agricoli e aree fabbricabili; riduzione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 108,00. (Omissis). 02A06818 Il comune di CORTIGLIONE (provincia di Asti) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02A06819 Il comune di CORVARA IN BADIA (CORVARA) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue: a) aliquota ordinaria: 5 per mille; b) aliquota maggiorata: 7 per mille, per le unita' abitative soggette all'imposta di soggiomo di cui al titolo II del D.P.G.R. del 20 ottobre 1988, n. 29/L; 2. di fissare per l'anno 2002 l'importo della detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in Euro 206,58 (lire 400.000). (Omissis). 02A06820 Il comune di COSSANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 20 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Delibera: 1. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 modificato dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996. n. 662, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; (Omissis). 3. di precisare che la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale ammonta ad Euro 103,29. (Omissis). 02A06821 Il comune di CRESPIATICA (provincia di Lodi) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Tabella n. 1 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ALIQUOTA E DETRAZIONI 2002 K TIPOLOGIA DI IMMOBILI |ALIQUOTE |DETRAZIONI --------------------------------------------------------------------- | |120 euro (pari a L. Abitazione principale |5,5 per mille|232.352) --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili Seconde | | case sfitte abitabili |7 per mille |= --------------------------------------------------------------------- Altre tipologie di immobili|6 per mille |= Disposizioni particolari. 1. assimilazione tra abitazione principale e sue pertinenze, considerate tali quelle previste dall'art. 4 dello Schema di Regolamento I.C.I. 2. elevazione della detrazione sull'abitazione principale ad Euro 180 (pari a L. 348.528) per i nuclei famigliari composti da persone ultrasessantenni con un reddito lordo complessivo riferito al nucleo famigliare pari o inferiore ad Euro 13.000 (pari a L. 25.171.510). (Omissis). 02A06822 Il comune di CRISPIANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili, nei termini di cui al decorso anno e precisamente come da prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Omissis). ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2002 1. A. 5 per mille, per abitazione principale e relative pertinenze oltre a quelle date in uso gratuito cosi' come previsto dall'art. 11 del vigente regolamento comunale sull'I.C.I.; B. immobili concessi in affitto a canone regolamentato (art. 2, comma 3, legge n. 431/1998); 2. 5,5 per mille, a tutti gli altri immobili. Di determinare per l'anno 2002 in: L. 200.000, in Euro 103,29, la detrazione per l'abitazione prindpale; L. 250.000, in Euro 129.11, la detrazione per i seguenti casi: 1. contribuenti titolari di redditi di pensione oltre ai redditi relativi ad abitazione e relative pertinenze, per un importo totale di Euro 6.197,48 (in lire L.12.000.000); l'agevolazione e' estesa ai contitolari nelle medesime condizioni o senza alcun reddito; 2. portatori di grave handicap ovvero soggetti aventi a carico portatori di handicap, in entrambi i casi certificati dalla A.S.L. ai sensi della legge n. 104/1992, il cui reddito mensile non sia superiore al rateo di pensione minima erogata dall'l.N.P.S. e che non abbiano altre proprieta' immobiliari, oltre quella per la quale viene richiesta la detrazione; 3. al fine di poter usufruire della detrazione agevolata il contribuente dovra' presentare apposita istanza all'ufficio competente a dimostrazione dei possessi di tali requisiti. (Omissis). 02A06823 Il comune di CUPRAMONTANA (provincia di Ancona) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: detrazione I.C.I. per l'anno 2002: Euro 103,29. (Omissis). per l'anno 2002 determinare nella misura del 5,9 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare sull'abitazione principale con esclusione delle pertinenze iscritte distintamente in catasto, e del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; confermare la detrazione d'imposta abitazione principale nella misura di Euro 103,29, di confermare a Euro 139,44, la detrazione per abitazione principale per i seguenti soggetti: pensionati ultra sessantacinquenni che non possiedono nel territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre l'abitazione principale e il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione sociale (assegno sociale); di stabilire che la maggiore detrazione e' subordinata alla presentazione entro il 30 giugno 2002, di idonea richiesta, da effettuarsi al comune attestante il possesso dei requisiti richiesti; di determinare l'aliquota del 4 per mille per i soggetti passivi che effettuano interventi finalizzati al recupero di unita' immobiliari o inabitabili ubicate nei centri storici cosi' come deliberati dal P.R.G. vigente. (Omissis). 02A06824 Il comune di CURTI (provincia di Caserta) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I per l'anno 2002, cosi' come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 02A06825 Il comune di CUSAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le tariffe ed imposte per l'anno 2002, come specificato negli allegati prospetti. Tipologia di immobile |Aliquota Abitazione principale e relativa pertinenza |5 per mille Terreni agricoli |5 per mille Aree fabbricabili |6 per mille Altri fabbricati |6 per mille Abitazioni sfitte non locate |7 per mille Detrazione abitazione principale |Euro 103,29 (Omissis). 02A06826 Il comune di DELEBIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 28 dicembre 2001 e l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 4 per mille, abitazione principale ed una pertinenza; 5 per mille, altri immobili ed aree edificabili. detrazione I.C.I. per l'anno 2002: Euro 103,29. (Omissis). 02A06827 Il comune di DIVIGNANO (provincia di Novara) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota I.C.I. cosi' come segue: l'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse cosi' come previsto dall'art. 30, comma 12, della legge n. 448 del 23 dicembre 1999; l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri casi di cui all'art. 1, comma 2, e art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, successive modificazioni, i diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze alle stesse. (Omissis). 02A06828 Il comune di DOLCE' (provincia di Verona) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta sugli immobili (I.C.I.) come segue: a) nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale; b) nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria). 2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,291, elevabile a Euro 154,937, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche, ed art. 13 del vigente regolamento I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), per i seguenti casi: a) portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 66% a prescindere dal reddito e riferita esclusivamente alla quota di proprieta' del richiedente; b) titolari di pensioni sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi l'importo di Euro 206,58 mensili. Se il nucleo familiare e' composto da piu' persone a qualsiasi titolo convivente l'agevolazione spetta soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi Euro 206,58 mensili e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle pensioni; c) per avere diritto alle agevolazioni di cui sopra bisogna inoltre essere proprietari di una sola unita' immobiliare (comprese le pertinenze non locate). (Omissis). 02A06829 Il comune di DOLCEDO (provincia di Imperia) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A) Abitazione principale: aliquota 5 per mille; B) Altri fabbricati: aliquota 6,5 per mille; C) Aree fabbricabili: aliquota 6,5 per mille; D) Terreni agricoli: aliquota 6,5 per mille. (Omissis). 02A06830 Il comune di DRO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, al 5 per mille l'aliquota ordinaria, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate; 2. di confermare la riduzione dell'aliquota di cui al punto 1, del presente dispositivo al 4 per mille: a) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune; dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate; b) per un'unica unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantina, box, posto macchina coperto o scoperto ecc.) che costituisce pertinenza dell'abitazione principale; c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; 3. Di stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, la diversificazione dell'aliquota di cui al punto 1, del presente dispositivo al 6 per mille per le aree fabbricabili e per gli alloggi e relative pertinenze non destinate ad abitazione principale del proprietario che risultano non locati; 4. di elevare, per l'anno 2002, ad Euro 168,00 la detrazione prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni per l'imposta dovuta: a) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune; dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate; b) per un'unica unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che costituisce pertinenza dell'abitazione principale, solo per la quota eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale; c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; 5. di stabilire, per l'anno 2002, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari in Euro 104,00 cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni; (Omissis). 02A06831 Il comune di DRONERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 02A06832 Il comune di EDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. deI 4 per mille con detrazione di Euro 180,759 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e del 7 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02A06833 Il comune di ERLI (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 5,8 per mille per l'abitazione principale; 6,5 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie. (Omissis). 02A06834 Il comune di FABBRICA CURONE (provincia di Alessandria) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica deI 5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili. 2. di stabilire in Euro 108,00 pari a L. 209.117 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06835 Il comune di FABRICA DI ROMA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote delIimposta comunale sugli immobili da applicarsi alle unita' immobiliari nel comune di Fabrica di Roma per l'anno 2002 nelle misure come in appresso riportate: a) aliquota ordinaria, ivi compresa l'abitazione principale = 6 per mille - detrazione prima casa: Euro 130,00; b) seconde case: aliquota 7 per mille. (Omissis). 02A06836 Il comune di FARA SAN MARTINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille senza ulteriori riduzioni o detrazioni oltre quella di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06837 Il comune di FERMO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella misura indicata: Vista la deliberazione della g.c. n. 15 del 25 gennaio 2001 con la quale vengono approvate le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nelle seguenti misure: aliquota abitazione principale 4,8 per mille (comprese le pertineneze distintamente iscritte in catasto); aliquota ordinaria 6 per mille; alloggi non locati 7 per mille; aliquota agevolata Istituti autonomi case popolari 4,8 per mille (comprese le pertinenze distintamente iscritte in catasto); aliquota agevolata per immobili affittati con contratti tipo ex legge n. 431/1998 2 per mille); detrazione per abitazione principale L. 200.000 Euro 103,29), aumentata a L. 300.000 (Euro 154,94) nei seguenti casi: 1) reddito complessivo lordo del nucleo familiare del proprietario non superiore a L. 12.000.000 (Euro 6.197,48); 2) reddito complessivo lordo del nucleo familiare del proprietario non superiore a L. 28.000.000 (Euro 14.460,79), con almeno tre figli a carico; 3) reddito complessivo lordo del nucleo familiare inferiore o uguale a L. 20.000.000 (Euro 10.329,14), esclusivamente costituito da pensione sociale e/o pensione integrata al trattamento minimo e da redditi di terreni e fabbricati. (Omissis). 02A06838 Il comune di FIAMIGNANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: abitazione principale 4 per mille; altri fabbricati 6 per mille. 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 nella misura di Euro 129,12 (L. 250.000). (Omissis). 02A06839 Il comune di FINO DEL MONTE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella seguente misura: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota agevolata 5, 5 per mille limitatamente agli immobili posseduti come abitazione principale; 2. di mantenere in Euro 113,62 pari a L. 220.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e in Euro 258,23 pari a L. 500.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo all'interno del cui nucleo familiare e' presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. 3. di considerare abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, nonche' quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al 1o grado. (Omissis). 02A06840 Il comune di FONDI (provincia di Latina) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati: 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, 5,5 per mille; b) altre unita' immobiliari, 6 per mille; c) terreni agricoli, 5,5 per mille; d) aree edificabili, 6 per mille; e) abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di 1o grado, 5,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale in Euro 129,11. (Omissis). 02A06841 Il comune di FONTEVIVO (provincia di Parma) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I.. 2. di dare atto che le aliquote in vigore sono le seguenti: Aliquote: a) abitazione principale 4,8 per mille. Fanno parte dell'abitazione principale il garage e la cantina. Si considerano abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado; b) altri fabbricati, terreni ed aree 5 per mille; c) case sfitte 7 per mille; d) immobili locati a norma art. 2, comma 3, legge n. 431/1998 4 per mille. Detrazioni: abitazione principale Euro 113,62; portatori di handicap Euro 206,58 in relazione al reddito: 1 persona fino a Euro 10.329; 2 persone fino a Euro 15.494; 3 persone fino a Euro 18.076; 4 persone fino a Euro 20.658; 5 persone da Euro 20.658 a Euro 25.823. (Omissis). 02A06842 Il comune di FORANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002: a) aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unita' immobiliari destinate ad abitazioni principali; b) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, nei seguenti casi: I. abitazione di proprieta' del soggetto passivo; II. abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti ed affini fino al secondo grado, che vi risiedano anagraficamente e che le usino come abitazioni principali); III. abitazione posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2. di fissare nella misura di Euro 258,23 la detrazione per l'abitazione principale, cosi' come stabilito all'art. 5, comma 2, lettera b) del vigente regolamento dell'I.C.I.; (Omissis). 02A06843 Il comune di FORLI' DEL SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2002, nella misura del 6 (sei) per mille; di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 viene stabilita in L. 250.000 Euro 129,11; (Omissis). 02A06844 Il comune di FORMELLO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 e 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili determinate per l'anno 2001: abitazione principale 4,6 per mille; categorie catastali da C1 a D8 5 per mille; altri fabbricati 6 per mille; aree fabbricabili 7 per mille. (Omissis). 1. di elevare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 206,58 per le seguenti categorie: A) portatori di handicap: i nuclei familiari con almeno un convivente disabile con invalidita' non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, con un reddito complessivo, per l'anno 2001, riferito all'intero nucleo familiare, non superiore a Euro 13.805,20; inoltre i nuclei familiari con almeno un convivente disabile con invalidita' pari al 100% risultante dalla medesima certificazione di cui sopra, e con il medesimo reddito complessivo per l'anno 2001, potranno effettuare domanda di detrazione per un importo pari a Euro 258,23; B) pensionati: i pensionati che al 1o gennaio 2002 hanno compiuto 65 anni d'eta', il cui reddito familiare, per l'anno 2001 non superi Euro 9.203,47; C) famiglie numerose: nucleo familiare al 1o gennaio 2002 composto da sei o piu' persone, con un reddito totale, riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 40.283,64; possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o box quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; D) cassa integrati: i non occupati che hanno perso le indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso dell'anno precedente che hanno un reddito del nucleo familiare che non superi, per l'anno 2001, Euro 9.203,47; E) giovani sposi: nucleo familiare al 1o gennaio 2002 composto da giovani sposi, con o senza prole che abbiano contratto matrimonio nell'anno precedente al periodo d'imposta vigente e che siano divenuti proprietari di prima casa e che abbiano un reddito riferito al nucleo familiare complessivamente non superiore a Euro 25.822,84, la stessa detrazione spetta alle coppie che nello stesso periodo abbiano riconosciuto figli naturali e che si trovino nelle stesse condizioni reddituali; La domanda di detrazione, deve essere compilata su apposito modulo, distribuito gratuitamente presso la sede comunale e riconsegnata al protocollo entro il 31 dicembre di ogni anno. Alla domanda devono essere allegati i certificati che attestano le condizioni per aver diritto alla detrazione o, in alternativa, certificazione sostitutiva da redigersi su carta semplice; 2. di ridurre del 60%, fino ad un massimo annuo di Euro 516,46, l'imposta comunale sugli immobili per le seguenti categorie di intervento edilizio cosi' come definite dalla legge n. 457/1978: manutenzione straordinaria. Limitatamente a: a) rifacimento o sostituzione, anche con alterazione delle caratteristiche originali, degli infissi esterni, con obbligo di adeguamento delle vigenti normative; b) rivestimenti e coloriture di prospetti esterni con modifiche ai preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori, estese all'intero edificio e con obbligo di adeguamento alle vigenti normative; c) interventi su edifici esistenti inerenti nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relative alle energie rinnovabili e alla conservazione e il risparmio dell'energia (legge n. 308/1982 e seguenti modifiche). Ristrutturazione edilizia senza aumento di cubature, limitatamente a: a) modifica delle coperture esistenti, con obbligo di adeguamento alle vigenti normative; b) realizzazione di parcheggi, sia di pertinenza che non, con obbligo di adeguamento alle vigenti normative. Restauro e risanamento conservativo. La suddetta agevolazione vale all'interno del centro abitato cosi' come perimetrato con deliberazione di G.C. n. 156 del 10 marzo 1994 ed e' incrementata fino al 100% nella zona A "Centro storico" di P.R.G. e nelle zone del centro abitato sottoposte a pianificazione attuativa. La suddetta agevolazione spetta per ogni fabbricato cosi' come definito ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.. La riduzione spetta per un periodo d'imposta decorrente dalla prescritta autorizzazione e per una sola volta ogni dieci anni. Il comune, al termine del periodo d'imposta, procede al recupero coattivo dell'imposta non pagata qualora i lavori non fossero terminati per cause imputabili al contribuente. (Omissis). 02A06845 Il comune di FOSCIANDORA (provincia di Lucca) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' confermata nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili soggetti ad imposta salvo che per quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo per i quali l'aliquota e' fissata nel 6 per mille. Relativamente alla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' fissata in Euro 123,29= (L. 200.000) la detrazione stabilita al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1997 e successive modifiche; 2. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cosi' come previsto al comma 56, dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02A06846 Il comune di FRAINE (provincia di Chieti) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 4,5 per mille. (Omissis). 02A06847 Il comune di FRASCARO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta fissata in Euro 103,29 (pari a L. 200.000). (Omissis). 02A06848 Il comune di FURTEI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come in appresso: 5,5 per mille per le aree fabbricabili; 5,5 per mille per l'abitazione principale; 6 per mille per le seconde case; 6 per mille per i fabbricati produttivi. 2. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06849 Il comune di FUSCALDO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno d'imposta 2002, con decorrenza 1 gennaio 2002 la aliquota I.C.I. in vigore nell'anno 2001; di prendere atto, quindi, che per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. risulta cosi' determinata: prima casa 6 per mille, seconda casa 6,5 per mille. (Omissis). 02A06850 Il comune di GABICCE MARE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, confermando le stesse nella misura prevista per l'anno precedente: 5,5 per mille per l'abitazione adibita a residenza principale dei soggetti passivi dell'imposta e ad essa assimilata ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 6 per mille per le abitazioni date in locazione a terzi come loro abitazione principale ed eventuali pertinenze alle stesse, cosi' come definite all'art. 15 del regolamento comunale citato, ed in presenza di un contratto regolarmente registrato, avente una durata non inferiore a quella minima prevista dalla legge; 7 per mille per tutti gli altri immobili; Euro 103,29 quale detrazione prevista per l'abitazione principale; detrazione Euro 154,94 per i soggetti passivi I.C.I. titolari di reddito da pensione non superiore al minimo I.N.P.S. a condizione che il nucleo familiare possieda solo redditi da pensione al minimo I.N.P.S. e il reddito dell'abitazione principale, oltre all'eventuale pensione di invalidita' totale o inabilita' totale e per i nuclei familiari di soggetti passivi I.C.I. in particolari condizioni di disagio socio-economico, attestate dal settore servizi sociali del comune di Gabicce Mare. (Omissis). 02A06851 Il comune di GARBAGNATE MONASTERO (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, confermando in tal senso la percentuale degli anni precedenti; 2. di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02A06852 Il comune di GELA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Le aliquote relative all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, cosi' come segue: 4 per mille: abitazione principale e relative pertinenze; terreni agricoli; 5,75 per mille: per aree fabbricabili; per tutte le altre tipologie immobiliari. (Omissis). 02A06853 Il comune di GENOLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare per l'anno 2002 l'aliquota 1o gennaio che verra' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni. (Omissis). 02A06854 Il comune di GIAROLE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili in via generale nella misura del 5,5 per mille; stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per edifici o unita' immobiliari adibiti ad abitazioni, diverse dalla prima abitazione, che siano tenuti a disposizione dei proprietari, o comunque sfitti; stabilire la detrazione spettante per la prima casa, in Euro 103,50. (Omissis). 02A06855 Il comune di GIULIANA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), per l'anno 2002, da applicare in questo comune, nella misura unica del 5 per mille; di determinare la detrazione per l'abitazione principale (I.C.I.), per l'anno 2002, da applicare in questo comune, nella misura di Euro 103,30. (Omissis). 02A06856 Il comune di GIULIANOVA (provincia di Teramo) ha adottato, il 31 gennaio e 10 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. stabilire le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella seguente misura: A) 4,5 per mille per l'abitazione principale. Si considerano abitazioni principali: 1. l'abitazione in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza; 2. l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. le unita' immobiliari cedute a titolo definitivo dal proprietario che ne mantiene l'usufrutto, ad un parente fino al secondo grado in linea retta, consentendogli altresi' l'uso gratuito dello stesso quale abitazione principale; B) 6 per mille immobili appartenenti alla categoria catastale B; C) 6,75 per mille per altri immobili, comprese le abitazioni date in locazione o in uso di comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato; D) 7 per mille per le seconde case a disposizione; E) 4 per mille, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; F) 4 per mille limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei seguenti interventi (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori): interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, nel rispetto delle modalita' previste in regolamento. I contribuenti che usufruiscono dell'aliquota di cui al punto A), comma 3, e lettera C), sono tenuti per il primo anno di applicazione, alla presentazione entro il 20 dicembre, termine ultimo per il pagamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, com-ma 1, di autocertificazione attestante: l'indicazione delle generalita', della residenza o domicilio legale e del codice fiscale; l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato; gli estremi di registrazione del contratto/atto. 3. di prendere atto che, ai sensi del comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale e' di Euro 103,29; 4. di confermare l'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a Euro 154,94 a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: pensionati che alla data del 1o gennaio 2002, abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta'; lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilita' e disoccupati che risultino tali almeno dal 1o gennaio 2002. Usufruiscono dell'applicazione del beneficio in questione, solo i contribuenti che, in aggiunta a uno di questi requisiti, abbiano avuto, nel 2001, un reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I., non superiore ai seguenti limiti (imponibile I.R.PE.F.): per un unico componente Euro 6.302,84; fino a due componenti Euro 9.454,26; per ogni componente in piu' Euro 3.151,42; 5. di confermare l' aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a Euro 258,23 a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei requisiti riportati al punto 4. Usufruiscono dell'applicazione del beneficio in questione, solo i contribuenti che, in aggiunta a uno dei requisiti succitati, abbiano avuto, nel 2001, un reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I., non superiore ai seguenti limiti (imponibile I.R.PE.F.): per un unico componente Euro 4.727,13; fino a due componenti Euro 7.878,55; per ogni componente in piu' Euro 2.100,95; 6. di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a Euro 258,23 ai contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini e parenti entro il quarto grado civile con invalidita' come sotto specificato: invalido con totale e permanente invalidita' lavorativa 100% (articoli 2 e 12 legge n. 118/1971); invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa 100% e con impossibilita' di deambulare senza l'aiuto di accompagnamento (legge n. 18/1980); cieco assoluto (legge n. 382/1970); sordomuto (legge n. 381/1970); minore con difficolta' persistente a svolgere compiti e funzioni propri alla sua eta' (legge n. 289/1990); 7. di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a Euro 258,23 ai contribuenti anziani o disabili, residenti in istituti o ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e occupata; 8. di confermare le seguenti modalita' di applicazione del beneficio, limitatamente alle categorie di contribuenti di cui ai punti 4), 5), 6) e 7): a) Il contribuente e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, ecc:); b) il contribuente e' tenuto a presentare apposita richiesta, entro il 20 dicembre 2002, termine ultimo per il pagamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 1, contenente i seguenti elementi: l'indicazione delle generalita', della residenza o domicilio legale e del codice fiscale; l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato; autocertificazione attestante: i redditi conseguiti nel 2001, dal contribuente e dai restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, al netto del reddito derivante dall'abitazione, oggetto dell'imposizione I.C.I. (solo per i contribuenti di cui ai punti 4 e 5); la composizione del nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2002; che il contribuente e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare non sono proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, ecc:); dati identificativi del certificato di invalidita' e data del rilascio da parte della A.S.L. (solo per i contribuenti di cui al punto 6). La presentazione della richiesta entro i termini prescritti, costituisce la "condicio sine qua non" per operare, da parte del contribuente, gia' dalla data del primo acconto, dovuta per il periodo di possesso del primo semestre 2002, l'applicazione della maggiore detrazione in argomento. In caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. (Omissis). 02A06857 Il comune di GIUSSAGO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 per l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - una aliquota ordinaria del 5,5 per mille ed una aliquota differenziata del 7 per mille per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D; 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura, gia' prevista per l'anno 2001, di Euro 103,29 (L. 200.000); 3. di determinare in Euro 154,94 (L. 300.000) la misura della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per i contribuenti (soggetti passivi d'imposta) che possiedono, alla data del 1o gennaio 2002, tutti i seguenti requisiti: reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o altra certificazione ufficiale e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione da lavoro dipendente non superiore a: Euro 15.493,71 (L. 30.000.000) per i nuclei familiari composti da una o due persone; Euro 20.141,82 (L. 39.000.000) per i nuclei familiari composti da tre o quattro persone; Euro 23.240,56 (L. 45.000.000) per i nuclei familiari composti da cinque o piu' persone; non possedere, a qualsiasi titolo, altri immobili (di ogni tipologia ed ovunque situati) oltre all'eventuale box di pertinenza dell'abitazione principale; valore catastale imponibile dell'abitazione principale non superiore a Euro 36.151,98 (L. 70.000.000); immobili classificati esclusivamente nelle categorie catastali A3, A4, A5. (Omissis). 02A06858 Il comune di GONZAGA (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 e 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire con decorrenza dal 1o gennaio 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune: a) aliquote: 4,15 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; 4,25 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4 per mille per gli immobili adibiti a scuole materne private; 4 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili; 6,5 per mille per gli altri cespiti; 7 per mille alloggi non locati. (Omissis). 1. di stabilire con decorrenza dal 1o gennaio 2002 le seguenti detrazioni d'imposta: 1) detrazioni d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo per l'anno 2002: detrazione di Euro 104 a favore del soggetto passivo; ulteriore aumento di detrazione d'imposta di Euro 104 a favore dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico sociale, in base ai limiti di reddito stabiliti nel regolamento per la concessione dei benefici economici: 1) famiglie con handicap; 2) anziani soli ultra 65/enni; 3) famiglie con piu' di tre figli a carico; 4) giovani coppie (l'eta' di entrambi i coniugi non deve superare i 35 anni) con mutuo prima casa; 2. di stabilire che la detrazione relativa all'abitazione principale del soggetto passivo determinata in Euro 104, deve essere applicata anche alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usustrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; 3. di confermare la seguente aliquota agevolata per le unita' immobiliari di proprieta' di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili: aliquota ridotta al 4 mille per un periodo di tre anni, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti; 4. di stabilire che per beneficiare dell'ulteriore detrazione di Euro 104 di cui al punto 1, e' necesssaria la presentazione di apposita documentazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2002; 5. di stabilire che per poter beneficiare dell'aliquota agevolata di cui al punto 3, l'impresa deve comunicare al funzionario responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni, la data di ultimazione della costruzione, con la specificazione che la stessa e' destinata alla vendita. Entro sessanta giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota agevolata del 4 per mille e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della cessione ovvero dalla data di effettivo utilizzo da parte dell'acquirente. (Omissis). 02A06859 Il comune di GORGOGLIONE (provincia di Matera) ha adottato, l'11 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' pari a Euro 103,29. (Omissis). 02A06860 Il comune di GORO (provincia di Ferrara) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 per l'imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote: 6 per mille per (cat. A) abitazione principale e/o data in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, comprese le pertinenze e pertinenze (cat. C/6 - C/2 C/7); 6,5 per mille per terreni agricoli; 7 per mille per aree fabbricabili; 7 per mille per fabbricati cat. A non adibiti ad abitazione principale; 7 per mille per fabbricati cat. C e D. Il versamento dell'I.C.I. dovuta per l'anno in corso potra' essere effettuato in due rate entro il 30 giugno pari al 50% e dal 1o al 20 dicembre il saldo per l'intero anno 2002. La detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale viene aumentata, a richiesta degli interessati, a L. 500.000 per le persone pensionate, disoccupate, invalide o portatrici di handicap secondo i criteri che verranno stabiliti dalla giunta comunale. (Omissis). 02A06861 Il comune di GRANAROLO DELL'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Allegato 1 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Aliquote per l'anno 2002 unita' immobiliari locate con contratto ad uso abitativo (ex art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431): esente; unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 4 per mille; unita' immobiliari (civile abitazione) non locate: 9 per mille; altre unita' immobiliari: 7 per mille; detrazione di imposta per abitazione principale: Euro 132,00. (Omissis). 02A06862 Il comune di GRANOZZO CON MONTICELLO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,4 per mille; 2. di dare atto che sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal 2o comma dell'art. 8 del d.lgs n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 02A06863 Il comune di GRISIGNANO DI ZOCCO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nei valori applicati nell'anno d'imposta 2001, ossia: a) abitazione principale e pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' iscritte distintamente in catasto (trattasi di unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali C2 - C6 - C7): 4 per mille; b) altri immobili: 5 per mille; 3. di determinare come segue la misura della detrazione per l'abitazione principale: a) generalita' dei casi Euro 103,29; b) in relazione alle seguenti particolari situazioni di disagio economico o sociale, Euro 258,23: I. abitazioni occupate da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal comune; Il. abitazioni occupate da nuclei familiari con persone a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito sia stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o collocato in cassa integrazione, oppure in mobilita'; III. abitazioni occupate da nuclei familiari, con persone a carico, aventi reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a Euro 6.972,17 annue, erogata a lavoratori dipendenti; IV. abitazioni occupate da vedova, vedovo, o da sola madre con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilita' non superiore a Euro 6.972,17 annue; V. abitazioni occupate da nuclei familiari con disabili, anziani non autosufficienti o ricoverati di lunga degenza, con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a Euro 6.972,17 annue; VI. abitazioni occupate da nucleo familiare, avente un unico reddito da lavoro o da pensione comunque inferiore al minimo vitale come calcolato ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, e che risulta composto da almeno sei persone; le condizioni debbono sussistere alla data del 1 gennaio 2002. Per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Inoltre, previa presentazione al comune di copia della scrittura privata autenticata o apposita autocertificazione, sono equiparate all'abitazione principale, con diritto pertanto all'aliquota del 4 per mille ed alla detrazione di Euro 103,29: l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, ed in linea collaterale entro il terzo grado; l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, ivi dimorante prima di aver acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Valgono i principi stabiliti dal d.lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle modalita' di applicazione della detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze. Per l'anno 2002, coloro che intendono avvalersi della maggior detrazione in questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento e trasmettere copia del bollettino della prima rata entro 15 giorni dall'avvenuto versamento all'ufficio tributi del comune. Unitamente alla copia del bollettino di pagamento, si dovra' allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare, sia per quanto riguarda i diritti su immobili, sia per quanto riguarda l'esistenza di una delle condizioni di cui sopra, da indicarsi analiticamente. L'ufficio tributi, in sede di controllo, potra' accedere ad idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale come qui stabilito. (Omissis). 02A06864 Il comune di GRISOLIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota I.C.I. unica indistinta per tutti gli oggetti di imposta 7 per mille; detrazione per l'abitazione principale Euro 129,11. (Omissis). 02A06865 Il comune di GROTTAMINARDA (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella seguente misura: a) 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali; c) 5 per mille per le aree fabbricabili. 2. di stabilire, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 e suc. modif. ed integrazioni, nella misura complessiva di Euro 103,29, pari lire duecentomila. 3. di riconoscere un ulteriore detrazione di Euro 25,83, pari a L. 50.000, facendone richiesta, ai nuclei familiari di cui fanno parte persone con invalidita' riconosciuta del 100%. (Omissis). 02A06866 Il comune di GUARDEA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota ordinaria: 7 per mille; abitazione principale: 5 per mille; cantine, soffitte, i garages, box posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza durevolmente ed esclusivamente asservita al-l'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, entro il limite di due unita' per ciascuno dei tipi sopraelencati, a condizione che ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento e che la pertinenza sia situata a non piu' di 100 metri in linea d'aria dall'abitazione principale: 5 per mille; unita' immobiliari concesse in uso gratuito o di comodato ai parenti entro il primo grado, o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale: 5 per mille; unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; alle unita' immobiliari utilizzate per l'esercizio di attivita produttive: 5 per mille; ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione delle singole unita' immobiliari: 5 per mille. (Omissis). 1. aliquota agevolata da applicare alle abitazioni principali, nei casi previsti dal regolamento comunale l.C.I.: 5 per mille; 2. aliquota ordinaria da applicare in tutti gli altri casi non rientranti nelle agevolazioni previste dal regolamento comunale I.C.l.: 7 per mille. (Omissis). 02A06867 Il comune di GUSSOLA (provincia di Cremona) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, con decorrenza 1 gennaio, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, (I.C.I.) nelle seguenti misure differenziate: aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili. 2. per la determinazione della base imponibile, si terra' conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' di eventuali successive disposizioni normative applicabili per l'anno 2001. 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 02A06868 Il comune di INVERIGO (provincia di Como) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura differenziata in relazione alla tipologia degli immobili: abitazione principale: aliquota 5,4 per mille; unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, (art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) aliquota 5,4 per mille; tutte le altre tipologie di fabbricati e terreni aliquota 6,6 per mille. 3. di confermare, per l'anno 2002 la detrazione unica per abitazione principale nella misura di Euro 103,219. (Omissis). 02A06869 Il comune di ISASCA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) per l'anno 2002 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare in Euro. 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06870 Il comune di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (provincia di Teramo) ha adottato, 16 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare quanto deliberato dalla giunta sull'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili con le sole riduzioni come per legge di cui alla prima parte del comma 1 dell'art. 8 e determinare la detrazione dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 come stabilito dal comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/96, e stabilire che si considera abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il quarto grado; la concessione in uso gratuito si rileva da apposito atto o dalla certificazione presentata dal concessionario o dal cedente ai sensi della legge n. 15 del 1968, e la si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni e l'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione. (Omissis). 02A06871 Il comune di ISSO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, nella misura del 5.5 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2002 in questo comune a tutte le fattispecie imponibili di detto tributo. (Omissis). 02A06872 Il comune di LAGONEGRO (provincia di Potenza) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per il 2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per le abitazioni principali; di fissare per il 2002 al 7 per mille l'aliquota I.C.I. per le altre voci (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati). (Omissis). 02A06873 Il comune di LAINO CASTELLO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02A06874 Il comune di LANUVIO (provincia di Roma) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). per l'anno 2002 confermare le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: 6,5 per mille, aliquota ordinaria; 5,5 per mille, aliquota da applicare per l'imposta dovuta per persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Lanuvio per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, oltre quanto stabilito con delibera di c.c. n. 4 del 27 febbraio 2002; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; Sono equiparate alle abilitazioni principali le unita' immobiliari di cui all'art. 21 del regolameno per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera del c.c. n. 8 del 19 marzo 1999. (Omissis). 1. di prevedere in aggiunta alla detrazione del euro 103,29 (L. 200.000) spettante a chi abita la casa oggetto dell'imposta un'ulteriore detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) fino ad un totale di Euro 206,56 (L. 400.000) per coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni di eta' nel 2001 a condizione che il nucleo familiare convivente abbia un reddito complessivo per l'anno 2001 (compresi i redditi con ritenuta alla fonte) non superiore a Euro 12.111,95 (L. 23.450.000) e che complessivamente il nucleo familare convivente non possieda, oltre alla casa abitata, immobili con valore ai fini I.C.I. superiore a Euro 25.822,84 (L. 50.000.000) e non effettuino sublocazione dell'immobile. (Omissis). 02A06875 Il comune di LAURINO (provincia di Salerno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota ordinaria del 6 per mille e con la seguente diversificazione: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative adilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 5 per mille; dare atto che la misura massima della detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (legge n. 662/1996, art 3, comma 55) e' stata stabilita dal c.c. con atto n. 11 del 28 marzo 2001 in L. 220.000 (Euro 113,62), che viene confermata anche per l'anno 2002. (Omissis). 02A06876 Il comune di LAVAGNA (provincia di Genova) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, secondo quanto esposto in premessa, la misura dell'aliquota I.C.I., anno 2002, come segue: a) 4 per mille e detrazione di Euro 104,00: per le unita' immobiliari occupate da soggetti residenti; b) 4 per mille: 1) per le unita' immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta sino al quarto grado, presso le quali unita' gli stessi abbiano stabilito la propria residenza; 2) per le unita' immobiliari locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetti residenti che le utilizzino come abitazioni principali; c) 6 per mille: per unita' immobiliari locate a soggetti non residenti nel comune di Lavagna o, se residenti, che non le utilizzino come abitazioni principali, ovvero unita' tenute a disposizione (seconde case); d) 4,5 per mille: per negozi e botteghe (C1), per magazzini e locali di deposito (C2), per laboratori, ecc. (C3), per box, ecc. (C6) e per tutte le altre unita' immobilari, salvo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). 02A06877 Il comune di LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nelle seguenti misure: immobili destinati ad abitazione principale: 4,9 per mille; immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale - ex art. 11 regolamento I.C.I. (c.d. affitti convenzionati): 4 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille. 2. di fissare per l'anno 2002 l'importo relativo alla detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29;. (Omissis). 02A06878 Il comune di LENDINARA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di dare atto che l'aliquota da applicare all'Imposta comunale sugli immobili per l'esercizio 2002 e' stata stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 282 del 27 dicembre 2001 nella misura del 6,5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale, ai fini I.C.I., nella misura di Euro 154,94 equivalente a L. 300.005. (Omissis). 02A06879 Il comune di LEVATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, con decorrenza 1 gennaio 2002, l'aumento di 0,75 punti dell'aliquota I.C.I. ordinaria portandola al 7 per mille, dando atto che tale aumento comporta un maggiore introito previsionale di Euro 62.000,00; 2. di approvare, quindi, per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota abitazione principale e casi di equiparazione: 4 per mille; Detrazioni per abitazione principale: a) Euro 103,29 (pari a L. 200.000) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati in catasto come A1, A7, A8, A9; b) Euro 103,29 (pari a L. 200.000), aumentabile a Euro 154,94 (pari a L. 300.000), per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati in catasto come A2, A3, A4, A5 e A6. La detrazione di Euro 154,94 (pari a L. 300.000) e' applicabile solo per i contribuenti che dimostrino di trovarsi nelle condizioni reddituali determinate in base ai componenti del nucleo familiare come appresso: |Reddito annuo |Reddito annuo Nr. componenti nucleo |fiscalmente imponibile|fiscalmente imponibile familiare |in Euro |in Lire --------------------------------------------------------------------- 1 |5.732,68 |11.100.000 --------------------------------------------------------------------- 2 |9.451,17 |18.300.000 --------------------------------------------------------------------- 3 |12.136,74 |23.500.000 --------------------------------------------------------------------- 4 |14.460,80 |28.000.000 --------------------------------------------------------------------- 5 |17.043,08 |33.000.000 --------------------------------------------------------------------- 6 |19.108,91 |37.000.000 --------------------------------------------------------------------- 7 e oltre |21.174,74 |41.000.000 c) non e' prevista detrazione per le seconde case anche se locate. (Omissis). 02A06880 Il comune di LINGUAGLOSSA (provincia di Catania) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. relativa alle abitazioni principali nella misura del 5,25 per mille; di confermare l'aliquota del 5,75 per mille per i terreni e del 6 per mille per le altre abitazioni. (Omissis). 02A06881 Il comune di LISIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili; di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 02A06882 Il comune di LISSONE (provincia di Milano) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 504/1992, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle medesime misure stabilite per l'anno 2001, e piu' precisamente: 1) aliquota ordinaria per i fabbricati (esclusi quelli di cui al punto seguente) aree fabbricabili terreni agricoli, 6 per mille; 2) aliquota agevolata per abitazione principale, comprese le pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, 5,5 per mille. 2. di determinare la detrazione per abitazione principale, da applicarsi all'imposta in oggetto, nella misura annua di Euro 104,00. 3. di stabilire le ulteriori agevolazioni, (omissis), a favore di pensionati, portatori di handicaps e titolari di assistenza sociale a livello comunale, la detrazione per abitazione principale e' elevata ad Euro 166,00 equivalenti a L. 321.420, a condizione che si verifichino tutte le seguenti condizioni: a) i beneficiari dell'agevolazione siano pensionati o comunque in condizione non professionale ed abbiano gia' compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, oppure siano portatori di handicaps in misura superiore ai due, terzi; b) dichiarino un reddito complessivo assoggettabile all'I.R.PE.F. con esclusione di quello della casa di abitazione e relative pertinenze, relativamente a tutti i soggetti coabitanti nell'abitazione, non superiore a euro 13.000,00 annui equivalenti a L. 25.171.510; c) siano possessori di unita' immobiliari classificate in catasto, (o classificabili per le unita' ancora sprovviste di rendita) nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/7. La medesima agevolazione viene riconosciuta ai titolari di assistenza sociale a livello comunale che non rientrino nelle condizioni di cui sopra. La concessione della agevolazione e' subordinata alla presentazione entro la fine di giugno di apposita domanda presso l'ufficio tributi corredata della certificazione dei redditi conseguiti nell'anno precedente. Il termine per la presentazione della domanda e' fissato al 20 dicembre per i soggetti divenuti nuovi intestatari dopo la scadenza di giugno. (Omissis). 02A06883 Il comune di LOCATE VARESINO (provincia di Como) ha adottato, l'11 febbraio 2002 - 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) abitazione principale: aliquota 4,5 per mille; b) immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione, i terreni ed aree fabbricabili: aliquota 5 per mille. (Omissis) 1. di stabilire le seguenti detrazioni relativamente all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2002: oggetto dell'imposta: a) abitazione principale: detrazione Euro 103,29; b) unico immobile destinato ad abitazione principale, escluse unita' immobiliari classificate A/8, posseduto da persona fisica con redditi 2001 del relativo nucleo familiare non superiore a Euro 9.296,22 in caso questo risulti composto da una sola persona; non superiore a Euro 15.493,71, aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare fiscalmente a carico, se composto da due persone od oltre (richiedente, coniuge e altri familiari fiscalmente a carico): detrazione Euro 154,94. (Omissis). 02A06884 Il comune di LODI VECCHIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare per l'anno 2002 le seguenti modalita' di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota ridotta: 5,5 per mille) per: l'immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale; i locali adibiti ad attivita' commerciali rientranti nelle categorie C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri). Di stabilire, altresi', le seguenti detrazioni: detrazione ordinaria Euro 103.29 (L. 200.000) annue per tutti i soggetti aventi diritto; detrazione speciale Euro 180,76 (L. 350.000) annue per soggetti in disagiate condizioni economiche (pensionati con pensione minima, disoccupati ecc. come in premessa meglio precisato e come da accordo siglato nel decorso anno fra questo comune e le Organizzazioni sindacali dei pensionati del lodigiano). (Omissis). 02A06885 Il comune di LONA - LASES (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di modificare il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, in particolare l'art. 10 "Modalita' di versamento" aggiungendo il seguente capoverso: "L'imposta complessivamente dovuta al comune a partire dall'anno 2002 e successivi, puo' essere versata in un'unica soluzione dal 1o al 20 dicembre. Resta salva la facolta' di effettuare il versamento anche in due rate rispettivamente con scadenza 30 giugno e 20 dicembre, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro il 30 giugno". 2. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. unica pari al 4 per mille sia sulle abitazioni principali, secondarie e sulle aree edificiali e la detrazione per abitazione principale pari a euro 103,29. (Omissis). 02A06886 Il comune di LONGARONE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ordinaria e del 4 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze; 2. di elevare a Euro 130,00, l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A06887 Il comune di Loreggia (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota deIl'l.C.I. nella misura unica del 5 per mille. La detrazione per l'abitazione principale sara' di lire 200.000 (euro 103,29). Essa viene elevata a lire 270.000 (euro 139,44) nei casi ed alle condizioni stabiliti con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 29 febbraio 2000. Vengono confermate tutte le altre agevolazioni previste nella sopraccitata deliberazione. (Omissis). 02A06888 Il comune di Loria (provincia di Treviso) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nell'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento; (Omissis). ----> Vedere Allegato a pag. 57 del S.O. <---- 02X06888 Il comune di LOZIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 2 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille senza diversificazione alcuna e con detrazione di Euro 113,62 per abitazione principale. (Omissis). 02A06889 Il comune di LOZZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: del 4,5 per mille per le abitazioni principali; del 7 per mille per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili; 2. di considerare abitazione principale: l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorino abitualmente e le sue pertinenze; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le unita' possedute da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex istituti autonomi per le case popolari); le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado; l'abitazione principale del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata; le abitazioni dei custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile. Si applica l'aliquota del 4,5 per mille anche per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti (unita' immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose), dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni. 3. di determinare per l'anno 2002 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29 comprese le unita' immobiliari: appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex istituti autonomi per le case popolari); possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado; del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata; dei custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile. Estratto del regolamento I.C.I. Ai sensi della legge 23 dicembre 2000 n. 388 i contribuenti devono effettuare i versamenti dell'imposta dovuta al comune in due rate delle quali, la prima pari al 50% entro il mese di giugno calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Si ritengono comunque validi e non sanzionabili i pagamenti che pervenissero secondo le modalita' previste dall'art. 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. Sono equiparati all'abitazione principale gli immobili adibiti a pertinenze e qualificabili come tali ai sensi dell'art. 817 del codice civile. (Omissis). 02A06890 Il comune di LUGAGNANO VAL D'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota da applicare sulla base imponibile per l'anno 2002: 6,5 per mille; 2. aliquota da applicare sulla base imponibile per l'anno 2002 per le abitazioni principali: 5.5 per mille; 3. 3.1 detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta Euro 125,00: 3.2 detrazione d'imposta di Euro 150,00 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta appartenente ad una delle seguenti categorie: a) portatore di handicap in possesso dell'attestato di invalidita' civile e beneficiario della relativa rendita erogata dal Ministero degli interni; b) titolari di pensione sociale erogata dall'I.N.P.S. I contribuenti di cui al presente punto 3.2 dovranno presentare apposita richiesta ed autocertificazione nella quale devono dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di Euro 150,00. La richiesta autocertificazione dovra' essere presentata al comune - ufficio tributi - oppure spedita per posta a mezzo raccomandata entro la data di scadenza dell'acconto I.C.I. (prima rata) per l'anno 2002. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 472/1998. Dalla maggiore detrazione di Euro 150,00 restano escluse tutte le abitazioni classificate A/1, A/8, e A/9. E' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 1. stabilire un'aliquota agevolata del 3 per mille e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabilitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. (legge 27 dicembre 97, n. 449, art. 1 - comma 5). (Omissis). 02A06891 Il comune di MACCHIA D'ISERNIA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2002 nella misura del 5,7 per mille. (Omissis). 02A06892 Il comune di MACOMER (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) 4 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze (C6); b) detrazione di Euro 103,29 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; c) 5 per mille per le altre abitazioni, per le unita' immobiliari utilizzate per le attivita' artigianali, commerciali e produttive; d) 6 per mille per le aree edificabili e per gli immobili di cat. D. (Omissis). 02A06893 Il comune di MAFALDA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per i motivi di cui in narrativa, nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2002. (Omissis). 02A06894 Il comune di MAGLIANO DI TENNA' (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). con effetto 1 gennaio 2002 si applicano le seguenti aliquote I.C.I.: 5,5 per mille sulla prima casa; 6,5 per mille sugli altri immobili; detrazione d'imposta: L. 200.000. (Omissis). 02A06895 Il comune di MAIERA' (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, per l'anno 2002, come segue: fabbricati 6 per mille; aree fabbricabili 4,5 per mille. 2. detrazioni: dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi famigliari abbiano la residenza e vi dimorino abitualmente. (Omissis). 02A06896 Il comune di MANDANICI (provincia di Messina) ha adottato, il 23 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota dovuta quale imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ricadenti sul territorio comunale. determinare in Euro 103,29 la detrazione spettante rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo. (Omissis). 02A06897 Il comune di MARANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille. 2. di disporre, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in Euro 120,00 in ragione annua e rapportata comunque al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 3. di elevare, per l'anno 2002, a Euro 170,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni: a) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e dell'eventuale garage di pertinenza; b) con riferimento all'anno 2001 godimento della sola pensione sociale o di altro trattamento minimo erogato dall'I.N.P.S., che per l'anno 2001 e' pari a Euro 4960,93 annui, oltre al solo reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale pertinenza classata catastalmente C6 o C7. Nel caso di piu' componenti il nucleo familiare alla data del 1 gennaio 2002 il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e dell'eventuale pertinenza, dovra' essere costituito da sole pensioni sociali o altro trattamento minimo erogato dall'I.N.P.S. Le proprieta' vanno riferite all'anno 2002 e non vanno considerati i redditi non imponibili ai fini I.R.PE.F. c) in alternativa al punto b), il godimento da parte del nucleo familiare del soggetto passivo di un reddito complessivo, determinato ai fini dell'I.R.P.E.F. per l'anno 2001 uguale o inferiore al aminimo vitaleº come fissato dall'art. 16 del vigente regolamento dei servizi socio assistenziali. 4. di stabilire che la richiesta documentata per la maggior detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine previsto dalla normativa vigente per il versamento dell'imposta in acconto e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune. (Omissis). 02A06898 Il comune di MARIGLIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 1 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare le seguenti aliquote d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 2002: a) aliquota ordinaria 7 per mille; b) aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali; c) aliquota del 5 per mille per i terreni agricoli e le aree edificabili; d) aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto conforme all'accordo territoriale per la citta' di Marigliano sottoscritto in data 8 ottobre 1999 (omissis); e) aliquota del 6 per mille per gli immobili posseduti e utilizzati da titolari di attivita' artigianali, commerciali, industriali e di servizio, per l'esercizio delle stesse; f) aliquota del 7 per mille per tutte le altre abitazioni e/o fabbricati possedute in aggiunta all'abitazione principale. 2. confermare la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per l'abitazione principale. 3. considerare, (omissis), come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprieta' ovvero di usufrutto, da anziani o disabili aventi la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed applicare alla stessa l'aliquota del 5 per mille, nonche' la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) di cui al precedente punto 2. (Omissis). 02A06899 Il comune di MARLIANA (provincia di Pistoia) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I. nella misura di quelle stabilite per il 2001: a) aliquota 7 per mille: aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze intendendosi quelli non locati, quelli vuoti, quelli tenuti a disposizione quali abitazioni secondarie e casi similari e comunque quelli privi di contratto di affitto registrato in cui il soggetto le utilizzi come abitazione principale; aree fabbricabili; b) aliquota 5,5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze (come da regolamento I.C.I.); alloggi in aggiunta all'abitazione principale con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale; c) aliquota 6 per mille: aliquota ordinaria da applicare a tutti gli altri casi non contemplati nelle lettere a) e b); detrazione abitazione principale: Euro 104,00. 2. di dare atto che verra' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A06900 Il comune di MAROPATI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 e successivi l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille da applicarsi ai valori imponibili degli immobili siti in questo comune, ai sensi del citato art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; 2. di dare atto che, per l'effetto dell'art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, viene confermata a L. 200.000. (Omissis). 02A06901 Il comune di MAROSTICA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, come segue: a) aliquota del 5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, come definita dal comma 2 dell'art. 8 d.lgs. n. 504/1992 e art. 5 del regolamento comunale; b) aliquota del 5 per mille sui fabbricati in locazione con contratti agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/1998 e art. 1 d.m. 5 marzo 1999; c) aliquota del 7 per mille sui seguenti immobili: fabbricati urbani classificati nelle categorie catastali dei gruppi: A) "diversi dall'abitazione principale" e dei fabbricati dati in locazione come sopra indicato; B) collegi, scuole private ecc.; C) negozi, magazzini, rimesse e autorimesse ecc.; D) alberghi, fabbricati commerciali, industriali ecc.; aree fabbricabili; terreni agricoli. d) detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29 (cfr. comma 2 art. 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662) limitatamente ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) dell'art. 5 del nuovo regolamento comunale. (Omissis). 02A06902 Il comune di MASI (provincia di Padova) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 3. di confermare l'aliquota I.C.I. unica del 6 per mille per l'anno 2002 e di confermare altresi' in Euro 103,29 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 4. (omissis); 5. (omissis); 6. (omissis); (Omissis). 02A06903 Il comune di MASSALENGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota del 6 per mille, in conformita' all'art. 6 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504; di mantenere l'aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali e per quelle concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado; di applicare la detrazione di L. 200.000 per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con esclusione dei parenti di cui all'art. 2 del regolamento I.C.I.; di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata per l'anno 2002 con l'aliquota del 7 per mille limitatamente agli alloggi non locati ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996; di introitare l'imposta tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o direttamente presso la tesoreria comunale. (Omissis). 02A06904 Il comune di MEDOLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 la aliquote differenziate del 4 per mille per la prima abitazione con detrazione di Euro 103,29 e del 5,25 per mille su tutte le altre tipologie d'immobile per garantire i gettito sinora preventivato nell'importo esposto in premessa; 2. di stabilire per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale: ultra sessantacinquenni con reddito imponibile annuo non superiore a Euro 9.296,22 sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a Euro 154,94 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; 3. (omissis); 4. (omissis); 5. (omissis); 6. (omissis). (Omissis). 02A06905 Il comune di MELISSANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata per questo comune nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali e 7 per mille per gli altri immobili. 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale; 3. di confermare anche per l'anno 2002 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale in L. 300.000 per i contribuenti titolari di pensione con trattamento minimo, purche' la stessa sia primaria fonte di reddito del nucleo familiare. (Omissis). 02A06906 Il comune di MELIZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 6,5 per mille; 2. di precisare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga detratta la somma di Euro 104,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ai sensi dell'art. 3 e 55 della legge 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis). 02A06907 Il comune di MELLO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, pari a Euro 103,29; 3. (omissis); 4. (omissis); (Omissis). 02A06908 Il comune di MERLARA (provincia di Padova) ha adottato, il 4 febbraio 2002 e il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' confermata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica nella misura del 5,5 per mille, ad eccezione per i terreni agricoli sui quali gravera' l'aliquota del 4,5 per mille; di riconfermare in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per l'anno 2002. (Omissis). 02A06909 Il comune di MEZZAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per le ragioni esposte in narrativa, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille; 2. di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per le abitazioni sfitte nella misura del 7 per mille per il periodo dell'anno in cui permane detta situazione; 3. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000); 4. di aumentare la detrazione da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 154,94 (L. 300.000) per i pensionati con reddito annuale imponibile ai fini I.R.PE.F. di tutti i componenti il nucleo familiare fino a Euro 10.845,59 (L. 21.000.000) piu' Euro 1.032,91 (L. 2.000.000) per ogni persona a carico, con esclusione dalla predetta maggiorazione della detrazione dalle unita' classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9; 5. di stabilire che sara' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di considerare abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione per questa prevista, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado. (Omissis). 02A06910 Il comune di MEZZANA (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 4 per mille. Si considera direttamente adita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari: 5 per mille; c) aree edificabili: 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 155,00 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06911 Il comune di MEZZENILE (provincia di Torino) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. approvare, per l'anno 2002, un'aliquota I.C.I. unica corrispondente al 5 per mille; 2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionatamente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende: quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari; l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata (legge n. 75/1993); l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996). 3. stabilire che: alla pertinenza equiparata all'abitazione principale non si applica ulteriore detrazione. L'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residente in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza. (Sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti auto, posti macchina scoperti e coperti, soffitte, tettoie, ancorche' distintamente iscritte in catasto - art. 3 regolamento comunale I.C.I.). Tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza. (Omissis). 02A06912